Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso, ed è altresì subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza ontologica e dell'impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, così da non poter essere esercitata quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, ovvero (nell'ipotesi, quale quella di specie, di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile locato) quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2002, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA, OTT 3327 02 LA CORTE ME D CASSAZIONE Oggetto Locaziany SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO President e - R.G.N. 22024/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron.7797 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. 852 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud.17/01/02 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti ₤3.10. sul ricorso proposto da: 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE IL LE, OD AT, IL LI, nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE qualità di eredi di IL NI, tutti UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VIA APPENNINI 47, Richiesta copia studio dal Sig. presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MENNA, difesi per diritti € 3.10 1 7 MAR. 2002 dall'avvocato PASQUALE COLARIETI, i primi per procura IL CANCELLIERE speciale per Notar SE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rossi di Mantova del UFFICIO COPIE 12/07/99 rep. n. 108322 e l'ultimo per delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 310 ricorrenti MAR. 2002
contro
IL CANCELLIERE COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE 2002 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 79 di Richiesta copia studio MICHELE CATAPANO con dal Sig. studio in 84100 SALERNO VIA BALZICO 34, giusta dele ga in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1883/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 23/04/98 e depositata il 04/09/98 (R.G. 2913/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 27.5.1988 LE TT, DI EA e avverso la sentenza del proponevano appello LE LI NO dell'8.6.1987 con cui era stato tribunale di dichiarato cessato al 12.2.1987 il contratto di locazione di 12 vani per aule scolastiche e ilcondannato Comune di NO al rilascio entro il 13.2.1988. La Corte di appello di NO, con sentenza del 27.6.1991, dichiarava cessata la locazione per mutuo consenso in data 30.6.1980 e condannava il Comune al pagamento nei confronti dei locatori attori della somma di £. 900.000 mensili a 1 luglio 1980 fino al rilascio, mentre decorrere dal riteneva "nuova" la domanda di risarcimento di ulteriori danni per mancata restituzione del bene locato. La S.C. con sentenza n. 10358/1995 accoglieva il ricorso solo nella parte in cui era stata ritenuta nuova la suddetta domanda. La Corte di appello di Napoli, davanti alla quale veniva riassunto il giudizio, rigettava nel merito la domanda di al maggior danno, oltre quello coperto dal risarcimento canone di locazione, perché non provato documentalmente, in l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente quanto sulla base del valore locativo astrattamente ricavabile. hanno ricorsoproposto per Avverso sentenzaquesta cassazione gli attori. 3 Resiste con controricorso il Comune di NO, che ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la 'violazione ed erronea applicazione degli artt. 1591 1218 1223 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria. i ricorrenti che erroneamente la sentenza Ritengono impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1591 c.c., mentre essa era regolata dagli artt. 1218 e 1223 C.C., in quanto, non ditrattandosi mancata consegna dell'immobile locato alla scadenza pattuita, ma a seguito di scioglimento del contratto di locazione per mutuo consenso, era quest'ultimo accordo che risultava inadempiuto con la mancata restituzione e non il contratto di locazione. Ritengono, pertanto i ricorrenti che erroneamente il danno è stato liquidato con alriferimento canone di locazione, stabilito nel contratto, mentre esso doveva essere liquidato con riferimento ai canoni di libero mercato che i locatori avrebbero potuto percepire. La prova di detto danno poteva essere fornita, secondo le ricorrenti, anche con consulenza tecnica, erroneamente non ed presunzioni;
in ogni caso, ammessa, nonché con trattandosi di occupazione ilabusiva, giudice avrebbe potuto valutare il danno anche equitativamente, con 4 riferimento all'art. 1226 C.C., mentre erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che la prova del danno dovesse essere solo documentale.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte infondato e che, per l'effetto, vada rigettato, per quanto la sentenza, esatta nel dispositivo, vada corretta, a norma dell'art. 384, C. 2, c.p.c., in alcuni punti della motivazione, errati in diritto. Quanto alla censura di erronea applicazione dell'art. 1591 in quanto dovevano essere applicati gli artt. 1218 e C.C., anzitutto, rilevato che, come emerge dalla 1223 C.C., va, sentenza di questa Corte, n. 10358/1995, gli attuali ricorrenti impugnarono la sentenza della corte di appello di NO, proprio sul rilievo che la stessa avesse violato l'art. 1591 C.C., in quanto, avendo liquidato il danno da mancata restituzione nella misura del canone di locazione, aveva, poi, rigettato la domanda relativa al maggior danno, ritenendola nuova. La Corte di cassazione nella detta sentenza aveva ritenuto la censura attinente ai criteri di liquidazione che " adottati è priva di fondamento, dato il riferimento al canone corrisposto pari al canone di locazione", cassando con rinvio solo in merito alla ritenuta novità della domanda 5 di maggior danno rispetto a quello coperto dal canone di locazione. La detta decisione della S.C. presuppone, quindi, che essa abbia ritenuto che esattamente alla fattispecie fosse applicabile la disciplina dell'art. 1591 c.c., pur invocata dai ricorrenti, con riferimento al maggior danno, con la conseguenza che non possono i ricorrenti in questo giudizio di impugnazione della sentenza emessa dal giudice del rinvio, prospettare un diverso fondamento giuridico delle loro richieste e lamentare che il giudice abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 1591 C.C. e non quella di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.. Infatti in sede di giudizio di rinvio è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, e quindi di proporre domande ○ eccezioni nuove о di prospettare nuove tesi difensive, atteso che l'oggetto di siffatto giudizio è predeterminato e che il giudice di rinvio è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare, in virtu' del vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c. il principio di diritto, e cioè l'enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata formulata dalla S.C.. 3.1. In ogni caso l'inammissibilità della suddetta censura (inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 1591 c.c.) discende anche dalla mancanza di interesse della parte 6 ricorrente a farla valere, atteso che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno, ritenendo che mancasse la prova di un danno. sotto la rubrica "danni 3.2. Come è noto l'art. 1591 c.c., statuisce che : "il conduttore per ritardata restituzione”, a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il in mora salvo corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, l'obbligo di risarcire il maggior danno". Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, trattasi di responsabilità di natura contrattuale, per cui il locatore ha il solo onere di provare il ritardo, ma non il dolo o la colpa del conduttore, al quale invece, spetta il più gravoso onere di provare l'impossibilità della riconsegna per una causa luia non imputabile (Cass. 5.6.1995, n. 6291). Quanto al danno, va osservato che la norma ha una struttura 1224 C.C., in tema di interessi simile a quella dell'art. moratori, e quindi in tema di danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie. Fino alla concorrenza del canone convenuto, l'esistenza di detto danno è presunta legalmente, per cui il pagamento del canone dovuto ha funzione risarcitoria di detto danno, in misura forfettariamente rappresentando il ristoro ' determinata, dalla mancata disponibilità della cosa dovuta in restituzione 1 analogamente a quanto avviene per gli 7 ---- - interessi moratori previsti dall'art. 1224 C.C., Cass. 7.5.1991, n. 5044). La dellaratio sinorma fonda, come per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, sul presupposto della naturale produttività di utilità della per cui il legislatore ha cosa concessa in locazione, ritenuto che il solo fatto del ritardo comporta necessariamente un danno. La peculiarità della norma, rispetto ai principi generali in tema di contrattuale inadempimento (art. 1223 c.c.), consiste nel fatto che il danno, in detta misura minima non vada provato nè nell'an nè nel quantum.
3.3. Quanto al possibile danno oltre la soglia del canone convenuto, facendo la norma salvo l'obbligo del conduttore in effetti di risarcire questo eventuale maggior danno, rinvia ai principi generali, per cui detto maggior danno deve essere provato dal creditore. Quindi in relazione al "maggior danno" la norma in esame non si pone come speciale rispetto ai principi generali. Pertanto grava sul locatore l'onere della prova specifica di un effettiva lesione del patrimonio consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente od in altre analoghe 8 situazioni pregiudizievoli (Cass. 10.2.1999, n. 1133; Cass. 6359/1995; Cass. 7670/1993). Peraltro, poichè per il danno eccedente la soglia minima del canone convenuto la norma nulla dispone, se non riaffermando l'obbligo del pagamento da parte del debitore in ritardo nella restituzione, in effetti essa si limita a restringere la presunzione legale di danno solo entro la soglia predetta, rimanendo salvi i principi generali risarcitori per la parte eccedente. Ciò comporta che applicare l'art. 1591 C.C. per detto maggior danno, altro non significa che applicare una norma di rinvio ai principi generali in tema di inadempimento per ritardata restituzione. Ne consegue, in buona sostanza, che la disciplina applicata nella fattispecie, relativamente al “maggior danno" (art. 1591 c.c.), per il tipo particolare di inadempimento costituito dalla mancata restituzione della cosa locata, non diverge da quella generale di cui agli artt. 1218 e 1223 c.C., se non per il fatto di introdurre una presunzione legale di danno fino ad una certa soglia (quella del canone corrisposto durante la locazione), rimando poi operativi i principi generali sulla prova, oltre detta soglia. Trattasi, quindi, di una norma favorevole per il locatore che, fino alla detta soglia, non ha bisogno di provare alcun danno. 9 3.4.Ne consegue che i ricorrenti locatori non hanno interesse a ritenere non applicabile nella fattispecie detta norma e ad invocare, invece, la disciplina di carattere generale, tanto piu' se si considera che il giudice di merito ha ritenuto di limitare il risarcimento del danno, entro quello presunto dall'art. 1591 c.c., proprio perché ha ritenuto che non era stato provato alcun danno.
4. Infondata è anche la censura relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica, attraverso la quale i ricorrenti ritenevano che potesse essere provato il danno per la mancata restituzione del bene locato, in quanto con essa si richiedeva di accertare quale fosse il canone di mercato. Anzitutto, come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva fatto, tali da essere rilevabiliin accertamenti di unicamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e non anche quando il c.t.u. abbia espresso valutazioni tecniche. L'accertamento del canone di mercato non è rilevabile esclusivamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche.
5.1. Inoltre, e soprattutto, va osservato che la sola prova della divergenza tra il canone corrisposto e quello maggiore 10 di mercato non costituisce di per sé la prova del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c.. Osserva questa Corte che in tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante (quale è il danno da mancata restituzione della cosa locata concessa in affitto) va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il per normale successione di creditore avrebbe conseguito eventi, in base ad una ragionevole fondata attendibilità, stata adempiuta;
ma siffatta qualora l'obbligazione fosse suffragata sul solo piano ricostruzione non può essere ipotetico dell'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata ed attendibile quella ricostruzione (Cass. 15.5.1978,n. 2380). Ne consegue che il lucro cessante, concretandosi effettivo pregiudicato о patrimoniale nell'accrescimento impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità ( non di mera possibilità), il creditore e avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici, perchè dipendenti da condizioni incerte. 11 5.2.Piu' in particolare il maggior danno che il locatore assuma di aver subito per effetto della morosità del conduttore e del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato (art. 1591 c.c.), scaturendo da una fonte di responsabilità "ex contractu", va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal sul presupposto che l'obbligolocatore medesimo, risarcitorio non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla astratta configurabilità della ipotesi di locazione 0 vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva, nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non averlo potuto locare о alienare a condizioni vantaggiose, e prova dell'esistenza di bendimostrabile attraverso la precise proposte di locazione о di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione (Cass. 4 giugno 1997, n. 4968). Il giudizio sull'esistenza о meno di detto danno da lucro cessante, attenendo ad un fatto, rientra nei poteri decisionali esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione, se immune da vizi 12 motivazionali rilevabili in sede di sindacato di legittimità.
6.1. Nella fattispecie i ricorrenti non assumono di aver fornito la prova dell'esistenza di ben precise proposte locative ○ di acquisto O di altri concreti propositi di e cioè del danno, nei termini sopra detti, utilizzazione, di maggior danno in ma hanno basato la loro richiesta relazione al solo maggior canone locativo di mercato. vero detto danno maggiore (come sopra E' ben che individuato) può essere provato con ogni mezzo di prova e non necessariamente con prova documentale, come sostiene la sentenza impugnata. Sennonchè detto errore in diritto, che va corretto a norma dell'art. 384, c.2, c.p.c., nell'economia della sentenza e del ricorso è irrilevante, in quanto i ricorrenti non (o avevano richiesto di assumono che essi avevano fornito fornire) la prova di dette possibili utilizzazioni о locazioni del bene, piu' remunerative rispetto al canone corrisposto, ma si limitano a dire che il canone di mercato era piu' remunerativo e che ciò esse intendevano provare con consulenza tecnica ( e sul punto già si оè detto) con presunzioni.
6.2. Quanto a quest'ultime va rilevato, anzitutto, che sulla esse non investivano un punto base di quanto sopra detto, decisivo della controversia, proprio perché già in astratto 13 esse erano invocate per provare il solo maggior canone di mercato e non il danno. Inoltre le parti non indicano quale fosse il fatto provato avrebbe dovuto risalire al fatto dal ilquale giudice ignoto.
7. Infondata è anche la censura di mancata applicazione nella specie da parte del giudice del potere equitativo di liquidazione, in quanto, è noto, detta valutazione come equitativa presuppone che il danno, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 18.2.1995,n. 1799).
8. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione dell'art.91 c.p.c., 336 394 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché la motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. Assumono i ricorrenti che, sebbene essi fossero stati vittoriosi in Cassazione, la sentenza impugnata li aveva condannati al pagamento di tre dellequarti spese processuali. Secondo le ricorrenti, inoltre, dovendo il giudice di rinvio esaminare l'intera vicenda oggetto dell'appello, proposto avversO la sentenza di primo grado, poiché detto appello era stato accolto, almeno per la degli attori in effetti parte attinente alla decorrenza dal luglio del 1980 e per il 14 danno pari al canone corrisposto, venendo rigettato solo per il maggior danno, la sentenza impugnata non poteva porre le a carico di essi appellanti- spese del giudizio di rinvio attori.
9.1. Il motivo è infondato e lo stesso va rigettato. Osserva questa Corte che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320). Sennonchè la parte soccombente ( e quindi specularmente la parte vittoriosa) va identificata alla stregua del principio di causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta ofondata azionando una pretesa riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite, ovvero nel caso di lite necessaria quando ,cioè, il bene richiesto non possa - ottenuto se non con lo strumento necessario ed essere insostituibile del processo con quella che ha tenuto nel - comportamento rivelatosi ingiustificato;
tale processo un 15 ------- pagamento delle accertamento, ai fini della condanna al al potere discrezionale del spese processuali, è rimesso giudice di merito e la conseguente pronuncia è sindacabile nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, carico della parte totalmente anche parzialmente, a vittoriosa (Cass. 29.3.1979,n. 1808; Cass. 9.4.1984,n. 2266).
9.2.Premesso ciò va osservato che i ricorrenti nel primo giudizio di Cassazione non risultarono totalmente vittoriosi ( se non relativamente al rigetto del ricorso incidentale), fu accolto solo in in quanto il loro motivo di ricorso lapoiché censura attinente ai criteri di parte, liquidazione adottati fu ritenuta priva di fondamento. In ogni caso ricorsoil per cassazione fu proposto esclusivamente per ottenere “il maggior danno” rispetto alla corresponsione del canone pagato. Sotto questo profilo, non essendo la domanda nuova come il ricorso fu accolto, ritenuto dal giudice di appello. Sennonchè il giudice di rinvio, cui la a causa era stata rinviata dalla Cassazione esclusivamente per decidere in merito a questo punto e non sull'intero appello, essendo nel resto (cioè nella parte non cassata) passata in giudicato la a quanto sostengono i sentenza di appello contrariamente nel merito ricorrenti, ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta. 16 _ - Ne consegue che litel'esito della in relazione a detto maggior danno non ha visto vittoriosi i ricorrenti. Ne consegue che nessuna violazione dell'art. 91 c.p.c. vi è stata. Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Compensa per intero tra le parti le Rigetta il ricorso. spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 17 gennaio 2001. Il Presidente Il cons. est. Autonio Segreto Depositata in Cancellerie Boggi, li 7.3.07 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 1027129.11 14887 51,65 160,TOT. ABC, 76 8067 6.00 186,75 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 2·4.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n.13805 versate € 186,76 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)(€ 30/5/2002) 17