Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla "superfice calpestabile" funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre, al fine del calcolo dello spazio individuale minimo, l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello, destinato a sole finalità di riposo.
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La porzione di spazio individuale minimo come superficie funzionale alla libertà di movimento del recluso, già di per sè fortemente limitata dall'esperienza segregativa, non può essere considerata superficie "utile" alla integrazione della quota di spazio minimo individuale, quella occupata da arredi fissi che, seppur necessari, assolvono a finalità diverse rispetto a quella del movimento del corpo nello spazio. Anche nella ipotesi di spazio vitale ricompreso tra i 3 ed i 4 metri quadrati, l'esistenza di gravi carenze nella offerta di servizi essenziali può determinare un trattamento contrario al senso di umanità. Proprio nella decisione Corte Edu GC Mursic - Croazia del 20 ottobre 2016 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 41211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41211 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
412 11-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 26/5/2017 Dott. Mariastefania Di Tomassi - Presidente - SENTENZA - Consigliere - Dott. Vincenzo Siani N.1965/2017 Dott. Enrico Giuseppe Sandrini - Consigliere - REGISTRO Dott. Stefano Aprile - Consigliere - GENERALE Dott. Assunta Cocomello Rel. Consigliere - N. 49704/2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI HE nato il [...] a [...]; avverso ordinanza Tribunale di Sorveglianza Firenze, del 27/09/2016; Visti gli atti, l'ordinanza, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite o l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO 1. In data 27/7/2014, BI HE- all'epoca detenuto presso la Casa di reclusione di Volterra- formulava istanza volta ad ottenere la riduzione di pena per il pregiudizio subito a causa di alcuni periodi di detenzione espiati, tra il 2 dicembre 2009 e il 27 luglio 2014, presso gli istituti penitenziari di Rimini, Ravenna, Piacenza, Prato e Volterra, in violazione dei criteri posti dall'art. 3 della CEDU e delle libertà fondamentali.
2. Il Magistrato di Sorveglianza di Pisa in data 1/6/2016, accoglieva la suddetta istanza di riduzione pena soltanto con riferimento ad alcuni dei segmenti temporali indicati, in particolare in relazione a periodi detentivi trascorsi dal condannato presso gli istituti di Rimini (dal 4/12/2009 al 23/3/2010) e di Ravenna (dal 23/3/2010 al 10/4/2010 e dal 16/4/2010 al 20/7/2010), durante i quali, effettivamente, "l'interessato è stato ristretto in condizioni di oggettivo sovraffollamento, in violazione dei parametri fissati dalla Corte Edu, alla luce dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla Corte medesima e con riferimento allo spazio che deve essere assicurato in cella ad ogni recluso, indicato come non inferiore ai 3 mq per ogni persona". Quanto all'iter logico della decisione, il Magistrato di Sorveglianza escludeva, preliminarmente, la fondatezza delle altre doglianze segnalate dal ricorrente come elementi indicativi di una generale condizione di detenzione disumana ed indecorosa (mancanza di attività rieducative, mancanza di acqua calda, servizi igienici a vista) e procedeva, solo successivamente a tale disamina, alla verifica degli spazi vivibili in cella, in relazione a ciascuno dei periodi di reclusione M sussistenzaindicati, calcolando la 0 meno dello spazio minimo vitale", secondo il criterio della superficie lorda- ottenuta dividendo la superficie totale della camera detentiva per il numero dei suoi occupanti, senza attribuire rilievo agli arredi- ed individuando la sussistenza della violazione invocata dal condannato solo per i luoghi ed i periodi in cui tale spazio era stato inferiore ai 3 metri quadrati. Il BI proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento, chiedendo il riconoscimento del diritto anche in relazione ai periodi oggetto di rigetto, evidenziando, tra l'altro, la errata modalità di calcolo dello spazio minimo pro capite adottata dal Magistrato di Sorveglianza, il quale non aveva tenuto conto dello scomputo della superficie occupata dagli arredi e dal letto, in violazione dei parametri fissati dalla Corte EDU, anche alla luce delle altre condizioni di detenzione lamentate, come la ristrettezza del tempo da trascorrere fuori dalla cella, la mancanza di privacy nell'uso dei servizi igienici e di acqua calda nei bagni.
3.11 Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 27/9/2016, rigettava il reclamo proposto da BI HE e sosteneva la completezza e la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato alla quale si riportava, espressamente condividendo i criteri giurisprudenziali applicati dal Magistrato di Sorveglianza ed affermando, altresì, che la limitatezza dell'ora d'aria nonché dell'acqua calda non erano sufficienti ad integrare la lesione dei diritti del detenuto.
4.Avverso tale decisione propone ricorso l'interessato, per il tramite del suo difensore, formulando quattro motivi di ricorso: -con il primo motivo la difesa del BI censura la motivazione meramente apparente adottata nel provvedimento che, a fronte di articolati motivi di 2 reclamo, si limiterebbe a richiamare per relationem la motivazione del Magistrato di Sorveglianza, senza operare alcuna autonoma valutazione sulle doglianze addotte;
-con il secondo motivo, il ricorrente si duole della erroneità dei criteri di calcolo adottati nel computo dello spazio detentivo minimo parametrato, in tesi, alla superficie lorda, in contrasto con i criteri elaborati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ai periodi di detenzione trascorsi dal ricorrente nella Casa circondariale di Piacenza ove era allocato, con altri due detenuti, in una cella di soli 9 mq. lordi e disponeva di uno spazio pro capite di 2,77 mq.; -con il terzo motivo, si censura l'omessa considerazione, nel provvedimento impugnato, della mancanza di un trattamento rieducativo in violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter Ord. Pen. così come interpretati dalla Corte EDU- con riferimento al regime detentivo cui era stato sottoposto l'istante durante il periodo trascorso presso le strutture di Piacenza e di Rimini, ove vigeva il così detto regime "a celle chiuse", nonché presso l'istituto penitenziario di Prato ove, al pari degli altri due istituti, non era prevista nessuna attività lavorativa, né lo svolgimento di corsi scolastici o professionali per i detenuti. con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione delle norme suddette anche in relazione alla costrizione, subita dal detenuto nella casa di reclusione di Volterra, all'utilizzo di un bagno"a vista", integrante, al contrario, di quanto ritenuto nel provvedimento, un trattamento disumano e degradante.
5.Il Procuratore Generale, con articolata requisitoria, depositata il 28/2/2017, evidenziava come erroneamente il provvedimento impugnato riconosceva, facendo proprie le motivazioni del Magistrato di Sorveglianza, rilievo determinante ed assorbente al fattore spazio, evidenziato nel reclamo del BI, omettendo di considerare le complessive condizioni di detenzione dello stesso, in violazione dei principi di cui all'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter Ord. Pen., così come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, in relazione alle quali chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame. In considerazione, inoltre, della non univoca giurisprudenza di legittimità sul punto, il Procuratore Generale, formulava, altresì, richiesta di assegnazione, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., anche in relazione all'art.610, comma 2, cod. proc. 3 pen., del ricorso alle Sezioni Unite, ricorrendo sul punto una questione di diritto suscettibile di dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
1.1 Preliminarmente va ribadito che in tema di spazio intramurario il legislatore non ha inteso stabilire precisi standard di superficie dei locali destinati al soggiorno dei detenuti e delle celle di pernottamento degli stessi e che la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tramite un percorso di naturale evoluzione interpretativa, è intervenuta, con plurimi arresti fissando i parametri e i criteri per l'individuazione dei requisiti minimi della abitabilità intramuraria. Detti indici elaborati dalla Corte EDU stante il modulo di etero integrazione del precetto normativo introdotto dall'art. 35-ter, comma 1, ord. pen. operano quali elementi integrativi della fattispecie legale che appresta tutela al detenuto e ad essi è vincolato il giudice del reclamo che deve accertare e valutare, nella sua complessità, la condizione di fatto della carcerazione, al fine di decidere sulla fondatezza della doglianza di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, il cui scrutinio è sindacabile sotto il profilo della inosservanza ed erronea applicazione di legge(Sez.1, 15/3/2017,n. 31475, Zito;
Sez.1, 9/9/2016, n.26357, Macrina;
Sez. 2, 10/3/2017, n.11980, Mocanu, rv.269407; Sez.1 3/7/2017, 39294, Marsala;
Sez.1, 21/7/2017, n.39585, Lecini). Nella materia in esame, conformemente ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.49 del 2015, inoltre, l'obbligo di interpretazione adeguatrice incombe sul giudice nazionale in relazione a quei principi affermati dalla giurisprudenza convenzionale in relazione ai quali sussiste un orientamento sedimentato e consolidato, avallato, come si specificherà meglio nei paragrafi successivi, dall'intervento di pronunce della Corte di Strasburgo nella sua massima composizione.
2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi fondato, nei termini che seguono, il secondo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente rispetto alle altre deduzioni formulate dalla difesa del BI, afferente all'iter logico adottato dal provvedimento impugnato nella valutazione della sussistenza della lesione dei 4 diritti del detenuto per violazione dell'art. 3 CEDU ed alle modalità di calcolo dello spazio vitale minimo in cella adottate dal provvedimento impugnato.
2.1 Sul punto il Collegio, anche in considerazione della richiesta di rimessione alle Sezioni Unite formulata dal Procuratore Generale, ritiene opportuno effettuare un excursus sui i criteri ed i parametri, univocamente elaborati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, che il collegio pienamente condivide, anche al fine di chiarire come, rispetto ad essi, non residuino orientamenti in contrasto.
2.2 Va innanzitutto evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, sul tema della compatibilità degli spazi carcerari con i principi espressi nell'art. 3 della CEDU, abbia elaborato, in conformità alla stessa evoluzione della giurisprudenza convenzionale, non criteri rigidi ma opzioni interpretative connotate da quella necessaria elasticità che consenta una globale valutazione delle condizioni generali di detenzione. In particolare la giurisprudenza di questa Corte si è assestata sull'opzione interpretativa che individua la superficie di tre metri quadrati come c.d. "spazio individuale minimo" di disponibilità del singolo detenuto in cella collettiva e, pertanto, non come rigido criterio dimensionale, quanto, piuttosto, indice di riferimento, a partire dal quale deve effettuarsi ogni altra valutazione necessaria all'accertamento della lesione dei diritti del detenuto. Nelle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, sul punto, si è dato, inoltre, atto del consolidamento di tale principio anche nell' ambito della giurisprudenza convenzionale, da ultimo espressa con la decisione del 20 ottobre 2016 della Corte EDU, Grande Camera nel procedimento Mursic
contro
Croazia, nonché con l'ulteriore sentenza "pilota" della Corte EDU del 25/4/2017, Rezmives ed altri c. Romania. Sullo specifico tema della compatibilità degli spazi carcerari con l'art. 3 della Convenzione EDU, la Grande Camera, premesso che oggetto di valutazione sono "le globali condizioni di detenzione" del ricorrente, ha ribadito che, in caso di sovraffollamento grave, la mancanza di spazio in cella costituisce l'elemento centrale di cui tenere conto per stabilire se tali condizioni siano "degradanti" nel senso inteso dall'art. 3 della Convenzione medesima ed ha confermato che "una superficie calpestabile di tre metri quadrati per ogni detenuto in una cella collettiva", deve rimanere la soglia minima pertinente ai fini della suddetta valutazione, al di sotto della quale sorge una presunzione di violazione della disposizione di cui all'art. 3, confutabile, tuttavia, con la 5 dimostrazione della sussistenza di altri aspetti del regime restrittivo che, alla luce delle globali condizioni della detenzione e della sua durata, siano in grado di compensare, in maniera adeguata, la mancanza di spazio personale, come, ad esempio, il grado di libertà di circolazione del ristretto e l'offerta di attività all'esterno della cella nonchè le buone condizioni complessive dell'istituto e l'assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti.
3.Assume pertanto specifico rilievo, preliminare ad ogni statuizione circa la sussistenza o meno del trattamento inumano o degradante invocato dal detenuto, l'individuazione dei criteri e delle modalità di computo dello spazio minimo individuale, prodromico, come detto, alla valutazione delle più generali condizioni di detenzione dello stesso. Anche in relazione a tale aspetto la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento sostanzialmente unanime, ha chiarito che i tre metri quadrati al di sotto dei quali, se non emergono i diversi e significativi aspetti "compensativi” di cui si detto, deve ritenersi la violazione dell'art. 3 CEDU- vanno intesi come spazio utile al fine di garantire il movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo, il che esclude di poter inglobare nel calcolo dello stesso lo spazio occupato dai servizi igienici, destinati a funzioni diverse da quelle correlate al movimento e, in ragione dell'ingombro che ne deriva, degli arredi fissi, ivi compreso il letto a castello(Sez.1, 19/12/2013, n. 5728/2014,Berni, rv.257924; Sez.1, 9/9/2016, n.52819, Sciuto, rv.268231;Sez.1, 17/11/2016, n.12338/17, Agretti;
Sez.1 Sez.1, 17/11/2016, n.13124/17, Morello, rv.269514; Sez. 1, 16/5/2017, n.39245, Congiu;
Sez. F., 17/8/2017, n.39207, Gongola). In relazione a tale ultimo aspetto la Corte, ha sottolineato, da un lato che il letto a castello, di prassi utilizzato per consentire l'alloggio di più detenuti nella stessa camera, presenta un peso tale da non poter essere spostato ed è quindi idoneo a restringere, al pari degli armadi appoggiati o infissi stabilmente al suolo, lo spazio, all'interno della camera detentiva e a costituire un ingombro e, dall'altro, che, dovendosi intendere la porzione di spazio individuale minimo come superficie funzionale alla libertà di movimento del recluso, già di per sé fortemente limitata dall'esperienza segregativa, non può essere considerata superficie "utile" alla integrazione della quota di spazio minimo individuale, quella occupata da tale tipo di letto(di norma non compatibile neanche con una seduta eretta) destinata, invece, esclusivamente a 6 finalità di riposo (Sez.1, 17/11/2016, n.13124/17, Morello, rv.269514). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, è unanime nel ritenere che l'indicazione di una superficie di tre metri quadrati per ciascun detenuto in cella collettiva- tale, per la sua esiguità, da costituire soglia minima di riferimento nella individuazione di uno spazio vitale- deve poter consentire al detenuto di muoversi nello spazio a lui riservato e la ratio decidendi di tale opzione interpretativa è conforme ai più generali principi espressi dalla giurisprudenza convenzionale che, a prescindere M dalle peculiarità proprie del singolo ricorso, chiarisce, anch'essa, che il riferimento dei tre metri quadrati è relativo alla superficie calpestabile e che per spazio minimo in cella collettiva va inteso lo spazio in cui il soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi (Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia;
Grande Camera, 16/12/2016, Klaufia ed altri c. Italia).
4. I suddetti principi non sono stati correttamente applicati con il provvedimento impugnato che, pertanto, merita censura sotto un duplice profilo. Preliminarmente, erra il Tribunale di Sorveglianza a giudicare corretto ed esente da vizi logici e da errori di giudizio l'iter motivazionale seguito dal provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Pisa, al quale interamente si riporta. In tale provvedimento, infatti, venivano prima valutati i c.d. fattori compensativi (in particolare limitatezza della c.d. ora d'aria e dell'acqua calda in cella) e, solo successivamente, veniva calcolato lo spazio ritenuto fruibile dal condannato recluso in cella collettiva, giudicando la sussistenza di una detenzione in violazione dell'art.3 CEDU, in relazione ai soli periodi di restrizione trascorsi in celle con uno spazio vivibile inferiore ai 3 mq. Tale modalità di valutazione, che finisce con l'isolare il fattore spazio dalle altre circostanze della detenzione, parcellizzando la valutazione a scapito di una globale considerazione delle stesse, non consente, tuttavia, di apprezzare il rispetto dei principi illustrati ai paragrafi che precedono, enunciati, con univoco orientamento da questa Corte, in conformità della giurisprudenza convenzionale in tema di compatibilità degli spazi carcerari con l'art. 3 della CEDU. Erra, inoltre, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze nel condividere i criteri giurisprudenziali adottati dal provvedimento oggetto di reclamo per individuare il c.d. spazio minimo, calcolato dividendo la superficie della cella per il numero dei suoi occupanti senza attribuire alcun rilievo limitativo agli arredi (i quali si sostiene nel loro ragionevole ingombro, sarebbero funzionali “a garantire una 7 detenzione umana", meno degradante di quella trascorsa in una cella disadorna in cui il recluso non dispone di beni ove appoggiare i propri effetti personali, sedersi o trascorrere il tempo). Tale opzione interpretativa, infatti, è in evidente contrasto con i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza CEDU e di legittimità, in base ai quali, dovendo intendere la porzione di spazio minimo come "calpestabile" o, comunque funzionale al movimento del detenuto in cella, implica che dalla superficie lorda della stessa debbano essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto a castello (con eccezione, perciò, dei soli arredi facilmente amovibili o che consentano ampia libertà di movimento). Alla luce di tali considerazioni, non ravvisandosi i presupposti per disporre, come richiesto dal Procuratore Generale, la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite, in assenza di qualsiasi profilo di contrasto, anche solo potenziale, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza che si atterrà, nel rinnovato calcolo dello spazio minimo individuale in relazione agli Istituti di reclusione ed agli specifici periodi oggetto di reclamo, ai principi di diritto indicati e qualora dovesse risultare, in relazione ad alcuno di essi, la disponibilità da parte del ricorrente di una superficie libera inferiore ai tre metri quadrati, procederà all'analisi delle globali condizioni in cui si è svolta la detenzione, valutando la rilevanza di eventuali parametri compensativi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Così deciso il 26 Maggio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Assunta Cocomello Mariastefania Di Tomassi Toma DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 SET 2017 8 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA