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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1394/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione all'udienza del 14.11.2025, la quale è stata celebrata mediante collegamento da remoto a mezzo applicativo Microsoft
TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1978 e ivi residente alla piazza Umberto I n. 5, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO DI LUCCHIO (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla via Milano n.
16 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] - interno 1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO DI LUCCHIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero C.F._2 in Vulture (PZ) alla via Milano n. 16 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
1 R.G. N. 1394/2025 V.G.
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 4.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in EL (PZ) il 30.4.2009, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (28.2.2010) e AN (12.12.2012) e che, dopo la Per_1 celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta il 12.4.2022, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. cron. 5328/2022 del 27.4.2022.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II Alla prima udienza del 29.9.2025, la quale è stata celebrata in forma cartolare, esaminate le condizioni divorzili convenute dai coniugi e rilevato che non era stato previsto alcun pernottamento dei figli minori presso il padre, è stata fissata l'udienza del 17.10.2025, onerando le parti di dedurre in merito nonché di depositare la documentazione reddituale richiesta di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha invitato le parti a riformulare le condizioni divorzili inserendo i pernotti dei figli minori presso il padre -già in essere- così come rappresentato dal difensore nelle note scritte depositate nel fascicolo telematico il 16.10.2025. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 14.11.2025, disponendo che la stessa fosse celebrata mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft
TEAMS.
2 R.G. N. 1394/2025 V.G.
All'udienza da ultimo indicata, esaminate le condizioni divorzili così come da ultimo specificate con riguardo alla previsione del regime di frequentazione padre-figli e versate in atti, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in EL (PZ) il 30.4.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, P. II, S.
A, dell'anno 2009, alle seguenti condizioni:
3 R.G. N. 1394/2025 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione
4 R.G. N. 1394/2025 V.G.
personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 12.4.2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 4.7.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minori e AN sia in riferimento all'aspetto Per_1 relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, che non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1394 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 CP_1
5 R.G. N. 1394/2025 V.G.
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
EL (PZ) il 30.4.2009 da (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3 degli atti di matrimonio del Comune di EL (PZ) al N. 4, Parte II, Serie A, Anno
2009;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione, che omologa;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1394/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione all'udienza del 14.11.2025, la quale è stata celebrata mediante collegamento da remoto a mezzo applicativo Microsoft
TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1978 e ivi residente alla piazza Umberto I n. 5, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO DI LUCCHIO (C.F.: ), giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliata in Rionero in Vulture (PZ) alla via Milano n.
16 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] - interno 1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO DI LUCCHIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Rionero C.F._2 in Vulture (PZ) alla via Milano n. 16 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
1 R.G. N. 1394/2025 V.G.
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 4.7.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro celebrato in EL (PZ) il 30.4.2009, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (28.2.2010) e AN (12.12.2012) e che, dopo la Per_1 celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta il 12.4.2022, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n. cron. 5328/2022 del 27.4.2022.
Le parti hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma
1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II Alla prima udienza del 29.9.2025, la quale è stata celebrata in forma cartolare, esaminate le condizioni divorzili convenute dai coniugi e rilevato che non era stato previsto alcun pernottamento dei figli minori presso il padre, è stata fissata l'udienza del 17.10.2025, onerando le parti di dedurre in merito nonché di depositare la documentazione reddituale richiesta di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha invitato le parti a riformulare le condizioni divorzili inserendo i pernotti dei figli minori presso il padre -già in essere- così come rappresentato dal difensore nelle note scritte depositate nel fascicolo telematico il 16.10.2025. Sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 14.11.2025, disponendo che la stessa fosse celebrata mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Microsoft
TEAMS.
2 R.G. N. 1394/2025 V.G.
All'udienza da ultimo indicata, esaminate le condizioni divorzili così come da ultimo specificate con riguardo alla previsione del regime di frequentazione padre-figli e versate in atti, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III Orbene, i coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in EL (PZ) il 30.4.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, P. II, S.
A, dell'anno 2009, alle seguenti condizioni:
3 R.G. N. 1394/2025 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione
4 R.G. N. 1394/2025 V.G.
personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 12.4.2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 4.7.2025.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minori e AN sia in riferimento all'aspetto Per_1 relazionale attinente al diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale concernente il mantenimento materiale della prole in considerazione della capacità economica dei genitori, che non siano contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1394 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 CP_1
5 R.G. N. 1394/2025 V.G.
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
EL (PZ) il 30.4.2009 da (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._3 degli atti di matrimonio del Comune di EL (PZ) al N. 4, Parte II, Serie A, Anno
2009;
2) dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione, che omologa;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.11.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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