Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
È causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova terapeutico, che può essere dichiarata "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza, la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa di essa e l'idoneità del programma concordato.
Commentario • 1
- 1. Art. 71-sexieshttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2010, n. 45608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45608 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 14/12/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania Consigliere N. 3020
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita rel. Consigliere N. 1883/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IO N. IL *26/09/1974*;
avverso l?ordinanza n. 698/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 08/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D?ANGELO G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano l?8 aprile 2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia dichiarava inammissibile l?istanza di affidamento in prova terapeutico, avanzata da LU IO ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, per omessa allegazione alla domanda della certificazione attestante l?idoneita?, ai fini del recupero del condannato, del programma terapeutico concordato, cosi? come previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, art. 94 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 undecies.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente LU\, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all?omessa fissazione dell?udienza camerale.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non e? fondato.
1. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall?art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale e?
costituito dalle forme dell?udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell?art. 678 c.p.p., comma 1, e dell?art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilita? dell?istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, e? adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta gia? rigettata.
Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l?emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilita? de plano, ai sensi dell?art. 666 c.p.p., comma 2, e? ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra gia?
rigettata o risulti manifestamente infondata per l?inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresi? chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. 1^, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).
2. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilita? e? stato emesso nel rispetto delle condizioni di legge.
L?art. 94, comma 1, cosi? come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4-undecies, comma 1, lett. a) convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n, 49, prevede che alla domanda di affidamento in prova terapeutico sia allegata, a pena di inammissibilita?, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata per l?attivita? di diagnosi (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 116, comma 2, lett. a) attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertati va di essa, l?andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita? ai fini del recupero del condannato.
La mancata o incompleta allegazione alla domanda della predetta certificazione e? causa di inammissibilita? della stessa che ben puo?
essere dichiarata, senza previa instaurazione del contraddittorio fra le parti, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza. Una conclusione del genere e? suffragata, oltre che dall?interpretazione letterale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 2, cosi? come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 ? undecies, comma 1, lett. a) convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, anche dalla lettura logico - sistematica della disposizione in esame che regola una gradualita?
nello sviluppo della procedura. Soltanto il superamento del vaglio di ammissibilita? formale dell?istanza, consente il passaggio alla fase successiva nel corso della quale il Tribunale e? chiamato a valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per l?accoglimento della domanda e il grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione anche ricorrendo all?eventuale esercizio di poteri officiosi volti agli opportuni chiarimenti, approfondimenti, accertamenti anche in relazione alla documentazione acquisita (art. 94, comma 3).
Questa articolazione bifasica della procedura appare coerente con le finalita? perseguite dal legislatore, che ha voluto riservare i poteri istruttori affidati al giudice alle sole ipotesi in cui lo stesso non si trovi nelle condizioni di esperire la cognizione nei termini imposti dalla norma (Sez. 1^, 18 novembre 2008, n. 44414). Alla luce di questi principi, correttamente, nel caso di specie, il presidente del Tribunale di sorveglianza, con provvedimento emesso de plano, ha ritenuto inammissibile la domanda di affidamento terapeutico, non corredata della certificazione concernente la procedura di accertamento dello stato di tossicodipendenza e l?idoneita? del programma.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010