Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 9536
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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Qualora la parte che, oltre ad avere chiesto ed ottenuto l'acquisizione di un verbale di prova di altro procedimento penale (nella specie, perizia), abbia anche, a suo tempo, indicato nella lista testi (debitamente approvata dal presidente del tribunale), la persona che aveva reso le dichiarazioni contenute nel suddetto verbale, dichiari di rinunciare alla sua audizione, tale rinuncia, pur a fronte dell'opposizione delle altre parti, le quali non abbiano però a loro volta avanzato esplicita richiesta volta ad ottenere la citazione di detta persona, non implica che a siffatto incombente debba provvedere, d'ufficio, il giudice e non incide, quindi, sulla legittimità dell'avvenuta acquisizione del verbale. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art.17 della legge 7 dicembre 2000 n.397, introduttivo del comma 4 bis dell'art.495 c.p.p.).

Tra i "verbali di prove di altro procedimento penale" dei quali, ai sensi dell'art.238, comma 1, c.p.p., è ammessa l'acquisizione, devono considerarsi ricompresi anche i verbali di audizione dei periti, unitamente alle relazioni che questi abbiano eventualmente redatto, costituendo esse, normalmente, parte integrante dei suddetti verbali e facendo, di solito, i periti riferimento alle medesime per ampliare e completare le loro dichiarazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 9536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9536
    Data del deposito : 17 gennaio 2001

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