Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda fondato sul rilievo che l'imputato, tollerando la frequentazione della propria casa da parte di tossicodipendenti implicati nei reati di droga per cui v'erano le indagini, aveva colpevolmente giustificato il convincimento nell'A.G. del suo stesso coinvolgimento in quei reati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2007, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CAMPANATO GRAZIANA
1. Dott.LICARI CARLO CONSIGLIERE
2. Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA 11
3. Dott. BERNARDI SERGIO 門
4.Dott. AMENDOLA ADELAIDE IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) GU VI
N. 2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso ORDINANZA del 30/03/2006
di BARI CORTE APPELLO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
194 /08 84
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/11/2007
SENTENZA
N. 2001 /
REGISTRO GENERALE
N. 000374/2007
IL 23/12/1962
IL 00/00/0000
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 30 marzo 2006 la Corte d'appello di Bari rigettava l'istanza 8 proposta da LA VI di riparazione della ingiusta detenzione sofferta dal 20 maggio 1993 al 19 maggio 1994, nell'ambito di un processo che lo aveva visto imputato, insieme ai suoi familiari, dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del
1990.
In motivazione il giudicante ricordava che il Tribunale, pur non avendo posto in dubbio né che le numerose telefonate intercettate all'uno o all'altro dei LA
avessero ad oggetto il commercio di sostanze droganti, né che le abitazioni degli stessi, e quella di LA VI in particolare, fossero meta di un
«pellegrinaggio» di tossicodipendenti, aveva tuttavia ritenuto dirimente, ai fini del loro proscioglimento, la circostanza che non fosse mai stata rinvenuta e sequestrata la benché minima quantità di stupefacenti né nel diretto possesso del LA, né in quello dei tossicodipendenti che si recavano presso la sua abitazione.
Rilevava quindi che, dovendosi nel giudizio di riparazione valutare la condotta complessiva dell'istante, a fine di stabilire se egli avesse dato causa o concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita, non poteva omettersi di considerare il ruolo affatto centrale svolto nel commercio illecito oggetto di indagine dall'abitazione del LA, che costituiva quasi «un call-center gestito dalla moglie».
Ricordate poi le deposizioni rese da taluni testimoni in punto di attività di spaccio posta in essere dall'istante ed evidenziato che lo stesso, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, osservava il decidente che il quadro indiziario si era «cristallizzato nei termini sopra detti dando avvio, più che ragionevolmente, alla sua detenzione cautelare» e che solo in sede dibattimentale quegli elementi erano stati «depotenziati» fino all'assoluzione del prevenuto.
1 In tale contesto, a parere del giudice di merito, non poteva negarsi che le condotte del LA, considerate sia isolatamente che unitariamente, fossero state quanto meno gravemente incaute e tali da determinare l'adozione e il mantenimento del regime cautelare.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, VI LA, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi: violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per avere il giudice di merito rigettato la domanda di riparazione, valorizzando
«intuizioni» investigative ed obliterando del tutto le prove emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Segnatamente la Corte d'appello non avrebbe chiarito quale addebito, sia pure sotto il profilo di condotta gravemente imprudente, potesse essergli rivolto per contatti intrattenuti dalla moglie con altri parenti e per l'andirivieni dalla sua abitazione di tossicodipendenti. Né sarebbe vero che egli si era avvalso della facoltà di non rispondere innanzi al GIP, perché in realtà, come poteva evincersi dalla lettura del verbale in data 21 maggio 2003, aveva immediatamente sostenuto la sua estraneità ai fatti e indicato ogni elemento utile a sua discolpa;
- illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 125, comma 3, 646, 314 e 315 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito fondato il suo convincimento su dati errati o inesistenti e per non avere esplicitato il nesso eziologico tra le condotte tenute dall'istante e l'evento detenzione.
2.1 Ricorda preliminarmente il collegio che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa costituita dalla colpa grave (o dal dolo) dell'interessato, il decidente, pur dovendo necessariamente operare sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinati comportamenti costituiscano o meno reato, ma se essi si siano posti come fattori condizionanti (anche nel concorso dell'altrui errore) della disposta detenzione, per la loro idoneità, da valutarsi ex ante, a trarre in inganno l'autorità giudiziaria.
2 Nella fattispecie la reiezione della domanda del LA è stata motivata dalla Corte
d'appello sulla base del rilievo che l'aver tollerato l'andirivieni di tossicodipendenti dalla propria abitazione costituiva un comportamento connotato da macroscopica colpa, per sé idoneo a giustificare il ragionevole convincimento, da parte dell'autorità giudiziaria, della sua corresponsabilità nei fatti criminosi addebitatigli.
Così argomentando, la Corte d'appello, lungi dall'appiattirsi, come denuncia il ricorrente su intuizioni investigative smentite dalle prove emerse nell'istruttoria dibattimentale, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale il giudice della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione «deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante"» non già «se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto"» (Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2004, n.9082).
In sostanza, se è vero che la colpa grave, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente trascuratezza, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria (confr.
Cass., sez. IV, 7 aprile 2005, Maurizzi), sia cioè idonea a trarla in inganno e a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento "detenzione"» (Cass. n. 1114 del 1999), non è viziato da scarso rigore argomentativo né è altrimenti implausibile il ragionamento del giudice dell'ingiusta riparazione che ravvisi, nel comportamento di chi tolleri un incessante andirivieni di tossicodipendenti dalla propria abitazione una leggerezza idonea a provocare un provvedimento restrittivo, e tanto anche a prescindere dal contegno processuale tenuto dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. g
3 In definitiva l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato resiste alle critiche formulate nei motivi di ricorso. Questo deve pertanto essere rigettato con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2007.
Il Presidente L'Estensore
Dott. Graziana Campanato Dott. Adelaide Amendola
Odlik
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IT CANCELLERIA
2 8 GEN. 2008 OGGI
IL COLLABORATORE CANCELLERIA O
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Maria Angelilli U
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