Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
09757-26
Composta da:
IP AS PA AS AO VALIANTE RE IE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
in caso di diffusions de presente provvedimento omettere le generalità a gli altri ca certificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto dispesto d'ullicio a richiesta di parte imposto dalla legge
- Presidente-
LD NI
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL PP nato a [...] [...]
Sent. n. sez. I/2026 CC 20/01/2026 R.G.N. 30267/2025
avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di OL
udita la relazione svolta dal Consigliere LD NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in epigrate.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa in data 9/6/2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in prova in casi speciali ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u.stup.) formulata da IU LE, soggetto in atto detenuto presso la Casa circondariale di Napoli, condannato con sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, definitiva il 10/9/2024, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. A fondamento del diniego i Giudici specializzati hanno posto: i fatti "di elevato allarme sociale e commessi in tempi recentissimi, atteso che la condanna afferisce a ben sei tentate estorsioni aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. per fatti commessi [nell'arco temporale marzo/aprile 2023";
-"la spiccata personalità criminale del LE", come evidenziata dalla sentenza di condanna di primo grado, "e la sua contiguità al clan Mallardo", avendolo riconosciuto in foto "plurimi collaboratori di giustizia" che "lo descrivono come figura di spicco della criminalità operante nel territorio di Giugliano in Campania, soggetto tenuto in grande considerazione da esponenti apicali del clan, persona molto violenta e dotata di numerosi rapporti all'interno delle istituzioni (cfr. dichiarazioni dei collaboratori AR LI, ZI AN, EL ES)"; - la circostanza "che già in passato (nell'anno 2018) il LE veniva posto in misura alternativa che veniva revocata dal TDS a distanza di poco tempo per sue trasgressioni", concludendo nel senso che il quadro sopra delineato non consente di esprimere, allo stato, un positivo giudizio prognostico in favore dell'istante circa il rispetto da parte sua di prescrizioni inerenti l'applicazione della misura alternativa richiesta stante la sua straordinaria propensione al crimine ed i suoi acquisiti contatti stabili con la criminalità organizzata".
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore del LE, Avv. Celestino Gentile, articolando un unico motivo di ricorso mediante il quale si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza impugnata, di cui si lamenta l'apparato motivazionale estremamente sintetico e sviluppato sulla scorta di elementi inconferenti e del tutto estranei ai parametri valutativi dettati per l'accesso alla misura alternativa richiesta: - in primo luogo, incorre nella violazione di legge, atteso che l'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 circoscrive il giudizio del Tribunale alla verifica della sussistenza attuale dello stato di tossicodipendenza e dell'idoneità del programma terapeutico proposto, finalizzato alla cura e al recupero del condannato;
-in secondo luogo, omette di valutare in motivazione la "imponente" documentazione sanitaria e il programma terapeutico prodotti, limitandosi a reiterare considerazioni di ordine generale. Si deduce che la revoca del 2018, valorizzata in senso ostativo dal Tribunale di sorveglianza, non derivò da condotte trasgressive volontarie, ma dall'insorgenza di una crisi clinica che rese necessario il ricorso al T.S.O., sicché essa pena la confusione del piano clinico con quello criminale non può fondare un giudizio negativo di affidabilità agli effetti dell'art. 94 cit. ma, semmai, evidenzia ancor più la necessità e l'urgenza di un percorso terapeutico da svolgersi in ambiente adeguato elidendo le situazioni di stress connaturate alla detenzione intramuraria.
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Si soggiunge che la gravità dei reati e la presunta contiguità dell'istante a contesti mafiosi non costituiscono, in sé, ragioni idonee a negare l'affidamento terapeutico, trattandosi di istituto concesso non in funzione di clemenza bensì di cura di una condizione patologica che, se non trattata, alimenta il rischio di recidiva. Si conclude, quindi, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, con requisitoria scritta del 3/11/2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mancando del tutto la valutazione (in positivo come in negativo) delle condizioni per le quali è stata avanzata la richiesta di affidamento terapeutico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
2. Giova premettere che l'affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corso un programma di recupero, di cui all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 (t.u.stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «pur inserendosi come species del genus dell'affidamento in prova già previsto dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta [...] differenziata dell'ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità della situazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche la pregressa ord. n. 367 del 1995). Invero, mentre l'affidamento ordinario appare mirato alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (art. 47 ord. pen.), l'affidamento in prova in casi speciali per ragioni terapeutiche (giustappunto cd. "terapeutico") si fonda su autonomi requisiti che rivestono una duplice natura: a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall'accertato <stato di tossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di uso abituale di sostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive di un medesimo "status patologico" (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, Boncaldo, Rv. 273023-01) da inquadrarsi nella più generale categoria dei "disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze", all'interno della quale esse vanno poi distinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, Kalary, Rv. 266619-01), sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dia luogo ad un
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consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del 5/11/2018, dep. 2019, Denaro, Rv. 274411-01; conf. Sez. 1, n. 3805 del 29/11/2023, dep. 2024, K., in motiv. § 2.6 che pure esclude, ai fini della concessione della misura, colui che assuma lo stupefacente secondo cadenze non atte a consolidare la relativa condizione di concreta dipendenza;
nel senso che non sussiste equipollenza tra l'uso abituale o continuativo di sostanze stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo, Rv. 274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974-01; Sez. 4, n. 39530 del 14/07/2016, Bevilacqua, Rv. 267899-01). Tale requisito soggettivo è richiesto - a pena di inammissibilità della domanda - e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più di due volte dell'affidamento stesso. Al ricorrere di queste pre-condizioni, l'Autorità giudiziaria deve svolgere una complessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33400 del 03/10/2025, F., non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982- 01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01). A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell'idoneità del programma terapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguente necessità di una certificazione di idoneità avente la duplice finalità, da un lato, di consentire al Tribunale di sorveglianza la verifica dell'effettiva esistenza della struttura curativa esterna delegata ad accogliere il tossicodipendente (o alcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena, dall'altro, di ostacolare la precostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (o alcoldipendenza) quantomeno attraverso la garanzia che, attraverso un programma fittizio o comunque non capace di condizionare il comportamento del tossicodipedente, il beneficio si traduca in una sostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale. La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura della misura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi la pericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, o sostituendo, nel caso di concessione della
misura della libertà, all'attività di osservazione "scientifica" della personalità, costituisce l'elemento sul quale il Collegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessione dell'affidamento. Come pure assume altresì un rilievo preminente, pur nel generale scopo rieducativo della misura, la cura dello stato patologico e l'affrancazione dell'interessato dalla relativa condizione (Sez. 1, n. 12699 del 27/02/2025, S., non mass.; Sez. 1, n. 13452 del 3/3/2010, Silva, Rv. 246833-01, richiamata da Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, in motiv. § 4). La conformazione normativa dell'istituto in disamina richiede, peraltro, la costante verifica dell'effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte violatrici delle prescrizioni o illecite compiute dal soggetto ammesso possono comportare, essenzialmente in rapporto alla prognosi favorevole originariamente formulata (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., in motiv. § 1), la revoca della misura, istituto che assume valenza sanzionatoria solo eventuale (così Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, cit., § 5) e al di fuori di ogni automatismo. Si è ripetutamente affermato che una singola condotta contraria alla legge (o alle prescrizioni dettate) - ove ne sia apprezzata la gravità, oggettiva e soggettiva (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) può far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma e senza alcun automatismo, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066-01), sempre che ciò derivi dal ragionato esercizio della discrezionalità giudiziale, senza alcun automatismo che giustifichi una pronuncia di inammissibilità (così, ancora, Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, cit., in motiv.).
3. Tutto ciò premesso e ribadito, l'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei suesposti principi, essendosi limitata a tratteggiare in senso ostativo ed (implicitamente) assorbente la personalità dell'istante senza compiere nessun'altra valutazione preliminare, comparativa e complessiva, rilevante agli effetti dell'art. 94 t.u.stup. In disparte la genericità della deduzione difensiva circa l'intervenuto T.S.O che sarebbe alla base della disposta revoca, nel 2018, di altra misura alternativa concessa al ricorrente deduzione, sul punto, non supportata da qualsivoglia allegazione documentale si deve rilevare come la motivazione in ordine alle specifiche condizioni di ammissibilità dell'istanza ex art. 94 cit. sia nella sostanza inesistente, mancando del tutto il preliminare vaglio di ammissibilità della domanda di affidamento in prova terapeutico (nel senso che costituisce causa di inammissibilità, che può essere dichiarata de plano dal Presidente del Tribunale di
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sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza la procedura accertativa di essa e l'idoneità del programma concordato, cfr. Sez. 1, n. 43852 del 18/09/2019, Stazzone, non mass. in motiv. § 1; Sez. 1, n. 45608 del 14/12/2010, Collura, Rv. 249176-01). Inoltre, la motivazione del rigetto del Tribunale di sorveglianza di Napoli prescinde del tutto dalla verifica giudiziale della sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l'accesso (ovvero per il diniego) alla misura alternativa richiesta nelle forme dell'art. 94 t.u.stup. Questa Corte non ignora l'indirizzo di legittimità minoritario - secondo il quale l'affidamento in prova per fini terapeutici è volto, comunque, anche a garantire la prevenzione dei reati, cosa che ne impedisce la concessione al condannato tossicodipendente che sia ritenuto attualmente pericoloso (l'attuazione del prescritto programma terapeutico, infatti, postula la collaborazione del soggetto interessato, che deve reputarsi in radice inesistente, laddove il soggetto venga reputato pericoloso: cfr. da ultimo Sez. 1, n. 3340 del 03/10/2025, F., non mass. in motiv.; in precedenza, v. Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665-01; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151-01, la quale ha chiarito come sia necessario che attraverso gli esiti dell'osservazione della personalità del condannato emerga che un processo critico, volto alla resipiscenza, sia stato almeno avviato). Nondimeno questo Collegio reputa maggiormente aderente alla surrichiamata ratio rieducativo-terapeutica dell'istituto dell'affidamento in caso particolari ex art. 94 t.u.stup. l'indirizzo maggioritario che, in presenza delle pre-condizioni (oggettiva e soggettiva) sopra richiamate, impone al Tribunale di sorveglianza di svolgere quella complessa (e complessiva) valutazione relativa al probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l'art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure con organismi privati, tenuto conto (anche) della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158-01; Sez. 1, n. 33343 del 4/4/2001, Di Pasqua, Rv. 220029-01). A questa stregua, non può ritenersi sufficiente, ai fini del giudizio di non meritevolezza in ordine al conseguimento della misura alternativa terapeutica ex art. 94 t.u.stup. il mero riferimento peraltro, nella specie, molto stringato in parte motiva alla spiccata caratura criminale dell'istante, alla sua contiguità a
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clan mallardo
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e alla
Vrevoca, peraltro risalente (avvenuta nell'anno 2018) di una misura alternativa (non meglio specificata), giacché quello della pericolosità sociale del condannato costituisce, giustappunto, solo uno dei parametri da considerare. Difatti, tenuto conto della struttura della misura alternativa de qua, l'elemento sul quale il Tribunale di sorveglianza deve fondare la propria prognosi (positiva o negativa) per l'accesso (o per il diniego) dell'affidamento cd. terapeutico, oltre a considerare nella complessiva valutazione degli interessi contrapposti - il profilo di pericolosità sociale dell'istante, deve prendere le mosse dalla idoneità (o inidoneità) del proposto programma di recupero, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e, quindi, la pericolosità del soggetto istante che da essa si assume derivare (nel senso che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione cfr. Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214-01; Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., in motiv. § 1).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi di diritto sopra puntualizzati.
5. Esigenze di tutela dell'interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongono l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Cosi è deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore B Aldo Natalin
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Il Presidente LI Casa
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelaria oggi IL FUNZIONARIO DUGIZIARIO Roma 13 MAR 2926 IL FUNZIONARIO DIZIARIO