Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 27035
CASS
Sentenza 19 febbraio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'irregolarità della notificazione di un verbale di rinvio dell'udienza nel corso del giudizio d'appello, già dedotto come causa di errore di diritto nel giudizio di cassazione ed escluso come tale nella sentenza impugnata).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 27035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27035
    Data del deposito : 19 febbraio 2008

    Testo completo