Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 1
I provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono impugnabili per abnormità se non nei casi in cui abbiano comportato una invasione dei poteri spettanti al giudice, così da sostituirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte, pur ritenendone l'illegittimità, ha escluso l'abnormità degli atti con i quali il pubblico ministero indicato come territorialmente competente con sentenza ex art. 22 cod.proc.pen., aveva restituito il fascicolo al pubblico ministero originariamente titolare delle indagini, sulla base di fatti nuovi idonei a radicarne la competenza, omettendo di sottoporre la questione al giudice).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2017, n. 39442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39442 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
39442-17 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. ord. sez.1504 Giovanni Conti - Presidente Anna Petruzzellis CC 14/07/2017 Pierluigi Di Stefano N. R.G. 18500/2016 Orlando Villoni - Relatore Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IO, n. Milano 29.9.1936 avverso i seguenti provvedimenti provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza del 21/01/2017 di trasmissione atti del procedimento n. 7556/16 RG NR alla Procura della Repubblica di Milano;
provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 15/02/2017 di trasmissione atti del procedimento n. 5543/16 RG NR alla Procura della Repubblica di Milano;
provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 25/01/2017 ed il 01/03/2017 di iscrizione del proprio nominativo nel registro delle notizie di reato e di riunione dei procedimenti sopra indicati;
avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. del 30/03/2017 in relazione ai suddetti procedimenti riuniti in quello iscritto al n. 3519/17 RG NR esaminati gli atti e letti il ricorso ed i provvedimenti impugnati;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale, dr. M. Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. IO SC ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dei PM rispet- tivamente appartenenti agli uffici di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, di Treviso e di Milano deducendo quanto segue. Nell'ambito del procedimento penale n. 2934/14 RG NR che lo vede imputato per il reato di corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 cod. proc. pen.), il IG 29/04/2016 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano si dichia- rava territorialmente incompetente in relazione alle posizioni di alcune coimpu- tate, tra cui IS DA OS, SA TO e NN RI. In particolare, il giudice rilevava che il reato doveva ritenersi consumato nel luogo in cui era avvenuto l'ultimo pagamento del prezzo della corruzione, indi- candolo rispettivamente in Arcore (Mb) per la OS e in Orsago (Tv) per la □ dei RI e disponendo di conseguenza la trasmissione degli atti del procedimento relativi ad esse relativi alla Procura presso il Tribunale di Monza il 29/07/2016 e a quella × presso il Tribunale di Treviso il 05/08/2016. Ciò nondimeno, in data 20/01/2017 la Procura della Repubblica di Milano tra- smetteva a quelle appena indicate il verbale delle sommarie informazioni testi- moniali rese in data 06/12/2016 dal rag. Giuseppe LL, sulla base delle cui dichiarazioni riteneva che tutti i pagamenti fossero stati eseguiti presso l'ufficio _ ricavarsi del dichiarante in Segrate (Mi), sottoponendo il dato all'attenzione degli uffici de- stinatari per "essere venute meno le circostanze che avevano fondato la pro- nuncia d'incompetenza territoriale". A seguito di tale comunicazione, la Procura della Repubblica di Monza provve- deva il 21/01/2017 a ritrasmettere il fascicolo relativo al ricorrente in concorso con IS DA OS ed SA TO alla Procura di Milano e nello stesso senso si determinava la Procura della Repubblica di Treviso il 15/02/2017 con riferimento alla posizione della coimputata NN RI. 2 Seguivano le nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, la riunione dei procedimenti iscritti ed infine la redazione e la spedizione all'imputato dell'avviso di conclusione indagini, costituenti gli ulteriori atti oggetto del ricorso, tutti prodotti in allegato. stando al ricorso era Diversamente e correttamente, aggiunge il ricorrente, si è comportata la Pro- cura della Repubblica di Pescara, anch'essa destinataria di atti del procedimento relativi alla coimputata IA LO, Procura che dopo aver ricevuto il citato verbale di sommarie dichiarazioni, ha provveduto a modificare l'imputazione, Davera investendo della questione il giudice dell'udienza preliminare di Pescara.
2. Secondo il ricorrente, le dinamiche processuali come sopra riassunte sono a tal punto anomale da determinare l'abnormità dei provvedimenti emessi dalla Procura di Monza e dalla Procura di Treviso di ritrasmissione degli atti relativi ai provvedimenti loro pervenuti nonché dei provvedimenti consequenziali adottati dalla Procura di Milano. In particolare, il vizio dell'abnormità riguarda tanto l'aspetto strutturale quanto quello funzionale. Con riferimento al primo, risultano abnormi i provvedimenti con cui le Procure di Monza e Treviso, destinatarie della trasmissione di atti a seguito di sentenza di incompetenza territoriale da parte del GUP di Milano, invece d'investire della questione un giudice, hanno disposto d'iniziativa di trasmettere gli atti ad una altra Procura della Repubblica così configurando un conflitto trasversale di com- petenza tra un organo giudicante (il GUP di Milano) e due organi requirenti, caso non inquadrabile né nella disciplina dell'art. 28 cod. proc. pen. che dirime i con- flitti di competenza tra i giudici né nell'art. 54 cod. proc. pen. che dirime quelli tra i Pubblici Ministeri. Anomala risulta, inoltre, per il ricorrente l'attività processuale svolta dalla Pro- cura della Repubblica di Milano dopo la ricezione degli atti ritrasmessi dalle altre Procure, anomalia in realtà iniziata fin dalla trasmissione del verbale delle som- marie dichiarazioni testimoniali del rag. LL, acquisite nell'ambito di proce- dimento connesso ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., volta a distorcere la fisiologica dinamica processuale conseguente ad una sentenza d'incompetenza territoriale ex art. 22, comma 3 cod. proc. pen. e che in ogni caso non avrebbe potuto sortire nessun tipo di effetto integrativo del fascicolo d'indagine relativo ai procedimenti trasmessi a seguito della sentenza d'incompetenza alle Procure di Monza e di Treviso, in quanto già esauritisi i termini massimi per le indagini preliminari nell'ambito dell'originario procedimento n. 2934/14 RG NR. Tutto ciò premesso, deduce il ricorrente che i predetti atti non solo si pongono al di fuori del modello normativo ma risultano anche in netto contrasto con orien- 3 tamenti consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 n. 1299 del 27 febbraio 1996 e Corte Cost. n. 216 dell'11 maggio 1992). Con riferimento poi all'aspetto funzionale, il ricorrente deduce che per i mede- simi fatti la Procura di Milano aveva già esercitato l'azione penale, dante luogo alla sentenza d'incompetenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare. Ebbene, mediante l'indebita ritrasmissione degli atti dalle Procure di Monza e Treviso a quella di Milano si è determinata una patologica regressione del proce- dimento, atteso che uuna volta esercitata l'azione penale è irretrattabile, talché una volta prevenuti gli atti a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio è preclusa al PM la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre potrà formu- lare al GIP richiesta di non luogo a procedere (Cass. sez. 6 del 11 marzo 2003, n. 20512) Deduce, infine, che anche gli atti del PM possono essere viziati di abnormità in quanto comportino l'arbitrario svolgimento di un'attività appartenente ad organi giurisdizionali (Cass. sez. 6 del 6 aprile 2000, Battistella). In questo caso, infatti, le Procure di Monza e Treviso e poi quella di Milano, superando di propria iniziativa una sentenza d'incompetenza territoriale del GUP di Milano ex art. 22, comma 3 cod. proc. pen., si sono illegittimamente arrogate le prerogative del giudice, omettendo le prime due d'investire del tema quello presso il quale esercitano le proprie funzioni ai fini dell'elevazione del conflitto (Corte Cost. n. 216/1992 cit.).
4. Nelle requisitoria scritta, il Procuratore Generale in sede espone di non con- dividere la prospettazione difensiva secondo cui i provvedimenti delle Procure di Monza e di Treviso integrano ipotesi di abnormità, non risultando gli stessi né strutturalmente avulsi dall'ordinamento processuale né funzionalmente anomali, poiché in ogni caso suscettibili di essere elisi da un successivo intervento del ma- gistrato giudicante. Il PG rileva, inoltre, che a sostegno dell'azione del PM milanese sta il mutato scenario investigativo e che comunque le relative valutazioni saranno sottoposte, a seguito dell'emissione dell'avviso di chiusura indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., a quelle del giudice dell'udienza preliminare, rispetto al quale le pre- rogative dell'organo requirente debbono ritenersi prive della finalità di volerne di condizionare l'attività.
5. Per l'odierna camera di consiglio, i difensori del ricorrente hanno anche ap- prontato una memoria difensiva che ribadisce, peraltro, i temi del ricorso princi- pale, segnalando che "atteso il tenore della requisitoria scritta presentata dal Procuratore Generale, non sarà necessario apportare elementi di novità che non 4 siano mere precisazioni rispetto alla e considerazioni già spese nell'ambito del ricorso presentato" (pag. 3). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
2. Oggetto dell'impugnazione sono atti del Pubblico Ministero dei quali il ricor- rente deduce l'abnormità in quanto iscritti in dinamiche processuali anomale quando non propriamente illegittime. La teoria dell'atto processuale abnorme si pone, tuttavia, in termini del tutto peculiari rispetto a quelli del Pubblico Ministero, che per definizione sono sempre sottoposti al vaglio giudiziale. In linea astratta non è, infatti, escluso che un atto del PM possa essere rite- nuto abnorme ma ciò accade quando esso invada la sfera di competenza propria del giudice e, vale aggiungere, quando il contenuto dell'atto abbia una portata immediatamente decisoria e incidente sulla posizione soggettiva delle parti pro- cessuali (a mero titolo di esempio, la confisca disposta in luogo del giudice, una misura accessoria come la demolizione dell'immobile abusivo, l'adozione di una misura di sicurezza, etc., ma v. più diffusamente infra). La più risalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul tema, invero non cospicua, riteneva che la teorica del provvedimento abnorme non riguardas- se di regola gli atti del PM, stante il tassativo disposto dell'art. 568 cod. proc. pen., atteso che tali provvedimenti non hanno normalmente contenuto decisorio e sono sempre sottoposti al controllo del giudice (per tutte v. Sez. 5 sent. n. 1069 del 04/05/1967, Donini, Rv. 105543). Un parziale ripensamento è avvenuto solo dopo alcuni decenni, quando, pur riaffermandosi il principio che gli atti del PM non sono in genere ricorribili per cassazione, si è fatta eccezione per i casi in cui il PM emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri e che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al giudice (Sez. 6 sent. n. 1666 del 06/04/2000, Battistella e altri, Rv. 220539). Il richiamo ai principi di tale giurisprudenza serve a mettere un primo punto fermo alla riflessione imposta dal contenuto del ricorso. Dal punto di vista meramente strutturale, tutti quelli impugnati non possono dirsi difformi dai modelli processuali di riferimento o a maggior ragione avulsi dall'ordinamento processuale, consistendo in provvedimenti di trasmissione di 5 atti processuali tra organi requirenti, di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., di redazione e spedizione dello avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
3. Lo stesso è a dirsi della possibilità di ritenere abnormi gli atti impugnati dal punto di vista funzionale, che il ricorrente individua nell'indebita regressione del procedimento, citando a sostegno un precedente di questa Corte di Cassazione (Sez. 6 sent. n. 20512 del 11/03/2003, Chiesa, Rv. 225531) secondo cui una volta pervenuti gli atti a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio è preclusa al PM la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre può formulare al GIP richiesta di non luogo a procedere. Altro è, tuttavia, la formulazione della richiesta di archiviazione che, una volta esercitata l'azione penale, si pone in contrasto con il principio d'irretrattabilità di cui all'art. 50, comma 3 cod. proc. pen. ed altro è la trasmissione degli atti ad altro ufficio del PM, attività che non contrasta affatto con l'originario esercizio dell'azione penale, tanto più come nella specie in quanto confermato dalla reda- zione e spedizione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Né può dirsi che siasi verificato uno stallo del procedimento ed infatti di ciò non si duole il ricorrente, talché la nuova formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, sulla base delle nuove acquisizioni probatorie, consentirà di verificare se vi sono ragioni per il giudice dell'udienza preliminare di Milano di ricusare la co- gnizione del procedimento sulla base della pregressa dichiarazione d'incompe- tenza territoriale o se invece riterrà di dover considerare la questione alla luce delle nuove prove acquisite dal PM, previa necessaria delibazione della relativa ammissibilità e rilevanza.
4. Considerazioni più articolate richiede, invece, il profilo della dedotta abnor- mità degli atti dovuta alla loro intrinseca illegittimità ovvero alla loro inserzione in una sequenza procedimentale anomala, che si collega inscindibilmente a quello dell'eventuale invasione da parte dei PM della sfera dei poteri spettanti al giudice. Una prima distinzione va subito operata tra i provvedimenti di ritrasmissione degli atti da parte delle Procure di Monza e di Treviso a quella di Milano da un lato, a seguito della sentenza d'incompetenza per territorio del GUP di Milano e i provvedimenti adottati dalla Procura di Milano dall'altro. Quanto ai primi, va preliminarmente ricordato che la sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale è per definizione una sentenza allo stato attuale delle acquisizioni probatorie, il cui contenuto può, infatti, essere contestato, sulla base tanto delle medesime risultanze probatorie quanto di nuove, da una diversa d. decisione del giudice indicato come competente, ciò che può eventualmente de- terminare l'insorgenza di un conflitto negativo (art. 28 lett. b] cod. proc. pen.) ma rispetto alla quale non si pone un problema di stare decisis rimovibile con lo strumento dell'impugnazione, al cui regime generale essa è, infatti, sottratta (art. 568, comma 2 cod. proc. pen.) in quanto affidata proprio alla disciplina in tema di conflitti (Sez. U, sent. n. 42030 del 17/07/2014, PM in proc. Giuliano e altri, Rv. 260242). E' tuttavia vero che in una decisione citata dallo stesso ricorrente, questa Corte di Cassazione, ha stabilito che in caso di declaratoria di incompetenza da parte del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, il pubblico ministero così officiato non può a sua volta investire direttamente della competenza altro ufficio del pubblico ministero, costituito presso un terzo giudice, ma deve necessariamente investire della questione il proprio giudice per le indagini preliminari> (Sez. 1, sent. n. 1299 del 27/02/1996, Fenaro ed altro, Rv. 20422). Autorevolmente sul punto, anche la Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 216 del 1992, parimenti richiamata in ricorso, ha statuito che la pronuncia con la quale il giudice si dichiara, con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, ai fini della elevazione dello eventuale conflitto>. Stando alle sopra indicate pronunce, i provvedimenti del le Procure di Monza e di Treviso debbono, dunque, essere ritenuti illegittimi, da tale valutazione re- stando, peraltro, escluso il dato dell'intervenuto mutamento del quadro proba- torio, non verificatosi nelle fattispecie considerate da quelle decisioni. Composita è, invece, la valutazione riguardante i provvedimenti adottati dalla Procura della Repubblica di Milano. Quanto agli atti finali della sequenza procedimentale considerata (iscrizione nel registro delle notizie di reato, riunione dei procedimenti, redazione e trasmis- sione dell'avviso di chiusura indagini), non è individuabile alcun parametro normativo o giurisprudenziale di riferimento che consenta o imponga di ritenerli illegittimi. Diverso è, invece, il caso della trasmissione del verbale delle dichiarazioni del rag. LL alle Procure di Monza, di Treviso oltre che di Pescara, che appare sicuramente anomalo in quanto spia di una non maturata accettazione degli effetti della declaratoria d'incompetenza disposta dal giudice dell'udienza prelimi- nare di Milano. 7 Ciò premesso, l'illegittimità o l'anomalia degli atti non si traduce automati- camente in abnormità degli stessi, a maggior ragione quando trattasi di provve- dimenti del PM per i quali il profilo dell'abnormità si atteggia, per quanto già esposto, in maniera del tutto peculiare. A tal fine occorre, però, affrontare il tema se la complessiva sequenza proce- dimentale, come anticipato in parte illegittima ed anomala, abbia comportato invasione da parte del PM della sfera giurisdizionale del giudice, così da sosti- tuirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo secondo i confini dettati dalla citata sentenza Sez. 6 n. 1666 del 06/04/2000, Battistella e altri, Rv. 220539 e così da connotare di abnormità i provvedimenti impugnati. Orbene, pur essendo stata illegittimamente aggirata una sentenza d'incom- petenza territoriale del GUP di Milano, la vicenda non ha comunque determinato alcuna "invasione della sfera giurisdizionale", in quanto nessuno dei provve- dimenti impugnati che strutturalmente restano atti di impulso processuale fina- - lizzati alla formulazione di una richiesta da sottoporre al giudice costituisce propriamente espressione della giurisdizione. Una cosa è, infatti, l'aggiramento di una pronuncia d'incompetenza territoriale connotata dalle sopra indicate peculiarità, che nella specie si è certamente veri- ficato, un'altra è, invece, l'incidenza degli atti impugnati nella sfera della giuri- sdizione che in concreto non v'è stata;
giurisdizione che sarà, oltre tutto, nuova- mente investita della questione nel prosieguo del procedimento, spiegando in pieno tutte le proprie prerogative che in alcun modo possono dirsi limitate, vin- colate o peggio pregiudicate dai provvedimenti del Pubblico Ministero, che resta una delle parti processuali.
5. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Così deciso, 14/07/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Orlandovinchi 25 AGO 2017 Giovanni Conti DIZIARIO IL FUNZIONARIO Piera Esposito M E R P E T - R CO 8