Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 43498
CASS
Sentenza 2 ottobre 2012

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L'acquisizione di una perizia disposta in altro procedimento civile o penale non è subordinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., al previo esame del perito che l'ha svolta, trovando la sua fonte di disciplina nel disposto dell'art. 238 dello stesso codice.

Le richieste di assistenza giudiziaria devono ritenersi validamente presentate ai sensi dell'art. XVII dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 10 settembre 1988 qualora indirizzate direttamente all'autorità competente a darvi esecuzione, anche quando relative ai "gravi reati" di cui al successivo art. XVIII, il quale prevede la competenza speciale dell'Autorità Centrale elvetica esclusivamente in riferimento alla decisione e non al ricevimento delle suddette richieste.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 43498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43498
    Data del deposito : 2 ottobre 2012

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