Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato, ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza al momento del fatto non potesse desumersi da una relazione del SERT attestante la ripresa dei contatti con il servizio dopo l'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2017, n. 27575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27575 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
445-92 27575-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2017 Presidente - Sent. n. sez.858/17 PATRIZIA PICCIALLI UGO BELLINI REGISTRO GENERALE GABRIELLA CAPPELLO N.10329/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO PEZZELLA ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
tette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO The ho chiesto dichiararsi inammissible il ricorso 土 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/10/2016 il Gip di Sondrio, convalidato l'arresto, applicava a SI FR, sulla richiesta del PM della custodia in carcere, la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 73 commi 1 e 4 DPR 309/90 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamente anche a scopo di spaccio a terzi, hashish e marijuana per una quantità complessiva di grammi 210 circa di hashish e di grammi 45 circa di marijuana, contenenti principio attivo da determi- nare, che custodiva nell'appartamento di proprietà della compagna CC Mo- nica e presso la sua casa di residenza, in particolare: presso l'abitazione della CC deteneva: - un ovulo di grammi 10,80 di hashish occultato nel manico del mocio per pavimenti;
una piccola porzione del peso di grammi 1,20 di hashish - contenuta in un vasetto di vetro;
presso la sua casa di residenza deteneva: - sette ovuli di hashish del peso complessivo di grammi 67,50 occultati nel manico del mocio da pavimenti;
un panetto di hashish del peso di grammi 101 occultato - dietro la cornice di un quadro presente in cucina;
-un panetto di hashish del peso di grammi 24,40 occultato nel telaio della porta a scrigno locale bagno;
- quattro porzioni di hashish del peso complessivo di grammi 3,60 occultate all'interno di un vasetto di vetro posto all'interno del pensile della cucina;
- quattro confezioni di cellophane del peso complessivo di grammi 44,80 di marijuana occultate all'in- terno di una bottiglietta di plastica. Accertato in Morbegno il 7/10/2016. Con la recidiva reiterata generica e specifica ex art. 99 comma 4 seconda parte c.p. Il Gip, ritenuto di escludere la lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell'art 73 DPR 309/90, desumeva i gravi indizi dal verbale di arresto in flagranza e dalla ammissione dell'indagato. Riteneva sussistere il pericolo di recidiva speci- fica tenuto conto della modalità del fatto, della non disprezzabile quantità di stu- pefacente, dello stato di disoccupazione del SI e stimava congrua la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza in quanto la limitata estensione del territorio di Morbegno era sufficiente a interrompere o quantomeno ridurre forte- mente i contatti con i fornitori di droga ed avrebbe consentito un agevole controllo dei movimenti del SI oltre a favorire la frequentazione al Sert.
2. Proponeva appello ex art. 310 cod. proc. pen. il PM, chiedendo la riforma della ordinanza e l'applicazione della custodia in carcere sulla base dei seguenti motivi:
1. nella incolpazione era stato inserito erroneamente il riferimento al quinto comma, ipotesi che il Gip aveva escluso;
2. la decisione del Gip era contraddittoria in relazione a quanto sostenuto con riguardo al pericolo di reiterazione;
3. SI era plurirecidivo anche per spaccio di stupefacenti, aveva in corso un processo analogo nel cui ambito era stato applicato l'obbligo di dimora che, evidentemente, 2 non aveva avuto alcun effetto deterrente;
4. il certificato della ASL di Sondrio prodotto dalla difesa nell'udienza di convalida era risalente e privo della data di sottoscrizione;
5. la misura applicata non gli avrebbe impedito di avere contatti con i fornitori. Il Tribunale di Milano in data 2/11/2016 accoglieva l'appello del PM e, in riforma dell'ordinanza impugnata applicava al SI la misura della custodia cau- telare in carcere, la cui esecuzione, come per legge, veniva sospesa fino a quando la decisione non fosse divenuta definitiva.
3. Ricorre SI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo si lamenta violazione di legge con particolare riferi- mento agli articoli 89 primo comma del d.p.r. 309 del 1990 e dall'articolo 275 cod. proc. pen. In particolare, ci si duole che il tribunale, a differenza del gip, non abbia tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell'odierno ricorrente, della sua fre- quentazione del SERT, omettendo così di comparare le esigenze cautelari sociali con le esigenze soggettive connesse nella fattispecie alla dipendenza patologica. Viene evidenziato e documentato in ricorso, attraverso apposita certifica- zione del SERT esplicativa di quella già prodotta all'udienza di convalida, come la storia personale del tossicodipendente cronicizzato non possa praticamente mai, salvo approcci visionari, catalogarsi come un percorso armonico e di costanza. Si sottolinea, ancora, come, rispetto ai precedenti degli ultimi anni per spac- cio, il SI abbia già scontato una parte di pena agli arresti domiciliari mentre per la restante parte, già all'epoca della convalida, era in attesa di iniziare i lavori di pubblica utilità presso il Comune di Morbegno. Viene contestato che esistessero delle esigenze cautelari di eccezionale rile- vanza tali da giustificare l'applicazione della misura carceraria in deroga al disposto di cui all'89 d.p.r. 309 del 1990. Con un secondo motivo si censura, poi, la decisione del tribunale del riesame milanese sotto il profilo del vizio motivazionale sempre in relazione all'omessa va- lutazione dello stato soggettivo del SI come idoneo a supportare l'applicazione dell'articolo 89 d.p.r. 309/90, che prevede l'applicazione di misure non custodiali al tossicodipendente che sia tale che abbia in corso un programma con le strutture di recupero. Con riferimento alla ritenuta insufficienza della misura degli arresti domici- liari ci si duole che il tribunale del riesame adduca elementi fattuali che sarebbero 3 manifestamente illogici, laddove si afferma che egli avrebbe la possibilità di reci- divare anche dal luogo degli arresti mediante contatti con l'ambiente dello spaccio attuabili anche con strumenti di comunicazione facilmente reperibili. Viene ricordato in proposito che all'odierno ricorrente non è mai stata conte- stata alcuna attività di spaccio avvenuta all'interno dell'abitazione, nè risultano episodi di consegna a domicilio da parte dei suoi fornitori. E anche gli altri argo- menti addotti a sostegno della ritenuta non concedibilità degli arresti domiciliari (inaffidabilità e ritrovamento del bilancino a casa) avrebbero carattere neutro il generico e sarebbero palesemente insufficienti a negare di per se stessi l'applica- bilità in concreto della misura. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Il ricorrente lamenta che il tribunale del riesame, a differenza del GIP non abbia tenuto nel giusto conto la circostanza che il SI sia un soggetto tossi- codipendente seguito dal SERT di Morbegno e che quindi per lui trovasse applica- zione la norma di cui all'art. 89 Dpr. 309/90 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeu- tici) nel testo oggi vigente come modificato dall'articolo 4-sexies del DL 272/05, convertito dalla legge 49/2006, norma secondo cui: "1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di ecce- zionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldi- pendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice sta- bilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipen- dente prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipen- denti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revo- cata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La re- voca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto 4 ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale.
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6". La doglianza è infondata. Va evidenziato, in primo luogo, che ha ragione il tribunale milanese nel ritenere non provata la circostanza che il SI, al momento, possa dirsi soggetto che "abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti" come richiede la norma invocata. Nel provvedimento impugnato si dava atto, infatti, che la certificazione del SERT prodotta in quella sede era priva di data. Ma anche la relazione a firma del responsabile del SERT di Morbegno del 23 febbraio 2017, prodotta in questa sede, lungi dallo smentire l'affermazione operata dal giudice del gravame cautelare in ordine alla circostanza della mancata prova che al momento del fatto il SI fosse soggetto che aveva in corso un programma di recupero dalla tossicodipendenza, la conferma. La relazione in questione dà conto, infatti, che l'odierno ricorrente è sog- getto conosciuto sin dal 2006 per problematiche relative alla polidipendenza da stupefacenti, ma segnala anche che nel 2016 lo stesso ha interrotto, a maggio, la valutazione iniziata a gennaio e ha ripreso i contatti con il SERT solo il 12 ottobre, cioè successivamente alla data in cui è stato arrestato per spaccio. Peraltro viene evidenziato che anche i controlli successivi hanno visto le mancate presenze del SI alle date del 19/12/2016 e del 19/1/2017. Basterebbe già questo a ricondurre la valutazione del tribunale milanese nell'ambito di quella che è una normale valutazione di adeguatezza delle esigenze cautelari.
3. L'articolo 89 del Dpr 309/1990, come si diceva, richiede l'attualità della partecipazione al programma di recupero e lo attesta chiaramente anche il dispo- sto del terzo comma comma, ove si fa riferimento a chi ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione dello stesso. Si tratta, infatti, di una norma che non ha voluto intro- durre uno stato di favore in relazione alle misure cautelari per tutti i tossicodipen- 5 denti e nessun provvedimento mette mai in discussione che il SI lo sia, ricor- dandosi peraltro del provvedimento impugnato che all'atto dell'arresto lo stesso stava fumando dell'hashish piuttosto prevedere delle modalità di cautela che - favoriscano quegli imputati tossicodipendenti che manifestino in maniera concreta la propria volontà di cominciare un percorso di recupero. Questa Corte ha condivisibilmente affermato e va qui ribadito- che, in tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il pro- gramma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trat- tandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, co- munque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza (così questa Sez. 4, n. 39530 del 14/7/2016, Bevilacqua ed altri, Rv. 267899, che, in applicazione di tale princi- pio ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza non potesse desumersi dalla relazione di un consulente privato, relativa alla ripetuta assunzione di cocaina, né dalla certificazione del SERT recante la diagnosi di abuso di tale sostanza;
conf. Sez. 4, n. 38040 del 27/6/2012, Ca- puzzi, Rv. 254366).
4. Il tribunale milanese, in ogni caso, offre una motivazione logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità anche in ordine alle specifiche esigenze cautelari del SI che tengono conto del suo stato di tossicodipendente da un lato, ma, dall'altro, del suo profilo criminale e delle pregresse esperienze in cui misure meno affettive del carcere si sono rivelate evidentemente inidonee. L'ordinanza oggi impugnata del Tribunale di Milano si colloca in tal senso nell'alveo del costante dictum della giurisprudenza di questa Suprema Corte che in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coer- citive (Sez. 6, n. 17313 del 20/4/2011, Cardoni, Rv. 250060; conf. Sez. 1, n. 45011 del 26/9/2003, Villani, Rv. 227304). In altra pronuncia è stato condivisibilmente sottolineato che in tema di cri- teri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale;
e questo ancorché la previ- sione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli di- mostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività crimi- nosa è la permanenza in carcere (sez. 5, n. 9494 del 19.10.2005 dep. il 17.3.2006, Pannone, rv. 233884). Il provvedimento impugnato con articolata e logica decisione dà conto di accogliere l'appello cautelare del PM sulle seguenti considerazioni:
1. che il grave quadro indiziario emerge a chiare lettere dal verbale di arresto in flagranza da cui si evince quanto riportato nella incolpazione (con la precisazione che il quantitativo di grammi 3,60 era stato rinvenuto nella abitazione della CC e quello di grammi 1,20 in quella del SI);
2. che non ricorre l'ipotesi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 (espressamente escluso dal Gip ed erroneamente riportato nella incolpazione della ordinanza impugnata) per via del quantitativo e della di- versificazione delle sostanze;
3. che pare indubbia la finalità di spaccio considerati la pluralità di sostanze, il quantitativo, la suddivisione, l'occultamento in due abi- tazioni, la presenza di un bilancino per la pesatura;
4. che il pericolo di reiterazione di reati anologhi emerge: a. dal fatto che il SI è disoccupato, ha problematiche di tossicodipendenza sin dal 2006, problematiche ancora attuali se si considera che al momento dell'arresto - così come emerge dal relativo verbale - stava fu- mando hashish, è dunque del tutto verosimile che per soddisfare i bisogni legati al consumo di stupefacente spacci;
b. che è plurirecidivo, in quanto dal certificato del casellario emerge che ha riportato tre condanne per stupefacenti oltre ad altre per armi, reati contro il patrimonio, evasione, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale per tre anni;
c. che è stato sottoposto con ordinanza del 24/12/15 all'ob- bligo di dimora nel Comune di residenza in relazione alla detenzione a fini di spac- cio di grammi 309,44 di hashish e di resistenza (arresto in flagranza il 22/12/15), ma che le pregresse recenti esperienze giudiziarie non hanno evidentemente avuto alcun effetto deterrente;
d. che la misura applicata si palesa del tutto insufficiente ad arginare il pericolo di recidiva specifica, in quanto consente libertà di movi- 7 mento e di avere contatti con fornitori e clienti che ben potrebbero, qualora dimo- ranti in altri contesti territoriali, raggiungere SI a Morbegno;
e. che, parimenti, misure non detentive anche se applicate cumulativamente non impedirebbero a SI di proseguire nel commercio di stupefacenti in quanto l'indagato è persona del tutto inaffidabile se si considerano i plurimi e gravi precedenti e la condanna per evasione. Il tribunale milanese, esclusa una condanna a pena non superiore a tre anni per via della entità del quantitativo detenuto e dell'aumento per la contestata re- cidiva, motiva in ordine al fatto che la misura degli arresti domiciliari appare ina- deguata in considerazione della inaffidabilità del SI, riconducibile evidentemente anche al suo precedente per evasione, ma anche al ritrovamento dello stupefa- cente e del bilancino proprio nei due domicili dell'odierno ricorrente, con la possi- bilità di recidivare anche dal luogo degli arresti mediante contatti con l'ambiente dello spaccio attuabili anche con strumenti di comunicazione facilmente reperibili (donde l'inutilità dei dispositivi di controllo che si limitano a segnalare l'allontana- mento dal perimetro degli arresti).
5. A ben vedere, dunque, il provvedimento impugnato, quand'anche come detto in precedenza non ve ne fosse bisogno, offre un'articolata motivazione in termini di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che consentirebbe in ogni caso di ritenere non applicabile l'art. 89 del Dpr 309/90. Questa Corte ha infatti affermato che in tema di reati concernenti gli stu- pefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mante- nimento della misura custodiale carceraria pur in presenza delle condizioni consi- derate dall'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Sez. 3, n. 27075 del 19.3.2014, Gueli, Rv. 259649, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione dei precedenti penali specifici, della re- cidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e del possesso di gr. 160 di cocaina;
Sez. 6, n. 18969 del 17/1/2013, Gulotta, Rv. 255123). In altri termini, il quadro rappresentato nel provvedimento impugnato, a fronte di un soggetto gravato peraltro da un precedente per evasione, si identifica in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consi- stenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (cfr. Sez. 6, n. 10329 del 23/1/2008, Reale Rv. 238928 relativa ad un caso in cui 8 sono state ravvisate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei gravi prece- denti penali dell'imputato, nel dato ponderale - kg 30 di hashish - della sostanza stupefacente detenuta ed importata, e nella sua qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione di cui all'art. 92 Disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame perché provveda a quanto stabi- lito dall'art. 92 Disp. att. c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma il 10 maggio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Patrizia Picciali Vincenzo Pezzella Depositata in Cancelleria 1 GIU, 2017 Oggi. Il Funzionano Giudiziario Z S A O I S CHOO Patria Ciorra 9