Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per modificare la statuizione della sentenza di patteggiamento, concernente la pubblicazione a spese dell'imputato dell'estratto della sentenza, conformemente alla volontà delle parti documentata da verbale di udienza prevedendo la pubblicazione dell'estratto su un determinato quotidiano nazionale anziché (come convenuto nell'accordoi) sul sito internet del Ministero della giustizia, poiché il provvedimento che ne consegue costituisce non un rimedio ad un errore materiale, bensì un atto che altera un dato essenziale dal contenuto dell'accordo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2015, n. 19210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19210 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 693
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 31116/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA VISTA Alexis, Nato a Terlizzi (BA) il 24/10/992;
avverso l'ordinanza del 30/06/2014 del Tribunale di Trani;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 17.6.2013 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Tribunale di Trani ha applicato, su concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, ad La Vista Alexis la pena di un anno di reclusione per i reati (unificati ex art. 81 c.p., comma 2) di minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni volontarie plurime in pregiudizio di agenti della polizia municipale di Terlizzi, commessi il 15.6.2013. Pena la cui esecuzione è stata dichiarata, in conformità all'accordo sanzionatorio delle parti, sospesa alla subordinata condizione della "pubblicazione dell'estratto della sentenza sul sito "internet" del Ministero della Giustizia, a spese dell'imputato, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato". La sentenza è divenuta irrevocabile il 22.7.2013.
All'esito di rituale procedura camerale (artt. 127 e 130 c.p.p.) il medesimo Tribunale di Trani ha disposto, con ordinanza del 30.6.2014, la correzione del "dispositivo" dell'indicata sentenza, mediante sostituzione dell'inciso "pubblicazione dell'estratto della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia a spese dell'imputato" con il diverso inciso "pubblicazione dell'estratto della sentenza su La "Gazzetta del Mezzogiorno" a spese dell'imputato". Il Tribunale ha giustificato la correzione in quanto afferente a mero errore materiale suscettibile di correzione e non implicante una modifica essenziale del dispositivo, "attenendo esclusivamente alle modalità esecutive dell'obbligo cui è stato subordinato il beneficio ex art. 163 c.p. e, dunque, non traducendosi in un mutamento della decisione".
2. L'ordinanza correttiva del 30.6.2014 è stata tempestivamente impugnata per cassazione dall'imputato La Vista, che ne ha denunciato la palese violazione dell'art. 444 c.p.p., comma 3 e art. 448 c.p.p. La correzione del dispositivo della sentenza applicativa della pena ha trasformato in modo sostanziale i termini del corrispondente accordo raggiunto da imputato e p.m. Assume, infatti, il ricorrente che, ove la condizione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. (cui era stata subordinata l'efficacia della richiesta di patteggiamento) fosse stata integrata dalla pubblicazione dell'estratto della sentenza su un normale quotidiano con non indifferenti costi a suo carico (costi quasi inesistenti per accedere ad un sito internet), egli non si sarebbe indotto a definire la propria posizione processuale nelle forme del rito alternativo ex art. 444 c.p.p.. 3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così ripristinandosi gli effetti dell'originaria definitiva decisione di patteggiamento della pena, illegittimamente alterata -nei suoi profili esecutivi- dal provvedimento correttivo adottato, con un contenuto estraneo alla volontà delle parti processuali, un anno dopo la sentenza del 17.6.2013. La procedura di cui all'art. 130 c.p.p., in linea di principio, non può essere applicata in relazione a capi essenziali della sentenza applicativa della pena, quale quello inerente il trattamento punitivo, ivi inclusi eventuali specifici benefici come la sospensione della pena, cui sia stata condizionata l'efficacia dell'accordo tra le parti (v. Sez. 5, n. 17697 del 14.4.2011, Scintilla, Rv. 250177).
La ragione, evidente, della immodificabilità ex art. 130 c.p.p. del dispositivo della sentenza è imperniata sulla necessità di tenere distinta l'essenza della decisione, quale espressione della valutazione discrezionale del decidente enunciata nel dispositivo che diviene per ciò intangibile, da quelle parti dell'atto decisorio non incidenti sulle cause fondanti la deliberazione e che - se oggetto di errori materiali o semplici refusi grafici - possono, soltanto in tali casi, essere attinte da procedura correttiva perché inerenti a "statuizioni obbligatorie e a contenuto predeterminato" (arg. ex Sez. U, n. 7945 del 31.1.2008, Boccia, Rv. 238426). Sicché è agevole rilevare che al giudice investito da una concorde richiesta di patteggiamento della pena di imputato e p.m. non si pone che una semplice alternativa: o accogliere la richiesta come proposta dalle parti, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 444 c.p.p., ovvero respingerla, procedendo oltre nel giudizio (art. 448 c.p.p.). Ne discende che, avuto riguardo alla specificità del procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. e come già statuito da questa S.C., nell'eventuale contrasto tra il dispositivo della sentenza ex art. 444 c.p.p. oggetto di "correzione" e il verbale di udienza che fissa i termini dell'accordo sulla pena raggiunto dalle parti non possa non prevalere quest'ultimo, poiché il giudice di merito non dispone di potere discrezionale su entità e natura della pena concordata dalle parti, quando abbia ritenuto di accettare e ratificare la congiunta proposta di imputato e p.m. Ciò equivale a dire che la sentenza e il suo dispositivo debbono uniformarsi alla pena e alle condizioni sostanziali stabilite dalle parti, quali cristallizzate nel verbale di udienza. Di tal che il giudice che pronunci sentenza ex art. 444 c.p.p. è vincolato, quanto alla pena e ai relativi benefici da applicare, ad un preciso e predefinito contenuto, cioè a quello risultante dal verbale nei termini proposti dalle parti patteggianti (in forma diretta;
o in forma indiretta col richiamo al testo di anticipati accordi delle stesse parti). Con il logico effetto che il dispositivo della sentenza, che per errore indichi una pena diversa da quella concordata ovvero presenti una semplice omissione grafica (come quella relativa al concordato beneficio ex art. 163 c.p.), può divenire oggetto di correzione unicamente di un mero errore materiale afferente a statuizione a contenuto obbligatorio (il giudice non può applicare pena diversa da quella indicata dalle parti) e predefinito (nei termini precisati nel verbale di udienza).
Quando - come nel caso oggetto dell'odierno ricorso - non sussista alcuna discrasia tra la volontà delle parti patteggianti, espressa nel verbale di udienza e fedelmente enunciata nella parte motiva della sentenza, e il dispositivo della stessa sentenza, quest'ultimo diventa intangibile e non più modificabile. Ora non è revocabile in dubbio che il provvedimento di correzione del dispositivo della sentenza adottato con l'impugnata ordinanza del Tribunale di Trani ha indebitamente alterato e travisato un dato essenziale e decisivo del contenuto negoziale dell'accordo raggiunto dal ricorrente La Vista con il p.m. Dato relativo a modi e forme di pubblicazione della decisione, cui le parti hanno subordinato il concordato beneficio della sospensione dell'applicata pena, mediante pubblicazione dell'estratto della decisione sul sito internet del Ministero della Giustizia e non su una testata giornalistica tradizionale (cfr. ex multis: Sez. 6, n. 12516 del 12.3.2008, Zangrando, Rv. 239331; Sez. 4, n. 25707 del 24.5.2012, Di Toma, Rv. 253310; Sez. 1, n. 36257 del 29.9.2010, Iarusso, Rv. 248284).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015