Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
Costituisce errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la svista in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio, che ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto il mancato rispetto da parte del giudice di merito del termine per provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, sull'erronea supposizione che non risultasse allegata agli atti la relativa istanza presentata nel giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 16954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16954 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio Presidente del 05/04/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi Consigliere SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco Consigliere N. 540
Dott. BRUNO Paolo AN Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere N. 031893/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC ON N. IL 04/07/1958;
avverso ORDINANZA del 13/01/2005 SETTIMA SEZ.CORTE CASSAZI di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza;
Udito il difensore Avv. De Guercio Pasquale, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza.
La Corte:
OSSERVA
BR AN propone, a mezzo del difensore, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., avverso l'ordinanza n. 482 del 13.1.2005, con la quale la sezione settima penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo BR avverso la sentenza 19.4.2004 della Corte di Appello di Roma che lo aveva condannato a mesi sei di reclusione per furto aggravato.
Il ricorrente, premesso di avere prospettato, quale motivo di ricorso, la violazione della L. n. 217 del 1990, art. 6 e succ. modif., per il mancato rispetto da parte della Corte territoriale del termine di 10 gg. per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio gratuito presentato in data 22.3.2002 unitamente all'atto di appello, deduce che la settima sezione penale della S.C. è incorsa in errore percettivo laddove ha dichiarato non risultare che tale istanza fosse stata allegata all'atto di appello ed ha invece ritenuto che la stessa era stata presentata il 29.3.2001 ed era stata puntualmente accolta dal Tribunale di Roma.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, risulta dagli atti opportunamente acquisiti presso la Corte di Appello di Roma (a completamento di quelli allegati al ricorso), che in effetti il BR ha allegato all'atto di appello depositato in data 22.3.2002 innanzi il Tribunale di Avellino l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a mezzo dell'Avv.to del Guercio Pasquale;
in tal senso, è il decreto 30.7.2004 con il quale la Corte di Appello di Roma ha accolto (dopo oltre due anni) l'istanza, che già, per vero, nell'indice risultava elencata sotto la voce "IST. G.P. x C.P.A." nella pagina (30)
immediatamente successiva alla voce "Appelli" (pagg. 25/29). Risulta altresì, dagli stessi atti, che la data 29.3.2001 non è quella di presentazione dell'istanza, bensì è quella nella quale il Direttore della casa circondariale di Viterbo - presso il quale l'istanza venne presentata essendo l'imputato ivi detenuto autenticò la firma e, infine, che il provvedimento ammissivo del Tribunale di Roma è quello dell'11.10.2001 che riguarda diverso procedimento e che, come altri due, venne allegato a corredo dell'istanza ed a sostegno della tesi di sussistenza dei requisiti per godere del beneficio.
Si configura, pertanto, l'errore percettivo causato da una svista od equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che ha condotto a una decisione - in ragione della motivazione resa in sentenza - diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Cass. Sez. Un. 27.3.2002 n. 16103, Basile). Consegue che l'ordinanza impugnata dovrà essere revocata, disponendo la (nuova) trattazione, da parte della S.C., del ricorso proposto dal BR avverso la sentenza 19.4.2004 della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Revoca l'ordinanza impugnata, disponendo la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2006