Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 37725
CASS
Sentenza 5 aprile 2005

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625 bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio. Tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Commentario1

  • 1Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processo
    Martina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 37725
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37725
Data del deposito : 5 aprile 2005

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