Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali. (Nella specie erano stati denunciati numerosi errori di fatto, ritenuti dalla Corte tutti riferibili all'interpretazione di norme di diritto e come tali coperti dal giudicato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2784
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 011388/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR CESARE, N. IL 21/10/1934;
avverso SENTENZA del 13/07/2007 SECONDA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO VI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito per la parte civile CIR s.p.a. l'Avv. PISAPIA Giuliano, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese;
sentiti per il ricorrente gli Avv. SAMMARCO Angelo e GIANZI Giuseppe, che chiedono l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 4-5-2006 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso la sentenza emessa il 23-5-2005 dalla Corte di Appello di Milano nell'ambito dei procedimenti IMI-SIR e LO ON, ha definitivamente pronunciato in merito alla vicenda IMI-SIR, confermando il giudizio di responsabilità penale per i reati di corruzione in atti giudiziari nei confronti di PR AR, IC IO e ET VI, ed annullando senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a taluni capi e per talune posizioni. Con riferimento alla vicenda ON, invece, accogliendo i ricorsi proposti dal Procuratore Generale e dalla parte civile CIR, la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di Appello di Milano nei confronti degli imputati PR, IC, ET ed PO, già
condannati in primo grado, ponendo in luce una serie di "punti critici" della decisione impugnata, che il giudice del rinvio era chiamato ad approfondire, fornendo un'adeguata e logica risposta a ciascuno di essi.
Con sentenza in data 23-2-2007 la Corte di Appello di Milano, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in particolare, con riguardo alla posizione del PR, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1; ha ritenuto la continuazione con il reato di cui alla sentenza in data 4-5-2006; ha ritenuto più grave il reato giudicato con quest'ultima sentenza;
ha rideterminato la pena per i fatti relativi alla vicenda LO ON in anni 1 e mesi 6 di reclusione e, quindi,
complessivamente, in anni 7 e mesi 6 di reclusione;
ha escluso la parte civile Ministero della Giustizia e, per l'effetto, ha eliminato le relative statuizioni;
ha confermato le statuizioni civili in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ha condannato il PR, in solido con i coimputati ET, PO e IC, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla parte civile CIR, da liquidarsi in separato giudizio civile.
Con sentenza in data 13-7-2007 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal PR avverso la suddetta decisione.
Il PR ha proposto ricorso straordinario per cassazione avverso tale sentenza, denunciando molteplici errori di fatto su punti decisivi concernenti, in particolare:
1) l'omessa acquisizione della testimonianza di AR NI, in sede di giudizio di rinvio;
2) l'omessa acquisizione, nel giudizio di rinvio, del registro di Cancelleria della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Roma, compilato dal sig. GL;
3) l'omessa acquisizione, nel giudizio di rinvio, della documentazione concernente l'attività professionale dell'avv. PR;
4) la valutazione della testimonianza PA di NA;
5) la considerazione del preambolo dell'atto di transazione CIR- FININVEST;
6) l'affermazione della conoscenza ET-PR;
7) l'omessa acquisizione, nel corso del giudizio di rinvio, della consulenza di parte sulle disponibilità finanziarie dell'avv. PR e sull'impiego delle stesse;
8) la ricostruzione del percorso normativo che ha portato all'introduzione dell'attuale art. 166 c.p.p.;
9) l'affermata competenza del Tribunale di Milano ai sensi del criterio residuale di cui all'ultima parte dell'art. 9 c.p.p.. 1) Con riguardo al primo punto, in particolare, il ricorrente deduce che a pag. 75 della sentenza impugnata si annida un errore di fatto, in quanto si nega che nella sentenza di annullamento con rinvio sia stata rappresentata la necessità di disporre la nuova audizione del teste AR, in relazione al bonifico di L. 425.000.000 effettuato dall'PO in favore del PR in data 27-9-1991. Secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, al contrario, il giudice di rinvio aveva il dovere di verificare se con la testimonianza AR la documentazione prodotta dalla difesa potesse ritenersi riscontrata, e quindi non disponeva di alcuna discrezionalità nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Un ulteriore errore di fatto viene individuato nell'affermazione secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'escussione del teste AR non sarebbe stata considerata indispensabile dalla Cassazione in occasione del suo intervento rescindente. 2) La Corte di Cassazione è incorsa in errore di fatto nell'affermare, a pag. 75, che non era stata posta in risalto la rilevanza della produzione integrale del registro di cancelleria redatto dal dott. GL, rispetto all'estratto che era già stato versato in atti. Secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, al contrario, tale documento costituiva una prova fondamentale e doveva, quindi, essere acquisito e valutato nella sua interezza;
e la difesa nel ricorso aveva sottolineato la necessità di acquisire per intero il registro di Cancelleria, da cui emergeva che, come riferito dal GL nel corso del dibattimento di primo grado, lo stesso era stato compilato "a casaccio", e che, in particolare, in molti casi era indicata una data di deposito del consigliere successiva solo di un giorno a quella della decisione, proprio come accaduto per la vicenda ON. L'impugnata sentenza, inoltre, ha ignorato il motivo di ricorso con cui la difesa si doleva dell'illegittimità della condotta del giudice di rinvio, che ha utilizzato in danno dell'imputato le carenze documentali del registro GL, presente in atti solo come "estratto".
3) Con la sentenza di annullamento, la Corte di Cassazione aveva affermato la necessità di un supporto documentale alle affermazioni difensive secondo cui il bonifico di 2.732.868 dollari inviato da un conto riconducibile al gruppo IN al conto RC (che, secondo l'accusa, costituirebbe il primo anello della "catena" dei vari passaggi finanziari destinati a creare una provvista corruttiva in favore del giudice ET) riguardava compensi per prestazioni professionali del tutto lecite.
Nel corso del giudizio di rinvio, la difesa dell'imputato, al fine di dimostrare che il bonifico in questione costituiva la parte di un più rilevante pagamento disposto dalla ES in favore dell'avv. PR in ragione degli innumerevoli e rilevanti impegni professionali assolti da quest'ultimo in molte vicende giudiziarie e stragiudiziarie, aveva chiesto l'acquisizione dell'imponente documentazione attestante l'esistenza di siffatte prestazioni. La Corte di Appello, con ordinanza del 22-12-2006, ha respinto tale istanza, ritenendo già sufficientemente provata l'attività professionale svolta dall'avv. PR in favore della IN, anche con riferimento alla vicenda processuale "LO ON". Il giudice di rinvio, tuttavia, pur avendo rigettato la richiesta di acquisizione documentale, nella sentenza di condanna ha discusso il peso probatorio dei documenti mai acquisiti, per di più travisandone completamente il contenuto.
Orbene, la Corte di Cassazione ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso col quale veniva posta la questione giuridica della valutazione, in danno dell'imputato, della rilevanza di documenti non acquisiti, ancorché richiesti dalla difesa e, comunque, completamente travisati. La stessa Corte, inoltre, ha reso affermazioni non vere in punto di fatto in ordine al contenuto dei documenti mai acquisiti, asserendo, in particolare, che la controversia civilistica sul "LO ON" era l'unica causa coinvolgente il gruppo IN della quale il PR si era interessato nell'anno 1990, laddove sia dalle testimonianze rese in dibattimento o acquisite da altro processo sia dalle risultanze dei faldoni mai acquisiti risulta incontrovertibilmente che il ricorrente, in quel preciso lasso temporale, lavorava per il gruppo IN in relazione ad altre importanti controversie sia in Italia che all'estero.
4) La sentenza impugnata, a pagg. 124-126, è incorsa in un duplice errore di fatto, da un lato attribuendo la qualifica di teste "disinteressato" ad un soggetto come il PA di NA, che invece era certamente propenso ad ottenere una sentenza favorevole al suo cliente De NE, parte civile nel processo, e dall'altro attribuendo la qualifica di teste "interessato" e, quindi, inattendibile, al dott. pazzi, solo perché quest'ultimo era stato condannato, a seguito di patteggiamento, per fatti che non avevano nulla a che vedere con le vicende del processo ON. 5) La Corte di Cassazione ha altresì commesso un duplice errore di fatto, nell'affermare che la difesa dell'imputato non aveva fornito "letture alternative" dell'asserito mancato inserimento del riferimento alla controversia ON nel preambolo della transazione CIR-FININVEST, e che la stessa difesa si era unicamente concentrata "a svilire il fatto in sè". Non è stato in alcun modo considerato, infatti, quanto ripetutamente sostenuto dalla difesa, e cioè che nel preambolo della transazione CIR-FININVEST erano state menzionate tutte le controversie in atto tra i due gruppi societari, e che quindi uno specifico ed isolato riferimento alla singola controversia ON non solo non avrebbe avuto alcun senso, ma non sarebbe stato compatibile con il tenore, il contenuto e la funzione dell'atto transattivo da stipulare.
6) Un ulteriore errore in fatto concerne l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui, in riferimento alla vicenda IMI- SIR, è stata accertata l'esistenza di un rapporto conduttivo tra il ET e il PR. Nella sentenza IMI-SIR, infatti, tale rapporto non è stato accertato, ma solo presunto in astratto, e i predetti soggetti si sono conosciuti in epoca successiva ai fatti oggetto del processo.
7) Contraria alla realtà processuale è altresì l'affermazione contenuta pag. 136 della sentenza impugnata circa la carenza di un "novum" in relazione alla consulenza contabile richiesta dalla difesa, che non solo era assolutamente nuova nel processo, ma per di più avrebbe dimostrato l'effettivo impiego delle somme corrisposte al PR dalla ES, conducendo alla smentita dell'ipotesi accusatoria.
8) Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per disattendere l'eccezione sollevata dalla difesa riguardo alla violazione dell'art.166 c.p.p. si fonda su un mistificato riferimento al progetto preliminare del 1978 (il cui art. 157 faceva riferimento all'"interdetto per infermità di mente"), il quale non si è tradotto in alcun testo normativo e non costituisce l'antecedente della menzionata norma codicistica (contenente la più ampia espressione "interdetto ", comprensiva di tutte le situazioni di interdizione e non solo di quella causata da infermità di mente). Nella sentenza impugnata, inoltre, si cita la Relazione al Progetto Preliminare dell'attuale codice di procedura penale, secondo cui il destinatario della notificazione ex art. 166 c.p.p. è l'imputato interdetto o infermo di mente, per desumerne che la norma si riferisce alla sola interdizione giudiziale di cui all'art. 414 c.c. e segg., laddove, nella menzionata Relazione Preliminare, la procedura ex art. 166 c.p.p. viene riferita sia all'"interdetto" che all'"infermo di mente" e riguarda, quindi, non solo l'infermità di mente, ma anche quella legale.
Altro errore in fatto si rinviene a pag. 54 della sentenza impugnata, nella parte in cui si sostiene che "l'eventuale nullità di ordine generale a regime intermedio (che deriverebbe dalla violazione dell'art. 166 c.p.p.) sarebbe comunque sanata, non essendo stata fatta valere dalle parti, regolarmente assistite dai difensori presenti nel giudizio di rinvio", dimenticandosi che la menzionata nullità si è determinata nel giudizio di rinvio e, quindi, non solo poteva essere eccepita in sede di ricorso per cassazione, ma doveva essere rilevata d'ufficio nel corso di tale giudizio. 9) La Corte di Cassazione, per giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha affermato, a pag. 67 della sentenza impugnata, che "la relativa questione non risulta essere stata proposta in sede di giudizio di rinvio". Tale affermazione risulta contraria alla realtà dei fatti processuali, in quanto nel corso del giudizio di rinvio la questione dell'incompetenza territoriale è stata ampiamente illustrata sia nella memoria depositata in dibattimento, sia nel corso della discussione. La sentenza impugnata, inoltre, ha ignorato completamente il motivo di ricorso per cassazione, col quale era stato specificamente dedotto il tema dell'incompetenza territoriale. Un altro errore di fatto si rinviene a pag. 67 della sentenza impugnata, ove si afferma che "le statuizioni in punto di competenza adottate nella sentenza di annullamento con rinvio, rappresentano il fondamento stesso della determinazione del foro commissorio", laddove l'attribuzione della cognizione del procedimento "ON" ad una Sezione della Corte di Appello di Milano diversa da quella che aveva pronunciato la sentenza annullata è avvenuta in applicazione del disposto di cui all'art. 623 c.p.p., lett. c), e non per una decisione sulla competenza territoriale, che per la Cassazione era un tema precluso, in quanto non oggetto di specifica impugnazione. Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la correzione degli errori di fatto sopra indicati e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.
Nell'interesse della parte civile CIR s.p.a., in data 10-9-2008, è stata depositata memoria, con la quale è stato evidenziato che le doglianze proposte dal ricorrente non riguardano errori di fatto, ma errori di valutazione sul fatto o errate interpretazioni di norme giuridiche.
In prossimità dell'udienza odierna i difensori del ricorrente hanno depositato memoria, con la quale hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'errore di fatto denunciabile con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti (Cass. Sez. 2, 23-5-2007 n. 23417; Cass. Sez. 6, 21-6-2007 n. 35509; Cass. Sez. 6, 19-2-2008 n. 27035). Il suddetto errore deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa;
deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Cass. Sez. 2, 23-5-2007 n. 23417). È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già prospettato con i motivi di ricorso per cassazione e valutato nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l'ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe ad un inammissibile giudizio di revisione della sentenza di cassazione (Cass. Sez. 6, 19-2-2008 n. 27035; Cass. Sez. 5, 5-4-2006 n. 16954; Cass. Sez. 3, 21-6-2007 n. 35509). Poiché, dunque, il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. ha il solo scopo di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, il rimedio in parola non può essere utilizzato per denunciare errori di valutazione o di giudizio (Cass. Sez. Un. 27-3-2002 n. 16103; Cass. Sez. 6, 19-2-2008 n. 27035), in quanto, in caso contrario, esso finirebbe col trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio;
il che, oltre a confliggere col carattere eccezionale dell'istituto in esame e con il principio dell'intangibilità del giudicato, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. 5, 5-4-2005 n. 37725). Pertanto, è da considerare inammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca una errata valutazione degli elementi probatori, proprio perché l'errore di fatto preso in considerazione dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Cass. Sez. 2, 23-5-2007 n. 23417). Devono, inoltre, ritenersi estranei all'ambito di applicazione dell'istituto in esame gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Cass. Sez. Un. 27-3-2002 n. 16103). 2) Nel caso di specie, tutte le censure mosse dal ricorrente si rivelano inammissibili, in quanto esulanti dal campo di operatività del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p., come sopra delimitato, o, comunque, manifestamente infondate.
In particolare, per quanto riguarda il primo punto del ricorso, si osserva che, a pag. 75-77 della sentenza gravata, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze di violazione di legge e di vizi della motivazione mosse in ordine alla mancata nuova audizione, da parte del giudice del rinvio, del teste AR;
e ciò in base al rilievo che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, un simile incombente istruttorio non era affatto "imposto" in base alle indicazioni offerte dalla stessa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio.
Al riguardo, i giudici di legittimità, richiamando il passo della sentenza di annullamento (il cui contenuto non è stato affatto travisato, corrispondendo a quello riprodotto nell'odierno ricorso), hanno evidenziato che, in tale decisione, era stato stigmatizzato il fatto che la Corte di Appello, capovolgendo la pronuncia di primo grado, avesse convalidato "la tesi difensiva (compenso per l'arbitrato AR) sulla base della documentazione acquisita in appello e costituita dalla copia informe della contabile bancaria "Attel Bank" del 6-12-1991 e della corrispondenza intercorsa, nel dicembre 1994, tra i difensori dell'PO ed il AR, senza avvertire l'esigenza di disporre la nuova audizione di quest'ultimo, che, nel corso del dibattimento di primo grado, era stato escusso come testimone e aveva reso dichiarazioni non conciliabili con quanto emergeva dalla citata documentazione"; sicché, avendo il giudice del rinvio, in una prospettiva diametralmente opposta rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di assoluzione, escluso il valore "liberatorio" attribuito apoditticamente e acriticamente dal giudice di appello al menzionato documento informe, contrastato nel suo contenuto dalle dichiarazioni rese dal soggetto che di quel bonifico doveva essere l'autore, veniva altresì meno la necessità degli approfondimenti additati nella sentenza di annullamento. Orbene, nell'insistere nel sostenere che, in base alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, il giudice del rinvio aveva il "dovere" di disporre la nuova escussione del teste AR, il ricorrente, attraverso l'apparente denuncia di un errore di fatto, ripropone le stesse questioni già fatte valere col ricorso ordinario. Il vizio dedotto, pertanto, si risolve nella non consentita prospettazione di un'erronea valutazione, da parte della Corte di Cassazione, della correttezza logica e giuridica delle ragioni in base alle quali il giudice del rinvio ha negato ingresso alla rinnovazione istruttoria invocata dalla difesa. 3) In ordine alla mancata acquisizione integrale del registro di cancelleria redatto dal GL, si osserva in primo luogo che il denunciato errore di fatto, inerente all'affermazione, contenuta a pag. 75 della sentenza impugnata, secondo cui "di tale produzione integrale non era stata posta in risalto la rilevanza, rispetto all'estratto che era già stato versato in atti", non riguarda la sentenza di cassazione, ma un passo della decisione del giudizio di rinvio in questa riportato, ed è pertanto improponibile. Per il resto, il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte di Cassazione (v. pagg. 120-123 della sentenza impugnata), la quale da un lato ha dato atto della correttezza dell'apprezzamento espresso dal giudice del rinvio circa il valore indiziante da attribuire al fatto che dal registro del cancelliere GL era emerso che "la minuta della sentenza del lodo ON decisa nella camera di consiglio del 14-1-1991, è stata depositata il giorno successivo, il 15-1-1991, trasmessa al Presidente lo stesso 15-1, da questi restituita il 21-1- e pubblicata il 24-1", e dall'altro ha ritenuto prive di fondamento le deduzioni svolte dalla difesa circa la mancata acquisizione integrale di tale registro, sul rilievo che l'estratto in atti ""recava tutti gli elementi necessari per confrontare i dati relativi alla attività del ET nel periodo di interesse".
Gli asseriti errori di fatto, pertanto, si sostanziano in censure avverso la motivazione resa al riguardo dalla Corte di Cassazione, che non possono costituire oggetto di ricorso straordinario. 4) Col terzo punto del ricorso straordinario, sotto l'apparente veste di errori percettivi, vengono riproposte le stesse censure già sollevate dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale (v. pag. 78-79) non ha affatto tralasciato di prendere in considerazione le doglianze mosse dal ricorrente avverso la sentenza di rinvio, nella parte in cui ha tenuto conto, valutandoli in danno dell'imputato, di documenti (attinenti l'attività professionale svolta dal PR nell'interesse della IN) non acquisiti e neppure materialmente disponibili. Il giudice di legittimità, nel disattendere la tesi difensiva, ha rilevato che dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria depositata dalla parte civile C.I.R. (verbale delle udienze del 18 dicembre e del 22 dicembre 2006) emerge che i difensori del PR, su espressa indicazione della stessa Corte, avevano depositato "la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione" e che, all'udienza successiva, la stessa difesa aveva proceduto ad "illustrare la produzione documentale depositata in Cancelleria (e che è stata esaminata sia dalla Corte che dalle altre parti interessate) nelle giornate del 19-20-21 dicembre u.s. e ad illustrare le ragioni di tali richieste".
Risulta manifestamente infondata, pertanto, la denuncia di omessa pronuncia su un motivo del ricorso per cassazione, essendo, piuttosto, evidente che i rilievi mossi dal ricorrente evocano una non corretta valutazione di questioni che, essendo già state esaminate dal giudice di legittimità, non sono suscettibili di un rinnovato vaglio, attraverso il quale si darebbe ingresso ad un ulteriore grado di giudizio.
Le altre argomentazioni addotte per sostenere la non veridicità, in punto di fatto, dell'affermazione secondo cui la controversia civilistica sul "LO ON" era l'unica causa coinvolgente il gruppo ON della quale il PR si era interessato nell'anno 1990, si traducono ancora una volta nella prospettazione di una questione già valutata dalla Corte di Cassazione e, quindi, non riproponibile in questa sede.
5) Il vizio denunciato col quarto punto del ricorso non integra un errore di percezione, ma investe il giudizio di attendibilità espresso nei confronti dei testi PA di NA e pazzi dal giudice del rinvio, sorretto da un percorso motivazionale di cui la Corte di Cassazione ha sottolineato la piena coerenza logica, rimarcando altresì - con argomentazioni che valgono a maggior ragione in questa sede - l'inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle censure volte ad ottenere una rivalutazione nel merito dell'attendibilità o meno dei predetti testi. Le deduzioni svolte dal ricorrente, pertanto, mirando a contrastare la motivazione resa dal giudice di legittimità ed a riporre in discussione la questione dell'attendibilità delle testimonianze raccolte, esulano chiaramente dagli angusti limiti del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. 6) Gli errori di fatto dedotti in relazione all'affermazione, contenuta a pag. 130 della pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui gli stessi ricorrenti, "a ben guardare", non avrebbero offerto "letture alternative" al mancato inserimento del riferimento alla controversia ON nel preambolo della transazione CIR- FINIVEST, ma si sarebbero "concentrati esclusivamente a svilire il fatto in sè", riguardano un passaggio non decisivo della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione, infatti, tenendo in debito conto le deduzioni svolte dalla difesa del PR, ha dato atto della congruenza logica delle argomentazioni attraverso le quali il giudice del rinvio, escludendo ogni lettura alternativa, ha ritenuto provata, in punto di fatto, la resistenza della IN all'inserimento del riferimento al processo ON nel preambolo della menzionata transazione, e reputato tale resistenza "non supportata da alcuna valida motivazione, se non quella di essere a conoscenza... dell'inquinamento metodologico a monte, determinato dall'intervenuta corruzione del giudice".
7) Le doglianze mosse in ordine all'esistenza di rapporti tra il PR e il giudice ET involgono questioni già esaminate dalla Corte di Cassazione, la quale (v. pag. 132 e segg.) ha ritenuto l'accertamento in fatto compiuto sul punto dal giudice del rinvio frutto di un'analisi condotta "su dati obiettivi e su deduzioni del tutto coerenti rispetto alle premesse fattuali" e di un'ampia delibazione delle "censure già dedotte in sede di merito e puntualmente disattese con adeguata e coerente motivazione". Il giudice di legittimità ha aggiunto che "sulla insistita inesistenza di prove circa l'esistenza di contatti diretti tra il ET ed il PR prima dei risultati scaturiti dalla acquisizione dei tabulati telefonici, la sentenza offre una accurata gamma di considerazioni - tutte fondate su circostanze di fatto univocamente accertate e di spessore sintomatico di indubbia consistenza - alla luce delle quali ha reputato falsa e tardivamente concordata la versione offerta al riguardo dai due imputati;
non dimenticando, d'altra parte, di rammentare come l'esistenza di un rapporto corruttivo tra i due fosse già stato irrevocabilmente accertato in riferimento alla vicenda IMI-SIR". Le deduzioni svolte dal ricorrente, oltre ad investire esclusivamente tale ultima parte della motivazione, di per sè non determinante ai fini della decisione, risultano manifestamente infondate, alla luce degli accertamenti consacrati nella sentenza n. 33435 emessa in data 4-5-2006 dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in relazione alla vicenda IMI-CIR, sviluppatasi nello stesso arco temporale della vicenda ON.
8) Le censure sollevate in ordine alla mancata ammissione della consulenza tecnica contabile chiesta nel giudizio di merito dalla difesa del PR sono manifestamente infondate, non contenendo il passo motivazionale della sentenza impugnata richiamato dal ricorrente alcuno specifico riferimento a tale consulenza, la cui mancata ammissione da parte del giudice del rinvio non risulta nemmeno aver costituito motivo di ricorso per cassazione. 9) Con l'ottavo punto del ricorso straordinario viene dedotto, nella sostanza, un'erronea interpretazione di una norma processuale (art.166 c.p.p.), che la Corte di Cassazione ha ritenuto riferibile al solo interdetto per infermità di mente, e che invece, secondo il ricorrente, riguarderebbe anche il soggetto colpito da interdizione legale. Il vizio prospettato, pertanto, non è riconducibile nell'ambito di applicazione del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p., al quale resta estranea l'errata valutazione della portata di norme giuridiche.
Analogamente, le critiche rivolte al passaggio motivazionale contenuto a pag. 54 della sentenza impugnata, secondo cui "l'eventuale nullità di ordine generale a regime intermedio (che deriverebbe dalla violazione dell'art. 166 c.p.p.) sarebbe comunque sanata, non essendo stata fatta valere dalle parti, regolarmente assistite dai difensori presenti nel giudizio di rinvio", si sostanziano nella denuncia di un'erronea applicazione delle norme processuali dettate in tema di deducibilità della nullità delle notifiche.
10) Le censure mosse riguardo all'affermazione secondo cui la questione della competenza "non risulta essere stata proposta in sede di giudizio di rinvio", investono un punto non determinante della motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque del tutto infondate nel merito le deduzioni svolte dalla difesa del PR in ordine alla incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Milano, richiamando i principi dettati in tema di determinazione del "foro commissorio" dall'art. 627 c.p.p., con valutazione non suscettibile di essere rimessa in discussione in questa sede.
11) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Lo stesso ricorrente, inoltre, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile CIR s.p.a..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile CIR s.p.a., liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009