Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
02 59 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.2082/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron.5333 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 13.12.00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore MERCURIO UFFICIO COPIE Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere per diritti L. 3000 22 FEB. 2001 Dott. Maura LA TERZA Consigliere il. IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Prof. Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Paolo Marchini, e con essi elettivamente Domenico Ponturo e Fabio Fonzo domiciliato presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla in Roma;
via della Frezza n.17 5414 ricorrente - E VARIE DCV 1 10
contro
CASA DI CURA SANTA RITA s.p.a. intimata avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.998 del 3.10.1997, reg.gen. n.203/94 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.10 1997 il Tribunale di Avellino, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti della Casa di Cura Santa Rita, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la sentenza del Pretore che aveva dichiarato la natura libero professionale della attività svolta dal dott. LO quale direttore sanitario. -2- Osservava in motivazione che l'inserzione nella struttura della prestazione e la aziendale, l'obbligatorietà predeterminazione della retribuzione non erano elementi sufficienti per dimostrare il vincolo della subordinazione. Aggiungeva che la prova della sussistenza di essa, che incombeva all'INPS, non poteva attingersi dal verbale ispettivo che non conteneva l'esposizione di circostanze di fatto concernenti la natura del rapporto avvenute in presenza degli ispettori, nè risultava da esso che il LO dovesse attenersi nella sua attività a direttive, mentre emergeva che era lui a dare direttive ai medici e al personale della clinica. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l'INPS, l'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 C.C. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS lamenta che il Tribunale abbia omesso di rilevare che da una comunicazione scritta della Clinica al LO risultava l'obbligo di osservare un -3- preciso orario e di firmare un registro di presenza, obblighi dai quali si desumeva la subordinazione. La censura di violazione di legge è infondata avendo il Tribunale affermato, conformemente a quanto assume il ricorrente ed afferma la costante giurisprudenza di legittimità, che la subordinazione, intesa come sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare, l'elemento che caratterizza il lavoro subordinato e 10 distingue da quello autonomo. Quanto al vizio di motivazione per omesso esame di una prova dalla quale risulta che il LO era tenuto ad os være un preciso orario, la censura è priva del carattere della decisività. Va, infatti, escluso che l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato sia prova di subordinazione. Come più volte affermato da questa Corte l'osservanza di un orario di lavoro costituisce uno degli elementi indiziari dall'insieme dei quali, in mancanza di prova diretta della subordinazione, questa può essere desunta. Ma questo elemento, anche se valutato insieme agli altri presi in esame dal Tribunale (inserimento nella struttura aziendale, obbligatorietà della prestazione lavorativa e predeterminata -4- retribuzione) non è tale da far ritenere che il rapporto era di lavoro subordinato, in quanto proprio nel lavoro dei medici nelle cliniche ricorre di frequente la figura del libero professionista, che compie in piena autonomia a sua opera libero professionale, nell'ambito di limiti esterni, tra i quali il vincolo di orario, che sono comuni alla collaborazione parasubordinata ed al lavoro subordinato. Deve concludersi che l'omesso esame di questo punto non ha il carattere della decisività, richiesto dall'art.360 n.5 c.p.c. per dar luogo al vizio della motivazione. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione in ordine alla circostanza che la Casa di Cura avrebbe versato i contributi omessi sulla posizione del LO usufruendo del condono, versamento che avrebbe effetti preclusivi rispetto all'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. La censura è inammissibile in quanto prospetta un fatto ed una questione non proposti con l'appello e, pertanto, nuovi. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e l'intimata non costituita. -5- 1
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 Il Consigliere est. Il Presidente b ylichen brauth Pell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.2 FEB 2001. er BORATORE CANCELLERIA 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 S A - ' I 8 A L - T D L 1 , , E 1 A O D S L I E L E S P O S G N B I E G I N S E D G I L O A A T A A O S L D T L O T E P E I , R D M I O I R D T A S O D I G E E T R N E S E -6-