Sentenza 26 febbraio 2007
Massime • 2
In sede di riesame, il tribunale ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione in riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento del sequestro, emesso dal primo giudice con riferimento a talune soltanto delle esigenze cautelari. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro preventivo, emesso in funzione della confisca, facendo riferimento alla diversa finalità di impedire che la libera disponibilità delle cose potesse agevolare o aggravare le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati, pure richiamata dal pubblico ministero con la richiesta di sequestro preventivo).
La previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato, non esclude l'applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge, con l'induzione in errore dell'amministrazione finanziaria circa il momento temporale in cui le somme di denaro detenute all'estero sono pervenute nella disponibilità dell'autore del fatto e circa la provenienza di dette somme. (Fattispecie in cui gli autori del fatto si erano rivolti, per mezzo di un commercialista, ad una società estera per la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria di una società, e avevano preso accordi con altra società per "schermare" l'operazione di "scudo fiscale" attraverso tre mandati fiduciari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2007, n. 12910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12910 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 1 29 10 /0 7 10
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/02/2007
SENTENZA
N. 879107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI IORIO GIORGIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.BERNABAI RENATO CONSIGLIERE PT N. 036226/2006 2. Dott.CARDELLA FAUSTO
3. Dott.MACCHIA ALBERTO PE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI "I
4. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA Richiesta copia studio
DEG ha pronunciato la seguente dal Sig per diritti € 6,20 SENTENZA / ORDINANZA
30/3/07 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
N. IL 16/04/1948 CO DICASSAZIONE 1) NS AN
CIOCOPIE PENALI
N. IL 27/07/1944 2) AC AN Fichiesta copia studio dai Sig ITALIA OGGI avverso ORDINANZA del 10/07/2006
20 per diritti € TRIB. LIBERTA' di MILANO
1130/3/07 IL CANCELLIERE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
NF MACCHIA ALBERTO
Viglietta lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il The ha conclus vjetto ai ricom UFFICIO COPIE PENALI pu ры dal Sig ANSA Richiesta copia studio
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11 30/3/07 Name IL CANCELLIERE
Con ordinanza del 10 luglio 2006, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di NS
OV e AC VA avverso il decreto di sequestro preventivo disposto a norma degli artt. 324, comma 2, cod. proc. pen. e 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 19 giugno 2006, nell'ambito di un complesso procedimento per appropriazione indebita aggravata, truffa aggravata, ricettazione, riciclaggio ed altro, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo limitatamente a taluni dei reati enunciati nella contestazione provvisoria. In particolare, l'organo del riesame ha disposto l'annullamento del vincolo in ordine ai reati di cui al capo B) (appropriazione indebita aggravata in concorso con GN MI, realizzata, in via di accusa, attraverso lo storno di ingenti somme destinate al conto erario per il pagamento della imposta sul capital gain, trasferendole mediante partite viaggianti, su vari conti, previa "forzatura” delle procedure del back office e rideterminazione delle plusvalenze contabilizzate); in relazione al reato di cui al capo C) (correlativa truffa ai danni dell'erario); nonchè al delitto di cui al capo D) (riciclaggio, ascritto a NI PI e BO
NF, nella rispettiva qualità di Amministratore Delegato e Direttore
Finanziario della Banca OL IA ex Banca OL di DI BPL, - in
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riferimento alle condotte appropriative di cui al capo A). Nel medesimo provvedimento caducatorio, peraltro, il giudice del gravame puntulizzava che le somme ed i titoli in sequestro dovevano rimanere sottoposti al vincolo cautelare in relazione ai reati di cui al capo A) (appropriazione indebita aggravata contestata in concorso con GN MI, e realizzata attraverso operazioni in titoli a prezzi superiori a quelli di mercato e con correlativa determinazione di ingenti plusvalenze); nonché al reato di cui al capo E) (ricettazione che il Tribunale del riesame
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riqualificava in riciclaggio di ingenti somme, fatte transitare su conti riconducibili
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A agli stessi NS e AC presso la CMF e la UBS di Montecarlo, conoscendone la provenienza dal delitto di appropriazione indebita commesso dagli amministratori della OP e della BPI, ex BPL). Confermava nel resto il provvedimento impugnato, procedendo alla riqualificazione del delitto sub E) della rubrica nei termini di cui si è detto.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del NS e del AC, rassegnando numerosi ed articolati motivi di impugnazione. Nel primo motivo si lamenta violazione degli artt.
324 e 309, comma 9, cod. proc. pen., con riferimento alla modifica ex officio del titolo del sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari in riferimento all'art. 321, comma 2 del codice di rito, e, dunque, finalizzato ad assicurare la confisca dei valori sottoposti a cautela, e riqualificato, invece, dal Tribunale del riesame, come sequestro adottato a norma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., destinato, quindi, a salvaguardare le diverse finalità preventive ivi previste - nonchè vizio di motivazione. Osservano al riguardo i ricorrenti che le due figure di sequestro appena accennate divergono fra loro sul piano strutturale, cosicchè si tratterebbe di due forme di sequestro caratterizzate da autonomi presupposti e diversi ambiti operativi. I poteri di controllo devoluti al giudice del riesame – si sottolinea - devono restare nell'ambito del provvedimento impugnato, denunciandosi, al riguardo, la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto, nella specie, il
Tribunale avrebbe adottato di ufficio «un nuovo e diverso provvedimento». Se è consentito all'organo del riesame confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento stesso, è invece preclusa la conferma del sequestro mediante un mutamento del titolo, giacchè ciò determinerebbe, appunto,appunto, il passaggio ad un provvedimento diverso».
Correlativamente violato sarebbe l'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324,
comma 7, cod. proc. pen., giacchè soltanto quando il giudice del riesame decide in favor gli è consentito adottare "motivi" diversi da quelli enunciati dal richiedente, mentre in ogni altro caso di conferma o di riforma del provvedimento impugnato -
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1 - la diversità, rispetto al provvedimento stesso, può attenere soltanto alle "ragioni" poste a fondamento della decisione. Si lamenta, poi, violazione del cosiddetto 3
giudicato cautelare, in quanto, mentre la richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero era stata formulata a norma dell'art. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen., il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari era stato limitato al secondo comma di tale articolo, senza che, avverso tale decisione, fosse stata proposta impugnazione da parte dello stesso pubblico ministero.
Nel secondo motivo si denuncia, invece, violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., deducendosi che il sequestro preventivo "tipico" sarebbe stato disposto in assenza dei presupposti di legge, e si prospetta, a tal proposito, anche vizio di motivazione. Sarebbe infatti contraddittoria la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe dedotto la esistenza del periculum in mora, specie tenuto conto del clamore suscitato dalla vicenda oggetto di indagine e della assenza di elementi atti a denotare il pericolo di dispersione delle somme oggetto di sequestro.
Nel terzo motivo si prospetta, poi, assenza del fumus commissi delicti e correlativo vizio di motivazione. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, l'ordinanza avrebbe omesso di motivare in ordine al primo punto della contestazione di appropriazione indebita aggravata e relativa alle operazioni su titoli OL rivendute in blocco a
TH e AR GN, con la realizzazione di plusvalenze per NS e
AC per oltre cinque milioni di euro. Sussisterebbe, poi, travisamento del fatto, in quanto parte dei titoli sono stati acquistati da GN per conto di persone fisiche, con la conseguenza che dovrebbe escludersi l'aggravante di cui all'art. 61 n.
11 cod. pen. e la correlativa procedibilità del reato, per di più non punibile ex art. 649 cod. pen., quanto alle operazioni intercorse con i familiari. Comunque, il dato non riguarderebbe RT e AC, i quali - si deduce in ricorso - «erano nel pieno convincimento di operare con MI UT persona fisica e di ricevere da lui somme per quella attività di supporto del gruppo OP e di UT che SO e
TI hanno svolto nell'ambito della vicenda Telecom». Deduzioni, queste, che, a
3 dire dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare, motivando, al riguardo, in termini sostanzialmente apodittici. ;
Nel quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., in relazione alla mancata restituzione di quanto in sequestro, con riferimento ai capi
B) e C), per i quali il sequestro è stato annullato, dal momento che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il vincolo di pertinenzialità tra sequestro e reato, operando, invece, una valutazione complessiva tra somme in sequestro e ammontare globale degli importi derivanti dalle contestazioni residue.
Nel quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 324 e 309, comma 9, cod. proc. pen., in riferimento alla modifica ex officio del titolo del reato, da ricettazione in riciclaggio, operato in relazione al capo E): si deduce, in particolare, a tal proposito, che il giudice del riesame avrebbe indebitamente operato una modificazione del fatto contestato, posto che il riciclaggio è norma speciale rispetto alla ricettazione, e, dunque, presenta elementi di fatto nuovi e aggiuntivi. Quanto al capo E), comunque - si prospetta nel sesto motivo mancherebbero i presupposti di legge per
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l'applicazione del sequestro preventivo "tipico", giacché difetterebbe nella specie il necessario fumus, tanto sul piano oggettivo che soggettivo.
Nel settimo motivo si lamenta che, sempre in riferimento al capo E) della incolpazione provvisoria, sia stato disposto il sequestro funzionale alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, in quanto il reato di ricettazione indebita essendo la modifica della rubrica - non sarebbe «procedibile in Italia in assenza della richiesta del Ministro della giustizia». Quanto, poi, al reato di cui al capo F), non sarebbe applicabile la figura della truffa aggravata, ma la norma speciale, dettata dall'art. 19, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, contestandosi, sul punto, la fondatezza delle deduzioni svolte in proposito nella ordinanza impugnata. In particolare, non sussisterebbero i ravvisati comportamenti fraudolenti che avrebbero indotto in errore l'amministrazione finanziaria, dal momento che l'utilizzo di una società fiduciaria, per avvalersi della disciplina di rientro di capitali in regime di "scudo fiscale", non potrebbe considerarsi artificio o raggiro;
non sussisterebbero, infine, nè il danno nè l'ingiusto profitto, che rappresentano gli elementi costitutivi 3
della truffa. Nessuna irregolarità, come emergerebbe dagli atti, potrebbe essere poi addebitata al NS ed al AC in ordine alla procedura cosiddetta di
"scudo". In linea subordinata, infine, si deduce che il termine di legge riferito alla detenzione di attività all'estero sarebbe stato prorogato dal 1 agosto al 31 dicembre
2001 ad opera dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27%; per cui, le somme detenute all'estero dagli imputati al 31 dicembre 2001 e da questi regolarmente dichiarate, dovrebbero essere comunque restituite.
Con memoria depositata in prossimità della udienza, si deduce la incompetenza territoriale della autorità giudiziaria di Milano in ordine al disposto provvedimento di sequestro, in quanto, a seguito della diversa qualificazione del reato sub E) da ricettazione in riciclaggio, tale ipotesi sarebbe divenuta quella più grave fra le fattispecie ritenute rilevanti agli effetti del sequestro. Sicchè, essendo stato il reato di cui al capo E) commesso interamente all'estero, e poichè nel caso di connessione, si applicano i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. anche nella ipotesi in cui concorrano reati commessi in Italia e reati commessi all'estero, se ne deve dedurre che nella specie - la competenza per il più grave reato sub E) va determinata, alla luce della disciplina dettata dall'art. 10, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo di residenza degli imputati, che è Bologna. Si chiede, dunque, che il provvedimento del riesame sia annullato relativamente alla mancata rilevazione ex officio dell'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano, a seguito della diversa qualificazione giuridica data alla contestazione di ricettazione.
Il ricorso non è fondato. Il primo punto sul quale si sono concentrate le censure dei ricorrenti riguarda, come si è accennato in parte narrativa, la presunta indebita mutatio del "titolo" della misura cautelare reale, giacchè, deducono i ricorrenti, esulava dai poteri del giudice del riesame quello di modificare il titolo, appunto, del
5 sequestro, sostituendo all'adottato provvedimento di cautela funzionale alla confisca, previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo "tipico”, preveduto dal primo comma del medesimo articolo, e finalizzato ad impedire che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o aggravare le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ciò
essenzialmente perchè, attesa la «diversità strutturale» tra le due figure di sequestro preventivo, e, quindi, la autonomia tra i rispettivi ambiti di operatività e, conseguentemente, dei provvedimenti che rispettivamente le applicano, sarebbe inibito al tribunale investito della domanda di riesame adottare, di ufficio, un sequestro diverso» da quello cui si riferisce il gravame. Ciò anche con riverberi – si sottolinea pure sul versante del cosiddetto giudicato cautelare, giacchè come si
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ritiene che esso abbracci il dedotto ma non il deducibile, così deve ritenersi che possa operare progressivamente con riferimento alle questioni non più sub judice perchè non espressamente ed autonomamente impugnate>>. Pertanto
- osservano conclusivamente su punto i ricorrenti non avendo il pubblico ministero impugnato, implicitamente o esplicitamente, la statuizione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto insussistente il sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., «tale aspetto del provvedimento applicativo della misura reale all'epoca del giudizio avanti al Tribunale del riesame doveva ritenersi coperto dal giudicato cautelare». Al contrario, hanno invece ritenuto i giudici a quibus che, avendo nella specie il pubblico ministero espressamente richiesto l'adozione del provvedimento di sequestro ai sensi tanto del primo che del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., e poichè il rimedio del riesame è integralmente devolutivo, ne deriva che in quella sede l'organo del gravame è chiamato ad intervenire «con gli stessi poteri del giudice a quo», sicchè non incontrerebbe «alcun limite a confermare il sequestro preventivo, anzichè al fine di salvaguardare l'esigenza di assicurare la confisca del bene originariamente ravvisata dal primo giudice, al fine di tutelare le esigenze special-preventive tipiche di cui all'art. 321, comma 1, fra l'altro espressamente richiamate nella domanda cautelare del p.m.>>.
6 La tesi dei ricorrenti non può essere condivisa. Occorre anzitutto sottolineare come le diverse finalità che giustificano l'adozione del sequestro preventivo a norma dell'art. 321 del codice di rito, si correlino fra loro proprio sul piano squisitamente funzionale, giacchè si iscrivono nel quadro di una misura di coercizione reale destinata senz'altro a soddisfare esigenze di prevenzione, ma in una prospettiva di intima connessione strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, nel senso che scopo della misura - a prescindere dallo specifico "fine" che, secondo i parametri normativamente tracciati, essa mira a perseguire nel caso di specie - è quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza di condanna (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2003, De Luca). Inibire che la cosa pertinente al reato, ove mantenuta nella libera disponibilità di un determinato soggetto giuridico, aggravi le conseguenze dell'illecito o funga da elemento agevolativo per altri reati, equivale ad arrestare quella correlazione biunivoca tra soggetto e res che la misura cautelare intende sterilizzare con finalità di prevenzione;
finalità che, dunque, a ben guardare, non appaiono per nulla diverse da quelle che il periculum in mora può profilare in rapporto alle esigenze funzionali alla confisca, considerato che, per queste ultime la ratio essendi ugualmente si profila in termini di
"pericolosità" della relazione di disponibilità tra soggetto e cosa, al punto da consentirne o imporne l'ablazione al termine del processo. D'altra parte, a testimonianza di una precisa opzione per una configurazione unitaria del sequestro preventivo, stanno gli stessi lavori preparatori del nuovo codice di rito. Puntualizza, infatti, la Relazione al Progetto preliminare (pag. 79) che «Al fine di garantire l'esecuzione della sentenza che potrà essere pronunciata a conclusione del processo, ovvero quando occorre impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati, si creano dei vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della
7 misura può realizzare mediante la cosa». Piuttosto, sembrò al legislatore delegato che i rilevanti effetti che scaturiscono dalla misura cautelare penale, in una prassi che va estendendone sempre più l'area di applicazione del provvedimento, rendessero necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo di merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragion d'essere della sua persistenza» (v. Relazione, cit., pag. 80). Dunque, ciò che alla fine rileva, non è tanto la mutatio di "funzione”del sequestro, che non cessa di essere quella preventiva, tipica della misura, quanto la possibilità concreta che su tale aspetto l'interessato abbia avuto modo di interloquire, attraverso l'ampio scrutinio che ad esso è riservato proprio attraverso il rimedio del riesame. E' ben vero, infatti, che la domanda che esprime l'azione cautelare del pubblico ministero individua l'area entro la quale è affidato al giudici il compito di "configurare” in concreto lo specifico provvedimento di cautela, senza possibilità - dunque - di fuoriuscire da quel peculiare alveo decisorio, supplendo le eventuali lacune del titolare delle indagini. Ciò spiega perchè, ad esempio, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi). Allo stesso modo, il tribunale del riesame può confermare un provvedimento di sequestro anche sulla base di una ritenuta, diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale si rappresenta il fumus commissi delicti, ma non può, di sua iniziativa, porre a base della
8 propria decisione un fatto diverso (Cass., Sez. V, 18 novembre 2004, Manieri). Ma una volta che la domanda di cautela abbia investito il giudice su di un tema fattuale :
analiticamente descritto e il pubblico ministero abbia correlativamente richiesto il sequestro preventivo per soddisfare "tutte" le esigenze e finalità richiamate dall'art. 321 cod. proc. pen., il "perimetro" della devoluzione giurisdizionale è tracciato dalla integralità del petitum: con l'ovvia conseguenza che in sede di riesame è il
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sequestro in sè a venire in discussione, nei confini e con i limiti di quel petitum, senza che possano dunque assumere portata “riduttiva", agli effetti del corrispondente sindacato, le "finalità" (in ipotesi parziali) intraviste dal giudice che ha adottato la misura sottoposta a gravame. Una volta soddisfatte, quindi, le garanzie difensive che il contraddittorio deve comunque assicurare, il giudice del riesame può ben confermare il provvedimento di sequestro, anche se legittimato da pericula diversi da quelli evocati dal primo giudice a fondamento della misura. A sostegno della opposta tesi, per la verità, i ricorrenti evocano una decisione di questa Corte ove si è affermato come recita la massima ufficiale - che in sede di riesame il giudice non
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può giustificare il sequestro preventivo disposto ex art. 321, comma primo, cod. proc. pen., per evitare che la libera disponibilità dei beni aggravi le conseguenze del reato, affermando che nella specie risultavano gli estremi per l'emissione di un sequestro volto alla confisca dei beni stessi, sulla base dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del
1992 (Cass., Sez. II, 9 febbraio 2006, Benevieri). Ma tale assunto ben si giustifica alla luce delle profonde peculiarità strutturali e di ratio che caratterizzano la speciale ipotesi di confisca e dunque di sequestro preventivo ad essa finalizzato - delineata
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dalla richiamata norma, non a caso iscritta (e "giustificata") nel quadro delle misure
"antimafia" dettate dal richiamato d.l. n. 306 del 1992 (v., al riguardo, le sentenze della Corte cost. n. 306 del 1993 e 48 del 1994). Come, infatti, questa Corte ha sottolineato nella richiamata pronuncia, ponendo a raffronto il sequestro preventivo per così dire "ordinario"previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. e quello disposto a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, si tratta «di due distinte forme di coercizione reale, e quindi da un punto di vista processuale di due fatti assolutamente
9 diversi tra loro, che prevedono conseguentemente una differente difesa da parte delle persone che la subiscono: perciò non è possibile che il giudice del riesame senza che sia instaurato tra le parti un regolare contraddittorio - giustifichi il sequestro preventivo cosiddetto impeditivo di un bene affermando che ricorrevano gli estremi per l'emissione di un provvedimento volto alla confisca del bene stesso, o viceversa».
L'attenzione, dunque, deve essere rivolta essenzialmente ad impedire che, attraverso il mutamento di configurazione del sequestro e del relativo titolo, sia comunque consentito al giudice del riesame di operare una indebita mutatio libelli che vanifichi le garanzie di contraddittorio e di difesa: ciò che avverrebbe, secondo la indicata pronuncia, nella ipotesi in cui ad un sequestro preventivo tipico se ne sostituisse altro fondato su condizioni, presupposti e finalità del tutto peculiari e diverse (v. Cass.,
Sez. un., 17 dicembre 2003, Montella).
Non può neppure ritenersi persuasiva la tesi dei ricorrenti che fa leva sulla distinzione tra "motivi" e "ragioni" che compare nel comma 9 dell'art. 309
(richiamato dall'art. 324, comma 7, del codice di rito) per inferirne l'illegittimità del provvedimento oggetto di ricorso. Come già si è rammentato in parte narrativa, infatti, a parere dei ricorrenti «quando il Tribunale decide in favor rei il suo potere si estende fino a ricomprendere motivi diversi da quelli enunciati dal richiedente il riesame. Quando, invece, il Tribunale conferma come nel nostro caso il
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provvedimento, i poteri del tribunale sono più limitati: la conferma del provvedimento impugnato può avvenire soltanto per ragioni, cioè con argomentazioni diverse da quelle del GIP». La distinzione, semanticamente enfatizzata, non conduce, però, alle conclusioni additate dai ricorrenti: è del tutto evidente, infatti, che il richiamo ai "motivi", agevolmente si coniuga alla (possibile) enunciazione degli stessi da parte del soggetto che ha proposto il gravame;
mentre il riferimento alle "ragioni"- proprio perchè afferente al controllo sulla "necessità" del provvedimento genetico equivale ad evocare, in capo al tribunale, un sindacato non circoscritto al profilo motivazionale, ma inteso a verificare anche le "cause legittimanti" la misura sottoposta a riesame, con la possibilità, quindi, di additarne
10 altre rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato (circa la possibilità, in sede di riesame, di confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione, v. Cass., Sez. I, 10 gennaio 2000, Pata;
Cass.,
Sez. I, 16 maggio 2003, Stopa;
Cass., Sez. I, 11 ottobre 2005, Saccomanno).
A proposito, poi, della prospettata inosservanza del cosiddetto giudicato cautelare, i rilievi difensivi non colgono nel segno, proprio perchè palesemente eccentrici rispetto alla ipotesi di specie. Come è noto, infatti, la elaborazione tanto giurisprudenziale che dottrinaria della nozione e dei limiti del cosiddetto giudicato cautelare, mancando in proposito una espressa previsione normativa, è sorta dalla esigenza di mutuare alcuni criteri distintivi del giudicato in senso proprio, al fine di garantire una omologa stabilità dei provvedimenti cautelari, una volta esaurita la sequenza dei vari gradi di impugnazione o in mancanza della attivazione di qualsiasi meccanismo di controllo della ordinanza applicativa della misura. Una simile prospettiva, d'altra parte, può dirsi rispondente - si è osservato - ad un generale principio di economia processuale che mira ad impedire l'indefinita riproposizione di istanze sulle misure cautelari, fondate sui medesimi presupposti di richieste già vagliate e respinte, esonerando, quindi, il giudice investito di successive istanze, dall'onere di ripetere le stesse argomentazioni ed evitando un inutile spreco di energie processuali. Non potendosi, però, ovviamente riproporre al tema delle cautele per loro natura dinamicamente fluide e mutevoli quanto a presupposti e condizioni applicative il carattere di intangibilità ed irrevocabilità tipico del giudicato, è apparso maggiormente pertinente il richiamo al più circoscritto criterio della
"preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto. In questo contesto, dunque, la preclusione assume una efficacia più ristretta, giacchè include soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei pregressi procedimenti di impugnazione, ma non anche le questioni deducibili, intendendosi per le prime le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte. In base a questa ricostruzione - si è dunque affermato - l'effetto preclusivo
11 viene ad essere determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo» (Cass., Sez. un., 8 luglio 1994, Buffa;
Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, Fallimento C.G.P. in proc.
Romagnoli; Cass., Sez. I, 27 ottobre 2004, Saraceni;
Cass., Sez. I, 23 giugno 2006,
Onorio). Tutto ciò palesemente esclude, ed a fortiori, la fondatezza della tesi dei ricorrenti volta a valorizzare nella ipotesi di specie - l'intervento di un fenomeno preclusivo per certi aspetti analogo a quello che scaturisce dal cosiddetto giudicato progressivo, posto che il tema "integralmente" devoluto al giudice del riesame atteneva alla sussistenza dei presupposti (tutti) della misura cautelare reale, e non soltanto alle "ragioni” cautelari ravvisate dal primo giudice. Ragioni, a proposito delle quali, il pubblico ministero non soltanto non avrebbe avuto "interesse" a proporre reclamo essendo stata la sua domanda cautelare soddisfatta ma,
soprattutto, non sarebbe stato neppure formalmente legittimato, considerato che l'appello (unico rimedio astrattamente proponibile, ex art. 322-bis cod. proc. pen.) non poteva certo essere attivato per "riottenere”, sia pure sulla base di "motivi" diversi, un sequestro preventivo già disposto.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, afferenti i presupposti del fumus e del periculum in mora in ordine alle varie operazioni in titoli attraverso le quali sarebbero state realizzate da GN le ingenti plusvalenze a favore di NS e
AC, sono palesemente inammissibili, in quanto impropriamente tesi ad introdurre un riesame del fatto, palesemente eccentrico rispetto alla presente sede. A proposito, poi, dell'insistito richiamo al vizio di motivazione che affliggerebbe, in parte qua l'ordinanza impugnata, va qui ribadito che, in tema di riesame di misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
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legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'art. 606 dello stesso codice (Cass., Sez. un., 13 febbraio 2004, p.c.
Ferrazzi in proc. Bevilaqua, cit.). Quanto ai profili inerenti il coinvolgimento di familiari dello stesso GN nell'acquisto di parte dei titoli, l'ipotesi lumeggiata dall'accusa fa evidentemente leva sul previo concerto dei reali protagonisti in ordine alle concrete modalità attraverso le quali doveva realizzarsi il conseguimento di plusvalenze, così da legittimare vuoi la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., vuoi la evidente inapplicabilità della speciale esimente prevista dall'art. 649 cod. pen.
In ordine, invece, alla mancata restituzione delle somme in dipendenza del parziale annullamento della ordinanza applicativa della misura in riferimento agli addebiti di cui ai capi B) e C), ed al connesso profilo relativo alla assenza di vincolo di pertinenzialità tra somme sequestrate ed ipotesi di reato residue, le censure poste a fondamento del quarto motivo si rivelano infondate, alla luce dei contrari e motivati rilievi, in fatto ed in diritto, svolti nella ordinanza impugnata, dalla quale traspaiono, in termini ineccepibili, non soltanto gli elementi in base ai quali le somme sequestrate ai ricorrenti sono complessivamente di importo inferiore all'ammontare delle somme indicate nei capi A), E) ed F), ma anche le ragioni in forza delle quali quegli importi sono intimamente correlati agli esiti delle operazioni illecite, oggetto di contestazione. Come i giudici a quibus correttamente rammentano, infatti, il sequestro del denaro bene per sua natura fungibile deve ritenersi sicuramente
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ammissibile, sia allorquando la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia ogni qual volta sussistano come nella
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specie indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in
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banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. Sussiste, infatti, in una siffatta eventualità, il necessario rapporto di pertinenzialità quale relazione diretta, attuale e strumentale, tra il denaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito, in quanto utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa
13 (Cass., Sez. VI, 25 marzo 2003, Madaffari;
Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, p.c. in proc. Focarelli).
-I ricorrenti concentrano, poi, le proprie doglianze sulla a loro avviso illegittima operazione di "riqualificazione giuridica" della fattispecie di ricettazione in riciclaggio, che in realtà avrebbe tradito una inammissibile immutatio facti, diverso essendo il perimetro degli elementi che legano fra loro le due figure delittuose, secondo un rapporto di genus ad speciem, con la conseguente enucleazione di circostanze fattuali nuove ed aggiuntive, evidentemente estranee alla originaria contestazione. Per di più, aggiungono i ricorrenti, senza che del fatto descritto nel contestato capo E) della rubrica provvisoria sussistessero i presupposti del fumus, tanto sul piano soggettivo che oggettivo.
Le censure non tengono conto della approfondita elaborazione degli elementi di indagine offerta dai giudici a quibus, ed il cui frutto legittima conclusioni che vanno ben al di là del semplice fumus e della individuazione del nesso di pertinenzialità tra beni oggetto della cautela e la fattispecie astratta correlativamente ricostruita. Alla stregua, infatti, delle plurime fonti dichiarative richiamate nella ordinanza impugnata e delle risultanze scaturite dalle indagini, è infatti emerso che le somme oggetto di dazione in favore dei ricorrenti, rappresentavano nulla più che la diretta derivazione delle appropriazioni indebite realizzate ai danni delle società estere controllate da OP e BPL, e poste in essere, in particolare quella ai danni della BPL, con modalità del tutto analoghe a quelle utilizzate per la artificiosa creazione di plusvalenze analiticamente indicate nel capo A) della rubrica. Del tutto coerentemente, quindi, il giudice del riesame, in presenza di un siffatto quadro fattuale, evidentemente già delibato in sede di provvedimento genetico ed integralmente devoluto all'organo del riesame, ha dedotto la concreta sussistenza di tutti i presupposti, tanto oggettivi che soggettivi, per ritenere ravvisabile in quei fatti la figura del riciclaggio (avuto riguardo quanto alla consapevolezza dei ricorrenti circa la effettiva provenienza e origine dei fondi fatti affluire su conti in loro disponibilità alle specifiche emergenze già esaminate nella ordinanza, in riferimento-
14 alle condotte sub A). A coerente avviso dei giudici a quibus, infatti, «il versamento
"estero su estero" e il passaggio attraverso l'intermediazione di un fiduciario, operante su conti esteri, rivela(va) - quantomeno in termini di fumus la chiara
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intenzione dei diversi soggetti coinvolti di non rendere possibile la riconduzione degli esborsi alle sottrazioni realizzate ai danni delle società danneggiate». Anche il lumeggiato profilo di indebita immutatio facti, dunque, cessa di svolgere funzioni sia pure di mera suggestione, giacchè è la contestazione in quanto tale ad aver offerto ai giudici del riesame ampio spazio per la riqualificazione giuridica di quelle stesse emergenze “istruttorie” che avevano dato luogo all'originario addebito di ricettazione. Posto, infatti, che era a ben vedere insito nella stessa sequenza logica degli addebiti, la agevole possibilità di ricondurre le operazioni “estero su estero" e di rientro mediante il comodo strumento dello “scudo fiscale" al raggiungimento di un obiettivo “finale" rappresentato dal conseguimento di un utile finanziario ormai non più ricollegabile - se non a prezzo (come nella specie) di faticose indagini postume - alla illecita genesi della relativa provvista, se ne deve dedurre che la semplice variatio di rubrica rappresentasse un epilogo del tutto prevedibile e perfettamente coerente con i poteri di adeguamento che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riconosciuto anche al tribunale del riesame. L'ampia motivazione offerta dai giudici del merito in ordine al nesso di pertinenzialità, ed alle esigenze cautelari a proposito del vincolo disposto a norma dell'art. 321, comma 2, e dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, rende del tutto inconsistenti i generici rilievi svolti a tal proposito, per di più in forma meramente assertiva, nel settimo motivo di ricorso.
Non è fondato neppure l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso, relativo al capo F) della rubrica provvisoria. A parere del ricorrente, infatti, dovrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, non il contestato delitto di truffa ai danni dello Stato, ma la disposizione speciale dettata dall'art. 19, comma 2-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409. L'assunto è però validamente resistito dalla contraria tesi motivatamente
15 sostenuta, a tal proposito, dai giudici a quibus, i quali hanno fatto leva sulle peculiari modalità attraverso le quali è stata fraudolentemente realizzata l'artificiosa operazione di "scudatura" delle disponibilità estere, a loro volta di illecita origine, onde consentirne un rientro in Italia con l'ulteriore beneficio rappresentato da un regime fiscale agevolato e da una procedura ad hoc intesa a consentire il rientro e la
"emersione" dei capitali costituiti all'estero entro una certa data al di fuori dei canali ufficiali. La norma evocata dai ricorrenti quale species rispetto al genus della truffa, aveva introdotto, infatti, una particolare figura di delitto, punito con la reclusione da tre mesi ad un anno, per l'interessato che avesse attestato falsamente, nella dichiarazione prevista dall'art. 13 dello stesso provvedimento legislativo, «la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'art. 12, comma 1». L'ipotesi speciale, dunque, era limitata alla sola condotta di coloro i quali avessero falsamente attestato, nella dichiarazione da presentare agli intermediari ai fini della procedura di rientro dei capitali costituiti all'estero, che le «attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001»> (termine poi portato al 31 dicembre 2001, nel quadro e con l'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 6 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante, appunto - come recita la rubrica dell'indicato articolo disposizioni dettate in tema di emersione di attività detenute all'estero). La circoscritta area precettiva era volta, quindi, ad attrarre una peculiare ipotesi di falso ideologico commesso da privati, nel non inusuale contesto legislativo di specifiche
"provvidenze" volte a realizzare interessi generali ritenuti di specifico risalto. Ma tutto ciò non toglie, evidentemente, che la previsione de qua non escludesse affatto la ipotizzabilità del delitto di truffa aggravata, ove i particolari benefici previsti dalla eccezionale disciplina dettata per il rientro dei capitali - corresponsione di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato, in luogo dell'ordinario assoggettamento ad imposizione tributaria - fossero stati conseguiti attraverso una diversa forma di artifici, atti ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con
16 correlativo profitto per l'autore dell'illecito e danno per l'erario (v. ad esempio, in tema di rapporti tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., per vari aspetti analoga a quella di cui all'art. 19, comma 2-bis, del d.l. n. 350 del 2001, ed il delitto di truffa aggravata, Cass., Sez. II, 10 febbraio 2006, p.m. in proc. Fasolo;
Cass., Sez. II, 6 luglio 2006, Carere). D'altra parte, la portata degli effetti che scaturivano dal fraudolento utilizzo della normativa dettata a proposito del cosiddetto
"scudo fiscale" era tutt'altro che evanescente, e risultava ben scolpita dall'art. 14 del citato decreto n. 350 del 2001. Tale disposizione, infatti, prevedeva che il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13: a) precludeva nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non fosse ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
b) estingueva le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del d.l.
n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
c) escludeva, inoltre, la punibilità per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 74 del
2000, nonchè per i reati di cui al d.l. n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) ed f), del medesimo d.l. n. 429 del 1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
Ebbene, e come puntualmente evidenziato dai giudici a quibus, allo scopo di beneficiare del favorevole trattamento predisposto per la emersione delle disponibilità finanziarie irregolarmente costituite all'estero e consentirne il rientro in Italia, venne predisposta, nell'interesse degli indagati, una articolata operazione truffaldina, resa indispensabile sia perchè le somme erano pervenute nella disponibilità dei ricorrenti oltre la scadenza del termine di legge, previsto da quella normativa, sia perchè l'art. 17 del citato d.l. n. 350 del 2001 espressamente escludeva la possibilità di “scudare" le disponibilità finanziarie che provenissero da un reato diverso da quelli previsti dall'art. 14, facendo per di più salve, in termini ugualmente espressi, le norme
17 antiriciclaggio. NS e AC, infatti, come si legge nella ordinanza impugnata, «si erano rivolti al commercialista milanese LL UD. Questi si era, a sua volta, rivolto alla TE & US del Lussemburgo ed aveva ottenuto la retrodatazione al giugno 2001 dell'emissione obbligazionaria della società
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MENTOR HOLFING s.a., prendendo poi accordi con la UNIONE FIDUCIARIA di
Milano per schermare l'operazione di scudo fiscale attraverso tre mandati fiduciari, aperti da NS, da AC e dal figlio di quest'ultimo, MA. LL aveva poi "scudato" anche le proprie commissioni per l'operazione posta in essere, utilizzando analoghe modalità truffaldine». Un contesto fattuale, dunque, che, unito alle altre plurime e convergenti acquisizioni, pure analiticamente passate in rassegna dal Tribunale del riesame, evidenziano ben più del fumus in ordine alla ipotizzata figura di truffa aggravata, cui si è ancorato il presupposto fondante della disposta cautela reale. Le contrarie deduzioni svolte dai ricorrenti per asseverare la regolarità della procedura adottata, oltre a non scalfire il valore logico coerentemente attribuito dai giudici a quibus alle obiettive emergenze scaturite dalla attività di indagine, si rivelano, in tale contesto, non soltanto prive di spessore, quanto e soprattutto 1
estranee al perimetro entro il quale può svolgersi l'odierno sindacato, essendo esse in larga parte fondate su rilevi di merito, evidentemente non conferenti alla presente sede. Ciò ancor più ove si consideri che il ricorso per cassazione in tema di cautele reali è consentito, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge (sulla portata di tale limitazione con riferimento agli eventuali vizi di motivazione, cfr. Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, p.c. Ferrazzi in proc.
Bevilacqua, cit.).
Allo steso rilievo vanno incontro le richieste subordinate e conclusive,
rassegnate al punto 6) dell'ultimo motivo di ricorso, non senza sottolineare come, pure a questo riguardo, l'ordinanza impugnata - nell'evidenziare la complessiva illiceità di qualsiasi pretesa fondata sul regime di “scudo fiscale", anche se relativa ad attività finanziarie maturate all'estero prima del 31 dicembre 2001 - fornisca
18 assorbenti rilievi che hanno legittimato la reiezione anche delle richieste parziali di dissequestro.
Come si è già accennato nella parte narrativa, con memoria depositata il 19 febbraio 2007, la difesa dei ricorrenti ha evocato un tema completamente nuovo,
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prospettando la incompetenza per territorio della autorità giudiziaria procedente. Si osserva, al riguardo, che, a seguito della riqualificazione del delitto di ricettazione di cui al capo E) in riciclaggio, tale reato diviene il più grave fra quelli ipotizzati: sicchè, risultando tale delitto commesso interamente all'estero, in virtù della applicabilità, anche per tale ipotesi, delle regole di cui all'art. 16 cod. proc. pen., la relativa procedibilità in Italia determina l'applicazione dei criteri determinati dall'art. 10 del codice di rito, a norma del quale è stabilito che, ove il reato sia stato appunto commesso interamente all'estero, la competenza territoriale è determinata in successione fra loro dal luogo della residenza, della dimora, e del domicilio dell'imputato. Dunque, concludono i ricorrenti, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe essere quella di Bologna, luogo di residenza di NS e
AC al momento di commissione del reato, data la loro qualifica di esponenti della UNIPOL s.p.a. e posto che la società aveva ed ha sede legale a
Bologna.
A proposito della questione sulla competenza per territorio occorre subito rilevare come la stessa risulti proposta soltanto con la memoria di cui si è detto;
dunque, al di fuori di qualsiasi collegamento con i motivi di ricorso a suo tempo rassegnati e, per l'effetto, dei parametri temporali di ammissibilità. Per altro verso, questa Corte ha avuto modo di sottolineare come, in tema di incompetenza territoriale del Tribunale del riesame, la relativa eccezione può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a condizione, peraltro, che il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi - evidentemente da articolare nel rispetto dei termini di legge - ed il cui difetto è sanzionato con l'inammissibilità
(Cass., Sez. II, 2 dicembre 2005, Ruggiero). Sotto un ulteriore profilo, poi, la questione sulla competenza deve evidentemente prescindere - ove dedotta per la
19 prima volta in cassazione da accertamenti di fatto (quali quelli inerenti, per stare alla ipotesi dedotta, alla residenza, alla dimora al domicilio degli imputati), evidentemente incompatibili con quel tipo di giudizio, ferma la relativa proponibilità nella conferente sede del merito. E' ben vero, d'altra parte, che una verifica attinente alla competenza per territorio potrebbe scaturire da uno scrutinio officioso: ma ciò soltanto ove la quaestio si ponga in termini di rilevabilità icto oculi, non fosse altro che per la natura del tutto incidentale che presenta il procedimento cautelare, tanto nella fase applicativa che nei giudizi di impugnazione. Sotto questo profilo, quindi, è ben vero che come sottolineano i ricorrenti - la disciplina della competenza per connessione opera anche in caso di procedimenti rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (Cass., Sez. I, 2 novembre 2004,confl. comp. in proc. Del
Grosso ed altri, pronunciata proprio in un caso di sequestro preventivo;
Cass., Sez. I,
2 luglio 2004, Alfonzetti). E' altrettanto vero che, dalla applicabilità delle regole sulla connessione dettate dall'art. 16 del codice di rito, dovrebbe discendere, ove risulti più grave il reato commesso interamente all'estero, la scansione dei criteri – posti fra loro in linea di gradualità successiva - del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato. Ma la premessa è che sia fondato l'assunto che il reato più grave sia stato interamente commesso all'estero: ed è proprio questo l'aspetto che l'ordinanza impugnata palesemente smentisce. E' noto, infatti, che in relazione al principio della territorialità della legge penale, il legislatore ha accolto la teoria della ubiquità, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si
è ivi verificato l'evento; consegue da ciò che, a tal fine è sufficiente che sia avvenuta nel territorio dello Stato anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, anche se priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo (sul tema cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 2 febbraio 2005, Vignola;
Cass., Sez. VI, 6 maggio
2003, Viti ed altri;
Cass., Sez. V, 14 ottobre 1996, p.m. in proc. Colecchia ed altri).
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020 Ebbene, già la riqualificazione della originaria figura della ricettazione in riciclaggio del tutto rituale, per quel che si è già osservato - permette di svolgere una notazione in punto di maggiore o minore “articolazione" della condotta illecita descritta nella imputazione provvisoria ed ampiamente sostanziata, di base fattuale,
nella ordinanza impugnata. Mentre, infatti, il delitto di ricettazione ben può assumere
- ed in concreto solitamente assume le connotazioni tipiche dei reati unisussistenti
-
(qui unico actu perficiuntur), il delitto di riciclaggio, postulando il compimento di
"operazioni" volte alla trasformazione ed all'occultamento della provenienza di determinati beni da delitto, evoca un complesso di attività, di regola, ben più composito, e che dunque ben si presta ad uno "snodarsi" dell'iter criminoso, anche in momenti e territori diversi. Ebbene, la ricostruzione offerta dai giudici a quibus, a margine del già perspicuo quadro desumibile dai capi di imputazione, chiaramente evidenzia che l'operazione di riciclaggio è stata, nella specie, deliberata ed avviata. senz'altro in Italia, ove, poi, le disponibilità finanziarie costituite all'estero
-
attraverso l'impiego dei fondi frutto della appropriazione indebita commessa dagli amministratori della OP e della Banca OL IA (già Banca OL di
DI) dovevano rientrare attraverso l'impiego, a sua volta fraudolento, della
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procedura di "scudo fiscale". Alla stregua, infatti, delle indagini esperite, il Tribunale del riesame ha ritenuto comprovato che «le somme oggetto di passaggio estero su estero da parte di GN a vantaggio di NS e AC costituissero oggetto di operazioni su titoli "costruite a tavolino", in quanto poste in essere mediante la creazione di fondi neri attraverso operazioni su contratti derivati, realizzando nella sostanza una sottrazione di risorse facenti capo a società controllate da OP (La NT Ltd. e la G.P.P. International s.a.). Le somme
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soggiungono i giudici del riesame - provenienti dalle società estera ALPENHOF, pari a circa 20 miliardi di vecchie lire, confluivano poi su conti, accesi parimenti all'estero presso la CFM e la UBS di Montecarlo, riconducibili a NS e
AC; e ciò nell'ottobre e nel novembre 2001, ossia successivamente alla scadenza del 1° agosto 2001, prevista dalla normativa su c.d. scudo fiscale». Quanto,
21 poi, all'ulteriore somma di provenienza BPL, dalle dichiarazioni e dalle indagini era emerso che le stesse, «oggetto di passaggio estero su estero su imput di BO a vantaggio di NS e AC, costituissero oggetto di operazioni su titoli preconfezionate al mero scopo di creare plusvalenze da girare a vantaggio dei E
due indagati, al di fuori di qualunque controprestazione a monte, realizzando, nella sostanza, una sottrazione di risorse facenti capo a BPL. Le somme provenienti da
BPL - puntualizza, infatti, l'ordinanza impugnata -. confluivano, poi, sui conti accesi all'estero da NS e AC, grazie alla attività di BERTAGNOLI solo nel febbraio-marzo 2002, ben oltre la scadenza del termine del 1° agosto 2001 previsto dalla legge n. 409 del 2001».
E' del tutto evidente, quindi, che i flussi finanziari estero su estero, avessero rappresentato null'altro che una “frazione” operativa della più complessa operazione di riciclaggio e di rientro dei capitali in Italia, concertata e realizzata dai protagonisti in gran parte proprio sul territorio nazionale. Al di là, quindi, dei segnalati profili in rito, la prospettata eccezione di incompetenza per territorio si appalesa - quanto meno agli effetti dell'odierno scrutinio - del tutto destituita di fondamento.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2007
Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Vrutom Homanning IL 29 MAR 2007
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IL CANCELLIERE R
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Angelo Maria Gangemi