Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2001, n. 7972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7972 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 C.C.58152 A / 4 R / T 6 S 2 I . G .R E BBLICA ITALI .P R B D . L A I L L R E D A A D T . E I U B S T IB N A IN NOME DELI N T E R E S T A S 1 I * E 3 * R 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E L Oggetto A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Presidente R.G.N. 14307/97 CANTILLO Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 18493 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Ud. 27/09/00 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT E N Z A N.. 58157 sul ricorso proposto da: SERVICE PETROL SERVICE DITTA SRL ORA PETROL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato TACCHI VENTURI PIER CESARE, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1516 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- AND - controricorrente sentenza n. 69/96 della Commissione avverso la tributaria II grado di TRENTO, depositata il 09/08/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 14307SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Società Petrol Service n.c. ricorre per cassazione deducendo sette motivi avverso la sentenza n. 69 del 9 agosto 1996 con cui la Commissione Tributaria di II° grado di Trento rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la pronuncia della Commissione di I grado che aveva respinto il ricorso avverso avviso di rettifica emesso dall'Ufficio Iva di Trento. La Amministrazione resiste con controricorso. La Contribuente ha prodotto certificato di versamento della somma di lire 20.261.000 volendo avvalersi, in ordine alle sanzioni, delle disposizioni agevolative di cui all'art. 25 comma 3° D. Leg. 472/1997. MOTIVI DELLA DECISIONE Con avviso di rettifica 19 giugno 1988 l'Ufficio IVA di Trento contestava alla contribuente sette addebiti, da due di questi rilievi discendeva una maggior imposta di lire 892.000 mentre per il complesso degli addebiti veniva applicata la sanzione pecuniaria in lire 81.045.000 Il contribuente ha fatto ricorso alla disposizione di cui all'art. 25 comma 3° D. Leg. 472/1997, secondo cui “i procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa" ed ha provveduto al relativo versamento. E' dunque cessata la materia del contendere in ordine alle sanzioni e perdono rilevanza i motivi di ricorso dal terzo al settimo, mentre debbono essere ugualmente esaminati il primo ed il secondo motivo relativi rispettivamente alla motivazione della sentenza, ed alla motivazione dell'avviso per relationem. Il primo motivo deve essere rigettato in quanto il contribuente si è limitato nell'atto di appello a riproporre le considerazioni svolte nel ricorso avanti al giudice di primo grado. Ed in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28 gennaio 2000, n. 985) è legittima la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem a quella di primo grado, a condizione che quest'ultima fornisca comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un iter argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione che il giudice d'appello dimostri in modo adeguato d'avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata sia le censure proposte. La sintetica motivazione del giudice d'appello regge dunque alle contestazioni (del resto generiche) del ricorrente. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. Invero, in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte l'ufficio tributario ben può recepire i dati e le loro valutazioni compiute da organismi quali la Guardia di Finanza o l'Ufficio Tecnico Erariale. Ciò che conta non è cioè la fonte delle argomentazioni, bensì il loro contenuto. Non sussiste un onere dell'ufficio tributario di "vagliare attentamente” e attraverso una “penetrante analisi critica" le conclusioni de verbalizzanti. Ma invece un obbligo del giudice di valutare gli elementi forniti dalle parti;
e simile vizio non è dedotto nel motivo di cui si discute.