Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37280
CASS
Sentenza 12 giugno 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicabilità del regime in deroga previsto dall'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo.

In tema di gestione dei rifiuti, la restituzione di un'area interessata dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 37280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37280
    Data del deposito : 12 giugno 2008

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