Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
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- 1. Immutabilità del giudice estradizionale vale per discussione e decisione (Cass. 1763/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 marzo 2025
Il principio di immutabilità del giudice opera anche nella fase della trattazione e della discussione della causa estradizionale, e vieta, nei procedimenti che non sono connotati dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti, che il giudice che decide la regiudicanda sia diverso da quello che ha partecipato alla discussione delle parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE Sentenza 1763/25 7 marzo – 25 marzo 2025 Gaetano De Amicis Presidente Fabrizio D'Arcangelo Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AB (CU **), nato in Australia il **/1981; avverso la sentenza emessa in data 10/01/2025 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, …
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Ai fini del dell'accertamento della condizione ostativa di un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente l'estradizione (qui: Albania), il giudice di merito deve utilizzare fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente e, verificata la sussistenza di tale rischio, deve svolgere un'indagine "mirata", anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. A fronte di indagini giornalistiche o rapporti di associaizoni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 41635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41635 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/10/2007
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1778
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 019865/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso promosso da:
1) AR LA, N. IL 08/08/1961;
avverso SENTENZA del 10/04/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Romania, limitatamente alla pena di sei anni di reclusione inflitta da Tribunale di Arad per truffa, falso e false attestazioni.
Ad avviso della Corte d'appello, lo Stato richiedente ha trasmesso, nel rispetto della Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13 dicembre 1957, regolarmente la domanda di estradizione, allegando il provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Arad per l'esecuzione della pena di sei anni di reclusione inflitta per il delitto di truffa e falso con sentenza 15 febbraio 2005 e la relazione espositiva dei fatti, con l'indicazione del luogo, dell'epoca in cui il delitto è stato commesso, delle disposizioni di legge violate e dell'inquadramento giuridico dei fatti. In virtù delle disposizioni di convenzione, non ricorrono condizioni ostative all'estradizione, esistendo la doppia incriminabilità e non potendo esserci dubbio sul rispetto dello Stato richiedente dei diritti umani e di difesa.
1.1. La Corte d'appello ha disatteso le questione poste dalla difesa secondo cui i fatti sarebbero da ricondurre alla mera emissione di assegni sprovvisti di copertura, non più previsti come reato per l'ordinamento italiano. Al riguardo, rileva la Corte territoriale la relazione trasmessa dallo Stato richiedente descrive specificamente un nutrita serie di comportamenti fraudolenti integranti artifici, raggiri, falsi e false attestazioni" i quali configurano delitti di truffa corrispondenti alla fattispecie penale prevista dal nostro ordinamento.
Si è esclusa l'operatività della Convenzione bilaterale tra Italia e Romania, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la citata convezione bilaterale, sebbene stipulata in epoca successiva alla Convenzione europea del 1957, era in vigore prima che la Romania aderisse alla Convenzione europea. E consegue che non può costituire più, come a differenza di quanto era stabilito nella Convenzione bilaterale, causa di rifiuto la procedibilità a querela prevista nello Stato richiesto per i reati posti a fondamento della richiesta di estradizione.
1.2. La Corte d'appello ha però limitato la estradizione ai reati per i quali vi è stata condanna alla pena di reclusione di sei anni dal Tribunale di Arad, e non anche per quelli oggetto di condanna a due anni di reclusione da parte del Tribunale di Brasov il 30 aprile 1999. Il Tribunale di Arad si era limitato a revocare la sospensione condizionale concessa in precedenza per tali reati e, nonostante formale richiesta di sentenze e relazioni su tali ulteriori fatti oggetto della precedente condanna, il Governo della Romania non a provveduto a trasmettere la regolare ulteriore documentazione.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento alla violazione dell'art. 525 c.p.p., in quanto il Collegio che il 10 aprile 2007 si è pronunciato favorevolmente all'estradizione era in composizione diversa il relatore Dott. ZAMPETTI è stato sostituito dal Dott. CITTERIO rispetto a quello del 13 febbraio 2007, udienza conclusasi con la chiesta di ulteriori documenti a integrazione della relazione a seguito di ampia discussione. All'udienza del 10 aprile 2007 non vi era stata alcuna discussione.
- bensì mere comunicazioni del relatore e le conclusioni delle parti.
2.1. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge, in quanto il reato di emissione di assegni privi di provvista è stato depenalizzato e, pertanto, il fatto per il quale è stata richiesta estradizione non è più previsto dall'ordinamento italiano come reato.
2.3. Con un terzo motivo, si deduce la carenza di motivazione, in quanto la Corte d'appello non ha esaminato la questione dell'art. 13 c.p., affermando aprioristicamente l'equivalenza tra le norme incriminatici e limitandosi a rilevare in poche righe l'esistenza della doppia incriminabilità. La Corte d'appello non ha verificato, come imposto dalla giurisprudenza di legittimità l'esistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto di truffa. In realtà, si afferma, l'estradanda si era limitata a pagare le forniture con assegni postdatati.
3. Tale è le sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza delle condizioni richieste per concedere estradizione di AR NI richiesta dal Governo della Repubblica di Romania. Lo Stato richiedente ha trasmesso, come risulta accertato dal giudice di prima istanza, gli atti a corredo della domanda con tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni della Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300. Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, lo Stato richiedente ha fornito specifiche indicazioni sui fatti oggetto della sentenza di condanna, dalla quale risulta che gli artifici e raggiri - posti in essere nelle molteplici truffe contrattuali, per le quale è stata affermata la responsabilità non sono consistiti solo nell'emissione di assegni postdatati o privi di provvista, bensì nell'emissione di assegni nonostante l'interdizione a fare uso di tali titoli, in false attestazioni riferite all'iscrizione nel registro di imprese commerciali e, quindi, da molteplici comportamenti fraudolenti. Per queste ragioni correttamente è stata ritenuta la corrispondenza dei fatti reato previsti nelle Stato richiedente e in quello richiesto.
Infondata la questione della violazione della regola di immutabilità della composizione del giudice stabilita dall'art. 525 c.p.p.. La disposizione de qua è diretta a garantire l'immutabilità del giudice innanzi al quale sono state formate le prove all'esito del dibattimento rispetto a quello che poi pronuncia la decisione su di esse. Se ciò dovesse accadere non si verifica alcuna nullità, bensì l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle prove assunte o formate innanzi al giudice poi sostituito. Nella fase giurisdizionale della procedura estradizionale non sono formate prove, bensì esaminati e valutati i documenti trasmessi dallo Stato richiedente a fondamento della domanda. Pertanto, un volta rinviato il giudizio ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, in quanto la pronuncia deve essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui quest'ultime intendono sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa. La Corte d'appello ha peraltro, deciso sull'estradizione nei limiti dei fatti per i quali vi era stata pronuncia di condanna e l'invio della relativa sentenza, escludendone la concessione per i fatti reato in ordine ai quali la documentazione richiesta alla prima udienza non è stata trasmessa dallo Stato richiedente e per i quali la sentenza di condanna si era limitata a revocare la sospensione della pena in precedenza applicata.
2. Le censure, tranne quella della violazione della regola dell'immutabilità del giudice, sono un mera riproposizione di questioni già oggetto di esame da parte del primo giudice che ha reso corrette risposte sotto il profilo giuridico e fattuale. Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2007