Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
Qualora la parte che, oltre ad avere chiesto ed ottenuto l'acquisizione di un verbale di prova di altro procedimento penale (nella specie, perizia), abbia anche, a suo tempo, indicato nella lista testi (debitamente approvata dal presidente del tribunale), la persona che aveva reso le dichiarazioni contenute nel suddetto verbale, dichiari di rinunciare alla sua audizione, tale rinuncia, pur a fronte dell'opposizione delle altre parti, le quali non abbiano però a loro volta avanzato esplicita richiesta volta ad ottenere la citazione di detta persona, non implica che a siffatto incombente debba provvedere, d'ufficio, il giudice e non incide, quindi, sulla legittimità dell'avvenuta acquisizione del verbale. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art.17 della legge 7 dicembre 2000 n.397, introduttivo del comma 4 bis dell'art.495 c.p.p.).
Tra i "verbali di prove di altro procedimento penale" dei quali, ai sensi dell'art.238, comma 1, c.p.p., è ammessa l'acquisizione, devono considerarsi ricompresi anche i verbali di audizione dei periti, unitamente alle relazioni che questi abbiano eventualmente redatto, costituendo esse, normalmente, parte integrante dei suddetti verbali e facendo, di solito, i periti riferimento alle medesime per ampliare e completare le loro dichiarazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 9536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9536 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 17/01/2001
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 86/2001
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 027519/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TEDESCHI GIOBBE N. IL 14/01/1967
avverso SENTENZA del 09/03/2000 CORTE MILITARE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITTORIO GARINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.3.2000 la Corte Militare di Appello - Sez. Distaccata di Napoli - in parziale riforma della sentenza emessa il 4.5.1999 dal Tribunale Militare di Napoli nei confronti del sottufficiale dell'Aeronautica Militare TEDESCHI GIOBBE, ritenuto responsabile del reato di truffa militare pluriaggravata e continuata - per avere, in occasione di tre missioni effettuate a Roma, inducendo in errore gli organi amministrativi del proprio reparto mediante la esibizione di ricevute fiscali false relativamente all'importo indicatovi, rilasciate dall'Hotel Eton, ottenuto rimborsi per importi superiori a quelli effettivamente pagati (L. 390.000 a fronte di una spesa di L. 156.000) - concedeva all'imputato, oltre alle attenuanti generiche riconosciute dal primi giudici, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, riducendo la maggior pena inflitta in primo grado a mesi 3 di reclusione militare, sostituendola con la multa di L.
6.750.000. Ha osservato la Corte suddetta, condividendo analoghe valutazioni svolte dal giudici di prime cure e respingendo le relative eccezioni proposte dall'imputato:
- Che non poteva accogliersi la doglianza della difesa, relativa alla asserita illegittimità della acquisizione di una perizia svolta in altro procedimento, essendo tale acquisizione autorizzata dalla disposizione di cui all'art. 238 c.p.p.;
- Che a carico dell'imputato erano stati acquisiti sufficienti prove di colpevolezza, rilevabili dal risultati della perizia espletata e dalla documentazione relativa ai rimborsi ottenuti dal Tedeschi. Avverso tale sentenza ha proposto, tramite il suo difensore, l'imputato, deducendo errata applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 238 c.p.p., sul rilievo che tale disposizione non sarebbe applicabile nel caso in cui si tratti di perizie disposte ed espletate in altro procedimento e, comunque, avrebbe dovuto rispettarsi il diritto della difesa di ottenere, a norma del comma 5 del medesimo art. 238, l'esame del perito, le cui dichiarazioni erano state acquisite unitamente alla relazione peritale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 238 c.p.p., secondo la quale è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, purché si tratti di prove assunte in incidente probatorio o in dibattimento, trovano applicazione anche relativamente alle perizie. Nella specie sono state acquisite agli atti sia le dichiarazioni rese dal perito nel corso del dibattimento dell'altro procedimento, sia la relazione di perizia, nel pieno rispetto della norma sopra citata. Invero, nella nozione di "verbali di prove di altro procedimento penale" non possono non rientrare anche quelli relativi alla audizione dei periti, unitamente alle relazioni eventualmente stilate dal medesimi, le quali costituiscono normalmente parte integrante dei suddetti verbali come necessari allegati, ed alle quali, per altro, i periti stessi fanno usualmente riferimento per ampliare e completare le loro dichiarazioni.
Nè la situazione muta quando, come nella fattispecie, vi sia stata rinuncia, da parte del P.M. alla audizione del perito. Vero è, infatti, che, una volta introdotto un teste nella dinamica dibattimentale attraverso l'indicazione nella lista testi approvata dal presidente del tribunale nelle forme di rito, la sua escussione non è più rimessa esclusivamente alla volontà della parte che lo ha richiesto e la rinuncia ed essa fa salvo il diritto dell'altra parte di procedere all'esame. Ma, correlativamente a quanto previsto dal quinto comma del medesimo art. 238, spetta in ogni caso alla controparte esercitare il diritto di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni siano state acquisite a norma del primo comma. In altre parole, anche nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alla audizione di un teste, la cui deposizione, già raccolta al dibattimento di altro processo, sia stata acquisita agli atti, spetta sempre alle altre parti attivarsi al fine di chiedere ed ottenere l'esame del suddetto teste.
Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la difesa non ha avanzato, come sarebbe stato suo dovere, alcuna richiesta di citazione del perito perché fosse esaminato, essendosi limitata ad opporsi alla rinuncia, sicché, in mancanza di una esplicita richiesta in tal senso da parte della difesa, nessun dovere aveva il tribunale di disporre ex officio la citazione del perito. Nè il fatto che la difesa si fosse opposta alla rinuncia può considerarsi come richiesta implicita di audizione, in quanto la rinuncia è immediatamente operante (v. Cass., Sez. 2^, sent. n. 11264 del 29/09/1999, Vitanza). Il processo penale è connotato infatti dalla iniziativa delle parti processuali, che hanno l'onere di provare le circostanze favorevoli alle tesi rispettivamente sostenute o contrarie agli assunti della controparte, e tale caratteristica rimane ferma, sotto forma di onere a carico della controparte di richiederne esplicitamente la citazione e l'audizione, anche in presenza della rinuncia all'esame di un teste, formulata dalla parte che ne aveva richiesto l'ammissione. Anche l'arresto giurisprudenziale richiamato nei motivi di ricorso (Sez. 6^, sent. n. 5976 del 19/06/1997, Falchi) non contraddice affatto i principi come sopra affermati in quanto - a parte la considerazione che si riferiva ad un caso, diverso dalla fattispecie, nel quale il teste, alla cui escussione il P.M. aveva rinunciato, era presente al dibattimento e poteva essere immediatamente ascoltato, mentre nella specie il perito era assente - con la massima suddetta si è ribadito semplicemente che la rinuncia ad un teste fa salvo il diritto dell'altra parte di procedere all'esame di esso, così come nella fattispecie la difesa aveva il diritto, comunque non esercitato, di chiedere la citazione del perito non comparso. Appare per altro opportuno ricordare che questa Corte ha già da tempo statuito il principio che "Poiché le regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove sono disponibili dalle parti, quella a cui favore la regola è posta può rinunciare alla sua osservanza, anche tacitamente, mediante un comportamento chiaramente dimostrativo della volontà di rinuncia. Ne consegue che, in tal caso, la parte medesima non può dolersi della mancata osservanza della regola stessa e del mancato intervento di ufficio da parte del giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: ed invero detto articolo prevede il potere del giudice di integrazione e completamento della prova richiesta dalle parti, ma non un illimitato potere di supplenza che risulterebbe in contrasto con i principi ispiratori del nuovo processo penale". (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 11805 del 30/11/1995, Di Lena). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001