Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata, dovendosi escludere che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione. (Nella specie, il ricorrente lamentava l'irregolarità della notificazione di un verbale di rinvio dell'udienza nel corso del giudizio d'appello, già dedotto come causa di errore di diritto nel giudizio di cassazione ed escluso come tale nella sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 27035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27035 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/02/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 513
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 43129/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA MA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza Cass., Sez. 2, 26 giugno 2007 n. 786;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26 giugno 2007 n. 786 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, rigettava il ricorso proposta da AR MA avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 22 novembre 2006. Avverso la sentenza il AR ha proposto ricorso straordinario per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Errore di fatto ed errore materiale perché nel giudizio di appello la notifica del verbale di rinvio dell'udienza dal 20 settembre al 21 novembre 2006 era stata eseguita per posta al n. 79 invece che al n. 97 di via Milano in Fiano Romano, a un indirizzo diverso da quello eletto e dichiarato;
2. violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) perché la notifica del verbale di rinvio dell'udienza dal 20 settembre al 21 novembre 2006 era stata eseguita per posta al n. 79 invece che al n. 97 di via Milano in Fiano Romano, con lettera ritirata da persona non identificabile per illegibilità della sottoscrizione, indicata come segretaria delegata dal destinatario nell'avviso di ricevimento non sottoscritto dall'agente postale.
L'impugnazione è inammissibile.
Per orientamento giurisprudenziale condiviso ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia determinato una decisione diversa da quella adottata senza di essa, per cui deve escludersi che il rimedio in oggetto possa essere utilizzato al fine di denunciare un errore di valutazione.
Presupposto essenziale ai fini della deducibilità con ricorso ex art. 625 bis c.p.p. è che l'errore materiale o di fatto sia contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, consistendo in una disattenzione di ordine meramente percettivo, causata da una svista o da un equivoco, commessi nel giudizio di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 5 aprile 2006 n. 16954, ric. Bracci;
Sez. 3, 21 giugno 2007 n. 35509, ric. Fusi). È pertanto escluso che possa trattarsi di errore commesso nel giudizio di merito, già dedotto come causa di un errore di diritto nei motivi di ricorso per cassazione e valutato per i suoi effetti giuridici nel giudizio di legittimità, essendone preclusa l'ulteriore deduzione con ricorso straordinario in vista di una nuova e diversa valutazione, che equivarrebbe a un'inammissibile giudizio di revisione della sentenza.
Nella specie il presunto errore oggetto di ricorso straordinario è costituito da irregolarità della notificazione di un verbale di rinvio dell'udienza nel corso del giudizio d'appello, già dedotto come causa di errore di diritto nel giudizio di cassazione ed escluso come tale nella sentenza impugnata, per cui il ricorso stesso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008