Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
La citazione quale responsabile civile di una società di assicurazione, per il caso di contratto stipulato a mente della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), è consentita dall'art. 83 cod. proc. pen. (come integrato dalla Corte costituzionale con sentenza del 16 aprile 1998, n. 112) al solo imputato che sia contraente della polizza, e non anche all'imputato che sia terzo rispetto al negozio di copertura assicurativa dei danni provocati dalla circolazione del veicolo da lui condotto al momento del fatto contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2002, n. 34429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34429 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
34429/03 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/10/2002
SENTENZA
1. 1204 N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FATTORI PAOLO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. OLIVIERI RENATO CONSIGLIERE 11 N. 003156/2001 2. Dott.BATTISTI MARIANO
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO IT
4.Dott.MARZANO FRANCESCO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/02/1967 1) TI SAMUELE
avverso SENTENZA del 16/10/2000
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
OLIVIERI RENATO
CORTE SUPR A CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. COWA per diritti € 95
IL CANCELLIERE
Sutt. Asr i Calass che ha concluso per l'erullamento esa riario della sentenza insapunto.
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit il difensor* Avv. Socrater er l'inestate.
syal inente # 1 r e so
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di
Roma ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione TI MU responsabile del delitto di cui all'art. 589 1° e ult. co. c.p. per avere,
il I settembre 1997 in Castelnuovo di Porto, per colpa,
consistita anche in violazioni della normativa sulla circolazione stradale, la morte i Ezio Ardenti.
TI MU procedeva sulla via Tiberina alla guida di unautofurgone allorchè, per la eccessiva velocità
mantenuta, andava ad invadere la corsia riservata ai veicoli procedenti in direzione opposta ed a collidere con il ciclomotore montato da EZ EN che, in coseguenza della collisione, riportava lesioni personali mortali.
Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per cassazione l'imputato TI MU affidandolo a tre motivi: I ) nullità della sentenza per essere stata pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo
di Porto, in procedimento iniziato dal Pretore di Roma,
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto;
2°) erronea applicazione dell'art. 83 c.p.p., così come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza no II2
del 1998, per non essere stata consentita la citazione dell'aasicuratore anche da parte dell'imputato terzo, come nel caso in esame, estraneo al contratto;
30) illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità fondata su errato apprezzamento dei dati raccolti e senza evidenziare la logica seguita per la loro valutazione;
4°) inosservanza dell'art. 45 del codice penale per non essere stata ritenuta la causa di non punibilità della impossibilità di evitare la forza maggiore stante la collisione.
motivi della decisione
Le censure del ricorrente non sono fondate ed il ricorso merita il rigetto.
Non è fondata quella di cui sub I°) perchè la mutata denominazione dell'organo giudicate da Pretura di Roma
a Tribunale di Roma, intervenuta in forza del D. Lgs
51/1998 a far data dal 2/6/1990, non ha prodotto nullità alcuna, in quanto fuori del regime di tassatività
del sistema processuale, e non ha generato alcuna incertez- za sulla individuazione dell'organo giudicante medesimo.
La disciplina normativa richiamata dal ricorrente fà
riferimento soltanto alla competenza che gli organi giudiziari conservarano entro il limite temporale Cetto.
al di là della denominazione che doveva mutare in ossequio alla nuova legge. Non è fondata quella di cui sub 20) perchè l'art. 83
c.p.p.,così come modificato dalla sentenza del Giudice
delle Leggi n° 112/1998, concere facoltà all'imputato nel procedimento nenale di chiamare in giudizio in garanzia il proprio assicuratore.
Tale facoltà dell'imputato non può essere estesa all'imputato terzo rispetto al contratto di assicurazione come è il caso del ricorrente.
Nepnure fondata è la censura di cui sub 3°) perchè la ritenuta responsabilità penale del ricorrente risulta compiutamente, e con piena logica, motivata nella impugnata.
sentenza sulla base di una corretta valutazione dei dati acquisiti rilievi tecnici dei verbalizzanti, consulenza tecnica del P.M., testimonianze- che hanno dimostrato come il ricorrente abbia irregolarmente invaso, con il suo veicolo, la semicarreggiata di spettanza della parte lesa.
La censura di cui sub 4°), infine, riguarda il merito e questione non dedotta in sede di annello:
La sua infondatezza, peraltro, emerge dalla accertata irregolare condotta di guida tenuta dal TI
nel frangente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del rico al pagamento delle spese processuali.
M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pac iento delle spese processuali.
Così deciso in Roma lì 30 ottobre 2002.
Il consigliere estensore.
Sh Il Presidente.S Рас к