Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
Può integrare il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il mero possesso di armi, di fatto non utilizzate, costituiva atto univoco di tentativo di rapina aggravata, tenuto conto del contesto dell'azione, ed in particolare del buono stato delle armi, peraltro entrambe dotate di proiettili, e del fatto che una di esse era già predisposta all'immediato uso mediante l'inserimento di un colpo in canna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2005, n. 21955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21955 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/02/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 167
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 45727/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO SE n.to a Napoli il 22/9/66;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 30/9/04;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d'Appello di Milano ha integralmente confermato la decisione in data 19.11.03 con cui il GIP in sede aveva, tra l'altro, condannato RA GI alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro milleduecento di multa per concorso in tentata rapina pluriaggravata, detenzione e porto di armi anche clandestine, ricettazione di un'autovettura. Ribadisce la Corte Territoriale il convincimento di responsabilità per tutti i reati ascritti (quattro pregiudicati erano stati colti la notte del 16 marzo 2003 all'interno di un centro commerciale in possesso di una mitraglietta ON e di una Beretta 7,65 con matricola abrasa nonché di Berretta idonea il travisamento) e di congruità della sanzione inflitta.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore deducendo:
ai sensi dell'art. 606 c. 1 lett. B) E) c.p.p. violazione di legge penale e vizio motivazionale con riferimento al ritenuto concorso nella detenzione e porto della armi;
- analoghi vizi con riferimento alla qualificazione giuridica del reato più grave, da inquadrarsi non già nella tentata rapina ma nel tentato furto - stesse doglianze con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che il ricorso merita limitato accoglimento con esclusivo riferimento alla dosimetria della pena, laddove inaccoglibili risultano gli ulteriori motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo sia della violazione di legge penale che del difetto motivativo, il ribadito convincimento sulla responsabilità concorsuale per le violazioni legge armi, assumendo che nessuna osservazione critica attesa la carenza di un rapporto di autonoma signoria da parte di ogni soggetto agente sulle armi la sentenza conterrebbe in ordine al dato conoscitivo, prima ancora che volitivo, individualizzato in capo a ciascun partecipante.
In effetti il, pur estremamente sintetico, costrutto argomentativo si articola con coerenza ai principi fissati in tema di concorso di persone nel reato, da un lato richiamando la provata disponibilità delle armi da parte di tutti (quale evincibile dall'analitica descrizione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado con riferimento alle modalità di reperimento delle armi stesse, l'una gettata e l'altra nascosta al momento dell'accesso dei militari e della contestuale presenza dei quattro) e dall'altra rimarcandosi la necessaria comune predisposizione e organizzazione del crimine. E a fronte dell'indicazione degli elementi essenziali da cui desumere il dato conoscitivo e volitivo, a tutti comune, privo di rilievo è il richiamo alla individuazione di chi materialmente aveva messo a disposizione le armi, posto che già la sentenza di primo grado aveva confutato la credibilità dell'assunto secondo cui uno solo - RL ER - aveva preso un'iniziativa in tal senso. Parimenti da disattendere il secondo motivo inerente la configurabilità del tentativo di rapina, prospettato sia sotto il profilo della non univocità degli atti sia sotto l'aspetto della mancata individuazione dell'effettivo obiettivo. Sul primo punto si rileva che infondato è l'assunto secondo cui il mero possesso di armi, di fatto non utilizzate, non potrebbe costituire azione preparatoria univocamente diretta alla perpetrazione di una sottrazione violenta riconducibile alla previsione di cui all'art. 628 c.p.. Abbandonata ormai la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, si ricorda che costituisce pacifico principio quello per cui gli atti possono ritenersi univoci ove, considerati in sè medesimi, per il contesto in cui si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino l'intenzione dell'agente.
La univocità va, pertanto, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, considerata come caratteristica oggettiva della condotta tale da denotare, secondo le regole di comune esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine cui si tende.
E a tali regole si è indubbiamente attenuta la Corte Territoriale valorizzando i particolari del contesto e segnatamente lo stato delle armi (la ON con banda contenente 15 proiettili e la pistola munita di 9 cartucce di cui una in canna), quindi desumendo, l'intento di effettuare, in concorso tra tutti, una sottrazione violenta o minacciosa.
Nè il ragionamento seguito dal giudice di Appello risulta incrinato dal rilievo circa il mancato utilizzo delle armi al momento del sopraggiungere degli operanti, diverso essendo il contesto e diverse le possibili scelte da operare a seconda dei soggetti passivi. La configurabilità del fatto come tentata rapina aggravata non può, poi, ritenersi esclusa solo perché il concreto obiettivo non è stato con assoluta certezza identificato, rimanendo aperta l'alternativa tra la ingente somma custodita negli uffici del supermercato (raggiungibili dalla zona in cui i malviventi furono scoperti) ovvero gli automezzi carichi di derrate soliti scaricare nel piazzale ricevimento merci. In effetti, in entrambi i gradi, è stata ritenuta maggiormente plausibile la prima opzione (proprio in considerazione della micidialità delle armi pronte all'uso), comunque notandosi con motivazione non censurabile in questa sede che anche l'intento di vincere la resistenza dei camionisti: avrebbe in ogni caso condotto a sussumere il fatto nel paradigma dell'art. 628 c.p. Tutti i motivi in punto responsabilità vanno, pertanto, disattesi. Fondato invece il motivo inerente la dosimetria sanzionatoria, effettivamente sussistendo il denunziato difetto motivativo. A fronte della doglianza per cui il GIP, prima di operare la riduzione per il rito, aveva fissato una pena base particolarmente elevata (anche superiore a quella prevista per l'ipotesi di rapina consumata) stabilendo anche in sede di continuazione in aumento considerevole, la sentenza impugnata si è limitata alla motivazione "la pena inflitta troppo mite", e a rilevare che la concessione delle generiche, a tutti riconosciute, sarebbe stata da sconsigliare. Per contro, "allorquando la determinazione della pena si discosta dai minimi sia per la quantificazione di quella base che per gli aumenti, in presenza di unificazione di fatti di reato ex art. 81 C.P., il Giudice deve specificare dettagliatamente le ragioni che l'hanno indotto a tale decisione, proprio al fine di rendere possibile il controllo della motivazione sottesa alla deliberazione sul punto" (Cass. Sez. 1^ 9.3.2000 n. 2925). A tale principio dovrà pertanto adeguarsi il Giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. 2^ Pen., il 10 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005