Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto dalla
Soc. Agricola Luigi De Puppi di Luigi De Puppi De Puppi e C. S.S., Luigi De Puppi De Puppi, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Basevi e Paola Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moimacco, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto 39;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione consiliare n. 22/ del 17.07.2024 di adozione della Variante al PRGC di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Moimacco;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Pres. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnavano la delibera indicata in epigrafe chiedendone l’annullamento per i motivi ivi indicati.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione comunale si opponeva all’accoglimento del ricorso; mentre l’Amministrazione regionale non si costituiva.
In corso di giudizio, all’udienza del 13 gennaio 2026 parte ricorrente dichiarava ritualmente e faceva verbalizzare (la sua volontà) di rinunciare al ricorso; e l’Amministrazione resistente dichiarava di concordare sulla compensazione delle spese.
Nel prendere atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, non resta al Collegio che dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi del comb. disp degli artt. 35 e 84 del codice del processo amministrativo; e compensare le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese fra le parti costituite, mentre nulla statuisce in ordine alle spese per l’Amministrazione regionale, non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO