Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Commentari • 2
- 1. Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2025
Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …
Leggi di più… - 2. Figli piccoli non impediscono estradizione del padre (Cass. 14428/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020
Anche se il complesso dei principi fondamentali in tale particolare materia conduce a non trascurare le esigenze dei figli minorenni, in tema di estradizione va ritenuto sufficiente che il minorenne possa beneficare delle cure della madre, ovvero del genitore relativamente al quale — con non irrazionale limitazione - l'art. 18, comma 1, lett. s), legge 22 aprile 2005, n. 69, vigente nella materia del mandato di arresto europeo - prevede il rifiuto di consegna considerando la peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età. Corte di Cassazione sezione VI Penale Num. 14428 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 14/01/2020 - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2017, n. 48635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48635 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
48635-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Sent. n. sez. 1713 -Presidente - Giovanni Conti Giorgio Fidelbo CC-21/09/2017 R.G.N. 22080/2017 Massimo Ricciarelli Orlando Villoni - Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AG, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/04/2017 della Corte di appello di Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udita la requisitoria del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Daniela Fortuna, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 aprile 2017 la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di RO AG verso la Repubblica di Albania, in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 11 dicembre 2015 dal Tribunale di primo grado di TI (e confermata dalla Corte d'appello di TI con sentenza del 16 marzo 2016), che lo condannava alla pena di anni otto di reclusione per il reato di traffico di stupefacenti punito dagli artt. 283/a/2 e 22 del codice penale albanese.
2. Nell'interesse di RO AG ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento al principio della immutabilità del Giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il procedimento in esame è stato caratterizzato dallo svolgimento di una vera e propria istruttoria tesa a comprendere quale fosse l'attuale situazione del sistema penitenziario albanese e che nel corso di cinque udienze il Collegio è più volte mutato (in quattro diverse composizioni) senza che la difesa abbia mai prestato il suo assenso a tale cambiamento.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deduce la violazione degli artt. 705, comma 2, lett. c) e 698, comma 1, cod. proc. pen., in considerazione del serio e concreto pericolo che l'estradando, come risulta da più fonti di informazione, ed in particolare dall'ultimo rapporto (pubblicato in data 3 marzo 2016) del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, subisca trattamenti inumani e degradanti per effetto delle condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena albanesi. Del tutto generiche ed insufficienti, a tale riguardo, devono ritenersi le risposte fornite dalle Autorità albanesi in merito all'oggetto della richiesta di informazioni trasmessa dalla Corte territoriale con ordinanza del 17 gennaio 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto accogliersi nei termini e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi al riguardo ribadire la linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 41635 del 24/10/2007, Bogariu, Rv. 237670; Sez. 6, n. 22693 del 01/04/2004, Vasile, Rv. 229638), secondo cui il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa. Linea interpretativa, questa, la cui portata applicativa è stata estesa, per le medesime ragioni, anche alla nuova procedura d consegna basata sul mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 7792 del 18/02/2014, Manolache, Rv. 259001).
3. Fondato, di contro, deve ritenersi, alla luce degli elementi di conoscenza già emersi dalla documentazione allegata dal ricorrente alle note di udienza depositate nel giudizio di appello in data 26 aprile 2017, il secondo motivo di ricorso, non avendo la Corte distrettuale offerto una esauriente e convincente risposta in merito all'incidenza, sulla effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda estradizionale, delle attuali condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie dello Stato richiedente. Al riguardo questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, ai fini del dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine «mirata», anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (ex multis v. Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109). Ora, nella nota di riscontro alla richiesta di notizie specifiche sul trattamento penitenziario che sarà riservato all'estradando, trasmessa alla richiedente Corte d'appello di Brescia il 27 febbraio 2017 dal Ministero della Giustizia albanese, è stata indicata la struttura carceraria dove la persona dovrebbe essere custodita (l'Istituto di detenzione di Fier), in condizioni che si affermano tali da ottemperare ai criteri prescritti dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ли да Dalla su citata nota di riscontro, tuttavia, non emergono specifici elementi di informazione riguardo ai concorrenti aspetti dello "spazio minimo inframurario" assicurato al detenuto e delle "condizioni igieniche e di salubrità dell'alloggio": profili, questi, il cui approfondimento era oggettivamente imposto dall'esame della documentazione relativa alle recenti notizie di stampa prodotte dal ricorrente, e che la stessa Corte d'appello in effetti aveva ritenuto rilevanti, sì da farne oggetto, in data 17 gennaio 2017, di una espressa richiesta di informazioni all'Autorità richiedente. Ne discende che la veridicità e l'effettiva consistenza delle situazioni oggetto delle notizie di stampa diffuse on line dalle testate giornalistiche albanesi, che la difesa del ricorrente, peraltro, aveva già allegato a sostegno delle sue deduzioni, avrebbero dovuto costituire, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, la prima base di una puntuale attività di verifica e riscontro, eventualmente anche attraverso una richiesta supplementare di informazioni allo Stato richiedente, dal momento che quelle notizie facevano riferimento ad abusi commessi in danno di persone detenute proprio nel carcere di Fier, ovvero a gravi situazioni di sovraffollamento ivi di recente manifestatesi. Non pertinente, dunque, deve ritenersi il richiamo operato dalla sentenza impugnata al passaggio motivazionale di un precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 8958 del 30 gennaio 2017, Buxaj), ove si poneva in rilievo, con riferimento ad un caso analogo, il fatto che "il carcere di Fier, dove l'estradando è stato destinato, è indicato, nell'ambito della valutazione del sistema penitenziario albanese da parte del Comitato per la prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, come una delle nuove strutture (all'epoca in via di finalizzazione) destinate a migliorare, per capienza e servizi, l'efficienza del sistema carcerario (documento del 3 marzo 2016, CPT/Inf.7)": le considerazioni al riguardo espresse da questa Corte si sono basate, evidentemente, su un complesso di valutazioni rese da fonti di informazione senza dubbio attendibili, ma attinenti ad una situazione di fatto precedente e temporalmente delimitata, che i numerosi elementi di conoscenza successivamente emersi dalle notizie di stampa oggetto di produzione documentale potrebbero avere, se in concreto confermati, radicalmente disatteso. Ciò a maggior ragione ove si consideri il contenuto della successiva documentazione dalla difesa allegata a sostegno del ricorso introduttivo del presente procedimento, ed in particolare il Rapporto elaborato in data 1 maggio 2017 dall'Associazione albanese degli Avvocati anticorruzione, ove si fa riferimento ad una serie di ispezioni e verifiche effettuate presso l'Istituto penitenziario di Fier nel periodo ricompreso tra i mesi di gennaio-aprile 2017, il cui esito ha consentito di constatare, fra l'altro, la presenza di situazioni di lu 3 29 carenza sanitaria e di grave sovraffollamento carcerario in relazione al rapporto fra il numero dei detenuti e la superficie di ogni singola cella, come tali potenzialmente elusive dei principii stabiliti dalla Corte EDU (Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia) e da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 41211 del 26 maggio 2017, Gobbi Heros;
Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231) in tema di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, limitatamente ai profili critici su evidenziati, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ponga rimedio ai vizi riscontrati. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203, disp. att., cod. proc. pen. .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Gaetano De Amicis grunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA: 23 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E I N O Z A 4