Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 2
Sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento.
Al fine di escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni stradali, è onere di colui che ne afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto, non ravvisandosi sul punto alcuna inversione dell'onere probatorio, in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono qualificati come rifiuti in base al codice CER 1709.
Commentari • 2
- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …
Leggi di più… - 2. RIFIUTI: demolizione di un edificio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2009, n. 35138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35138 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 18/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1325
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9649/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Capone Luigi, difensore di fiducia di BA VA, n. a Nardo il 3.1.1947;
avverso la sentenza in data 15.10.2008 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo, con la quale venne condannato alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), cosi diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo, ha affermato la colpevolezza di BA VA in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3. L'imputato era stato tratto a giudizio per avere realizzato e gestito una discarica abusiva su un'area di 60 mila mq. di sua proprietà, scaricando sulla stessa liquami provenienti da pozzi neri, acque di vegetazione, rifiuti animali, rifiuti speciali provenienti da demolizioni stradali ed altro, nonché tenendovi depositate due cisterne, rispettivamente della capacità di 25.000 e 30.000 litri, contenenti una sostanza fangosa di colore grigio.
Il giudice di merito ha escluso, sulla base delle risultanze probatorie acquisite in dibattimento, che nella specie potesse configurarsi l'esistenza di una discarica abusiva, non essendo stata accertata la presenza di parte dei rifiuti di cui alla contestazione, quali i liquami provenienti da pozzi neri ed altri rifiuti animali, nonché l'abitualità dello scarico dei materiali da parte dell'imputato.
Ha ritenuto, invece, il BA colpevole dello smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza la prescritta autorizzazione, con riferimento al versamento sul terreno di acque di vegetazione ed allo smaltimento di rifiuti provenienti da demolizioni stradali. Sul primo punto il giudice di merito ha escluso che, nel caso in esame, potessero trovare applicazione le norme in materia di feriltirrigazione, non essendo state rispettate le disposizioni che la disciplinano, in quanto erano stati accertati fenomeni di stagnazione ed impaludamento dei liquidi versati sul terreno, nonché accertato che le vasche di cui alla contestazione erano utilizzate di per lo stoccaggio, non solo di acque di vegetazione provenienti da frantoi, ma anche di altre sostanze oleose con cui le prime erano miscelate.
Sul secondo punto la sentenza ha escluso che i materiali provenienti da demolizioni stradali potessero essere definiti sottoprodotto, anche in applicazione delle disposizioni previgenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, non essendo stato affatto provato il reimpiego dei predetti materiali da parte dell'imputato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente dopo ampi riferimenti normativi alle disposizioni di legge ritenute applicabili nel caso in esame, tra cui le modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Deduce, in subordine, la necessità di riqualificare i fatti quale violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, nonché la mancata applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1.
Si deduce in particolare inosservanza ed erronea applicazione: 1) del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1, lett. a), come modificato dal D.L. n. 138 del 2002, convertito in L. n. 178 del 2002, il cui art. 14 contiene l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto;
2) del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, come modificato ed integrato dalla L. n. 93 del 2001, che esclude dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
3) del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 8, come modificato ed integrato dalla L. n. 93 del 2001, che esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti le rocce e terre da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, etc.; 4) della L. n.574 del 1996 che consente l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione senza trattamenti intermedi;
5) del D.Lgs. n. 152 del 1999 in materia di utilizzazione delle acque di vegetazione per uso agronomico.
Si osserva che il giudice di merito ha escluso che la condotta attribuita all'imputato fosse connotata dal requisito della abitualità, trattandosi di fatto occasionale.
Si deduce, quindi, in sintesi, che tale condotta non poteva essere inquadrata nella fattispecie del deposito controllato di rifiuti, non essendo avvenuto il deposito nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
che, inquadrata, invece, la condotta nell'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti la stessa integra il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, allorché sia posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti, mentre altrimenti deve essere qualificata quale violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, punita con sanzione amministrativa.
Sul punto si osserva che la difesa aveva prodotto in giudizio la certificazione attestante la cancellazione della ditta di cui era titolare il BA dal registro delle imprese avvenuta nel 2003. Si deduce inoltre che in ogni caso le acque di vegetazione non rientrano nella nozione di rifiuti, in quanto acque di scarico, sicché il loro impiego o smaltimento è assoggettato alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999; che l'art. 59, comma 11 ter, del citato decreto legislativo punisce con sanzione molto meno grave l'irregolare utilizzazione delle acque di vegetazione per uso agronomico.
Si deduce, infine, che i materiali provenienti da demolizioni stradali e destinati al reinterro sono stati erroneamente inclusi dal giudice di merito nel novero dei rifiuti e che l'accertamento di merito sul punto è fondato su una illegittima inversione dell'onere della prova di cui si è fatto carico all'imputato con riferimento al reimpiego dei predetti materiali.
Il ricorso non è fondato.
Osserva in primo luogo la Corte, con riferimento alla contestazione del ricorrente circa l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 22 del 1997, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), invece che di quella in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n. 152 del 1999, come sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), che il D.Lgs. n.22 del 1997, art. 8, comma 1, lett. e), (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. b), n. 1), come sostituito dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) esclude dal novero dei rifiuti le acque di scarico ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido. Alla luce di tale disposto, pertanto, sono esclusi dall'applicazione della disciplina sui rifiuti esclusivamente le acque di scarico e cioè quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, secondo la definizione di cui il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, comma 1, lett. bb), (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff), come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento, mentre in ogni altro caso in cui i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido e sono, pertanto, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256). (cfr. sez. 3^, 199902538, Belcari, RV 214268; sez. 3^, 200301071, Schiavi, RV 223388 ed altre).
La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato la normativa in materia di rifiuti nel caso in esame, essendo stato accertato che i reflui di cui alla contestazione venivano depositati in apposite vasche e successivamente immessi sul terreno con modalità che integrano la fattispecie dello smaltimento di rifiuti, non essendo state affatto rispettate le prescrizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione. È stato, infatti, affermato da questa Suprema Corte con riferimento alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, che "L'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli;
diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dal citato D.Lgs. n. 152, art. 256, comma 2" (sez. 3^, 27.3.2007 n. 21777, Conti, RV 236709; sez. 3^, 20.5.2008 n. 27071, Cornalba ed altro, RV 240264). Lo stoccaggio in apposite vasche dei rifiuti liquidi, costituiti dalla miscela di acque di vegetazione con altre sostanze, così come accertato dal giudice di merito, ed il loro successivo spandimento sul terreno, con modalità che hanno provocato fenomeni di impaludamento, integrano la fattispecie della gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, di cui all'affermazione di colpevolezza dell'imputato.
Del tutto inconferente è, pertanto, il riferimento del ricorrente all'ipotesi dell'occasionale abbandono di rifiuti di cui al D.Lgs. n.22 del 1997, art. 50 (attualmente D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255).
Anche con riferimento ai materiali provenienti da demolizioni stradali le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. Va in primo luogo precisato che i materiali provenienti da demolizioni stradali non rientrano, in ogni caso, nella categoria delle rocce o terre da scavo.
La sentenza ha, altresì, esattamente affermato che i materiali di cui alla contestazione non rientrano tra le sostanze per le quali deve essere esclusa la nozione di rifiuto, ai sensi della interpretazione autentica del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 1 lett. a), contenuta nel D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, comma 2, lett. a), convertito in L. 8 agosto 2002, n. 178. Infatti, il citato art. 14, comma 2, si riferisce esclusivamente alle sostanze di cui al comma 1, lett. b) e c) e, cioè, alle sostanze di cui il produttore "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" e non anche alle sostanze di cui alla lettera a) e, cioè, alle sostanze di cui ci si sia già disfatti.
Orbene, è evidente che nel caso in esame il produttore dei materiali da demolizioni stradali si era disfatto degli stessi, oltre a non essere provato il loro riutilizzo da parte del medesimo produttore dei rifiuti.
Sul punto, invero, non vi è affatto una inversione dell'onere della prova, trattandosi di materiali di risulta provenienti da demolizioni che rientrano nella categoria dei rifiuti in base al codice CER 1709, sicché è onere di colui che ne afferma la riutilizzazione produrre prova di tale assunto.
Si deve osservare, infine, che l'indulto trova applicazione in sede esecutiva, sicché a nulla rileva la carenza di statuizioni sul punto da parte del giudice di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2009