Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 41836
CASS
Sentenza 30 settembre 2008

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In materia di gestione dei rifiuti, anche successivamente alle intervenute modifica dell'art. 181 e introduzione dell'art. 181 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, gli spezzoni derivanti dai tagli di prima lavorazione del marmo non rientrano tra le materie prime secondarie, giacché non prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti.

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 41836
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41836
Data del deposito : 30 settembre 2008

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