Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41635
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.

Commentari2

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    Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …

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    Ai fini del dell'accertamento della condizione ostativa di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente l'estradizione (qui: Albania), il giudice di merito deve utilizzare fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine "mirata", anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. A fronte di indagini giornalistiche o rapporti di associaizoni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41635
Data del deposito : 24 ottobre 2007

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