Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3327
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso, ed è altresì subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza ontologica e dell'impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, così da non poter essere esercitata quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, ovvero (nell'ipotesi, quale quella di specie, di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile locato) quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3327
Data del deposito : 7 marzo 2002

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