Sentenza 30 agosto 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la mancata autenticazione, ad opera del difensore iscritto nell'apposito albo, della sottoscrizione del ricorso, proposto personalmente dalla parte e spedito tramite servizio postale, ne determina l'inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2016, n. 36277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36277 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2016 |
Testo completo
#% 362 77/ 1 6 DEPOSITATA IN CANCELLERIA adul - 1 SET 2016 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO QSUDICIARIO In nome del Popolo Italiano Carmela LenguinYou LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/08/2016 Sent. n. sez. 53 Composta da: -Presidente- MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.31062/2016 GRAZIA MICCOLI - SEMPLIFICATA ANDREA IN IC ME RO IA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI IT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/04/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Giovanni DI LEO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Alessandria, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato l'affermazione di responsabilità di TO BI per il reato di lesioni volontarie in danno di ON NO. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Tale atto risulta essere pervenuto al Tribunale di Alessandria a mezzo di raccomandata;
risulta altresì sottoscritto da un soggetto di nome TO BI, la cui firma però non è autenticata. L'art. 583 cod. proc.pen. prevede la facoltà di presentare impugnazione con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria, ma in tale caso la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (comma terzo della citata norma). Peraltro la giurisprudenza di questa Corte da tempo ha affermato che, nel caso di ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato e trasmesso a mezzo posta, la funzione di autenticazione della firma dell'impugnante spetta unicamente al difensore che sia autorizzato ad esercitare innanzi al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Bello P ed altri, Rv. 221898; Sez. 6, n. 188 del 08/10/1993, Paulovic, Rv. 197227; si veda anche Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180). L'inosservanza nel caso in esame dell'art. 583 cod. proc. pen. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, primo comma, lettera c). Non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, mancando la certezza che l'impugnazione sia stata proposta dal ricorrente (Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni e altro, Rv. 256062; Sez. 6, n. 38141 del 24/09/2008, Imperiale, Rv. 241265).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 agosto 2016 Il Consigliere estensoke Il Presidente Grazia Miccoli Maurizio FUMO esui ор 2