Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2016, n. 52819
CASS
Sentenza 9 settembre 2016

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Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinchè lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.

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    Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. L'integrazione tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento sovranazionale e il rapporto tra gli artt. 10 e 117 Cost. – 2. L'efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione EDU nell'ordinamento italiano nei confronti delle parti in causa. – 3. L'efficacia generale per il diritto nazionale dei principi affermati nelle “sentenze-pilota” della Corte EDU. – 4. Il “Caso Contrada contro Italia” e l'efficacia immediatamente precettiva delle decisioni della Corte EDU nei confronti delle parti in causa. – 4.1. L'inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte EDU nel “Caso Contrada contro Italia” al di fuori degli obblighi di cui all'art. 46 CEDU e la “Sentenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/09/2016, n. 52819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52819
Data del deposito : 9 settembre 2016

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