Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza non potesse desumersi dalla relazione di un consulente privato, relativa alla ripetuta assunzione di cocaina, nè dalla certificazione del SERT recante la diagnosi di abuso di tale sostanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 39530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39530 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
Art-94 39 5 30/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da CO Marco LA - Presidente - Sent. n. 254/2016 Patrizia PICCIALLI CC 14/07/2016 Ugo BELLINI R.G.N. 20716/2016 Antonio ON TANGA - Relatore - Daniele CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. UA ON, nato a [...] il [...];
2. OR ES, nato a [...] il [...];
3. OR IO, nato a [...] il [...];
4. RE NO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza n. 860/2016 r.g.libertà del 06/04/2016, del Tribunale del Riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio ON Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le richieste del difensore di EV ON, avv. Alessandro de Federicis, del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udite le richieste del difensore di EV ON, RI ES e EP NO, avv. Angelo Staniscia, del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo e l'accoglimento dei motivi del ricorso;
Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. m udite le richieste del difensore di RI IO, avv. Cristina Terribile, del Foro di RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza n. 860/2016 r.g.libertà del 06/04/2016, il Tribunale del Riesame di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza - n.11372/16 del 10/11/2015- della Terza Sezione della Corte di Cassazione, confermava l'ordinanza emessa il 25/06/2015 con cui il GIP del Tribunale di Roma aveva disposto la misura della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di EV ON, RI ES, RI IO, EP NO per violazione della normativa di cui al D.P.R. 309/1990 e per delitti di estorsione.
2. Avverso tale ordinanza, propongono ricorso per cassazione EV ON, RI ES, RI IO, EP NO, a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.): EV ON con ricorso proposto a mezzo dell'avv. Angelo Staniscia: I) erronea applicazione della legge penale nella specie delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 275-bis c.p.p., come modificate dalla L. 47/2015; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e). Deduce che il Tribunale del riesame, in totale dispregio della sentenza di annullamento della Corte di legittimità, ha fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali del ricorrente (lo stesso non annovera precedenti per reati connessi agli stupefacenti), ignorando, in realtà, come non si possa far riferimento esclusivo ai certificati penali del EV onde ritenere il pericolo imminente della ricaduta nel reato. Analogamente, nell'ordinanza impugnata si è omesso di spiegare in che modo sarebbe stata possibile la reiterazione in concreto del reato con applicazione di una misura gradata, quale con riferimento a EV ON, la collocazione in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione ove conviveva con la compagna e le figlie minori;
EV ON con il ricorso proposto a mezzo dell'avv. Alessandro De Federicis: II) nullità dell' impugnata ordinanza ex art. 606, lett. e), c.p.p. per illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del EV nonché alla adeguatezza della misura cautelare applicata, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.. Deduce che il Tribunale del riesame, di fatto, ha equivocato tra il carattere della concretezza e и quello dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Afferma che la modifica ги legislativa di cui alla L. 16 Aprile 2015 n. 47 ha imposto al giudice il dovere di valutare non solo l'esistenza del requisito della concretezza del pericolo di 2 reiterazione del reato ma anche di quello dell'attualità dello stesso e tale giudizio non può essere eluso come ha fatto il Tribunale del riesame di Roma nell' ordinanza impugnata attraverso una motivazione apparente e come tale inesistente;
RI ES con il ricorso proposto a mezzo dell'avv. Angelo Staniscia: III) erronea applicazione della legge penale nella specie delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 275-bis c.p.p., come modificate dalla L. 47/2015; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e). Deduce che il Tribunale del riesame, in totale dispregio della sentenza di annullamento della Corte di legittimità, ha fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali del ricorrente, ignorando, in realtà, che sono relativi a fatti ormai lontani nel tempo e, pertanto, non indicativi della sicura possibilità di ricaduta nel reato da parte del RI. Analogamente, nell'ordinanza impugnata si è omesso di spiegare in che modo sarebbe stata possibile la reiterazione in concreto del reato con applicazione di una misura gradata, quale con riferimento a RI ES, la collocazione in comunità terapeutica, alla luce del riconosciuto status di tossicodipendente dello stesso;
RI IO con il ricorso datato 19/04/2016 e proposto a mezzo dell'avv. Cristina Terribile: IV) mancanza, contraddittorietà ° manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza o erronea applicazione della Legge penale in relazione all'art 275, comma 3-bis, c.p.p.. Deduce che il Tribunale del Riesame non fa alcun riferimento all'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, pericolo tra l'altro inesistente per il RI IO, in quanto incensurato. Afferma che il Tribunale del Riesame nel confermare la misura della custodia cautelare in carcere omette di motivare ed indicare le specifiche ragioni per cui si ritiene inidonea, nel caso concreto, anche la misura degli arresti domiciliari con le procedura di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, c.p.p., così come prescritto dall'art. 275, comma 3-bis, c.p.p.; RI IO con il ricorso datato 21/04/2016 e proposto a mezzo dell'avv. Cristina Terribile: v) mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della motivazione;
inosservanza o erronea applicazione della Legge penale in relazione all'art 275, comma 3-bis, c.p.p.. Deduce quanto già affermato con il motivo sub же IV); EP NO con il ricorso proposto a mezzo dell'avv. Angelo Staniscia: VI) erronea applicazione della legge penale nella specie delle disposizioni di cui agli artt. 274, 275, 275-bis c.p.p., come modificate dalla L. 3 47/2015; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e). Deduce che il Tribunale del riesame, in totale dispregio della sentenza di annullamento della Corte di legittimità, ha fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali del ricorrente, ignorando, in realtà, che sono relativi a fatti assai modesti, pertanto, non indicativi della sicura e imminente possibilità di ricaduta nel reato da parte del EP (i precedenti più recenti sono relativi a fatti riconducibili al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e inevitabilmente connessi allo status di tossicodipendente del EP). Analogamente, nell'ordinanza impugnata si è omesso di spiegare in che modo sarebbe stata possibile la reiterazione in concreto del reato con applicazione di una misura gradata, quale la collocazione in comunità terapeutica, alla luce del riconosciuto status di tossicodipendente del ricorrente.
2.1. Con memoria depositata il 18/06/2016, l'avv. Staniscia, nell'interesse di EV ON, RI ES e EP NO, ha ribadito i motivi dei relativi ricorsi ed ha citato, a supporto, la sentenza n.22233 del 26/04/2016 della 4 Sez. di questa Corte Suprema.
2.2. Con memoria depositata il 27/06/2016, l'avv. Terribile, nell'interesse di RI IO, ha ribadito i motivi del relativo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi vanno trattati congiuntamente poiché logicamente e sostanzialmente avvinti.
4. Occorre, innanzitutto, osservare che la Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n.11372/16 del 10/11/2015, in accoglimento del ricorso della difesa, aveva annullato con rinvio l'ordinanza di riesame limitatamente alle esigenze cautelari, per avere il Tribunale sostanzialmente omesso di motivare in ordine al profilo concernente l'attualità delle esigenze cautelari, avendola genericamente desunta dal pregresso comportamento degli indagati, con ciò attribuendo a tale elemento duplice valenza sintomatica, tanto sul piano dei gravi indizi che delle esigenze cautelari. ши 5. Va, perciò, premesso che questa Corte di legittimità ha, già più volte, affermato che -a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 274 lett. c) c.p.p.- per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche "attuale", non è più sufficiente ritenere -con certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere ove se 4 ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente. Ne consegue che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: «se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta ad indagini reitererà il delitto», ma dovrà seguire la diversa seguente impostazione: «siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta ad indagini tornerà a delinquere» (cfr. proprio sez. 3, n.11372 del 10/11/2015 e, da ultimo, sez. 4, n.22233 del 26/04/2016; più recentemente sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016).
5.1. In altri termini, concretezza ed attualità del pericolo di reiteratio criminis devono essere desunti da «specifiche modalità e circostanze del fatto>> e dalla personalità» dell'imputato da desumersi «da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali» escludendo, pertanto, che le situazioni di pericolo possano essere ricavate esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede: devesi, in sintesi, evitare che la valutazione degli indizi cautelari venga utilizzata, oltre che per accertare la sussistenza del fumus commissi delicti, anche per la valutazione delle esigenze cautelari per le quali è necessaria una autonoma e specifica motivazione riportando l'addebito provvisorio cautelare nella funzione di mero precedente logico e storico.
5.2. Nell'attuale quadro normativo, invero, può già rilevarsi l'utilizzo congiunto dei termini "pericolo" e "attuale" nell'ambito del diritto penale sostanziale. Più precisamente nell'art. 52 c.p., si rinviene il binomio pericolo attuale>>, per tale intendendosi quello che può (o, se la reazione è “pubblica" in funzione specialpreventiva, deve) essere "tempestivamente neutralizzato" poiché "imminente o persistente o incombente" (cfr. sez. 1, n. 47177 del 22 ottobre 2015).
5.3. Non è ultroneo, infine, rammentare che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, гии ivi compreso l'apprezzamento delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento;
requisiti, questi, sussistenti nella specie (sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, rv 201840).
5.4. Si aggiunga che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione -come nel caso che occupa- esista, sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
6. Ciò premesso, si osserva:
6.1. Quanto al EV ON, il Giudice del riesame ha adempiuto al dictum della Corte regolatrice, valorizzando le "specifiche modalità e circostanze del fatto” da cui ha tratto «la spregiudicatezza e la determinazione criminosa dell'imputato, il quale ha mostrato non solo di essere pienamente inserito nel mercato dello spaccio...ma anche di avere la disponibilità di armi da fuoco», la "personalità" del ricorrente desunta, oltre che dai precedenti e dalle pendenze a suo carico (il EV è pregiudicato per lesioni personali e furto, gravato da pendenze per lesioni personali del 2008 e del 2011, violenza privata del 2011, stupefacenti del 18/07/2012, sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere in data 02/05/2014 per detenzione/porto/ricettazione di un fucile a canne mozze, detenzione di varie munizioni, detenzione a fine di spaccio di cocaina, estorsione), dalle numerose conversazioni captate da cui emerge che lo stesso controlla una piazza di spaccio, avvalendosi di pusher ed, essendo pugile, fa ricorso alla violenza per far pagare le partite di droga ai cessionari>> ma soprattutto dalla disponibilità di armi da fuoco (la pistola Glock del capo 26 dell'imputazione utilizzata il 22/02/2014 nel tentato omicidio;
l'arma con cui il m 14/04/2014 ha esploso alcuni colpi di pistola), armi con cui egli è evidentemente solito girare in strada e che «non esita ad utilizzare, come avvenuto in occasione della lite con la vittima del tentato omicidio sub capo 25 dell'imputazione (vittima che ha prima attinto con una bottiglia per poi inseguirla, arma in pugno, e scaricarle addosso, a suo stesso dire, tre colpi di pistola ad altezza d'uomo, ampiamente rivelatori della sua inequivocabile volontà omicida) e come avvenuto dopo due mesi nell'ambito di contrasti verosimilmente sorti nell'ambito dell'attività di spaccio in Largo Mengaroni. A completare il quadro della personalità dell'indagato, si aggiunga l'episodio sub 34 dell'accoltellamento e del pestaggio di PO AN (ritenuto colpevole di avere aggredito il patrigno di EV), avvenuto il 16/04/2014 e dunque dopo appena due giorni dall'esplosione di colpi di arma da fuoco in piazza Mengaroni, ad ulteriore dimostrazione della consuetudine dell'imputato con l'uso delle armi, alle quali ricorre per imporsi nel commercio dello stupefacente o per risolvere liti di strada (sempreché il tentato omicidio dell'Ahmed sia scaturito da una semplice lite di strada) o faide di quartiere». Tutti elementi, questi, idonei a ritenere (come ineccepibilmente e diffusamente osservato dal Giudice del riesame -v. pagg. 2,3, 4 e 5 dell'ordinanza impugnata-, il quale ha pure sottolineato che nessuna delle armi di cui alle imputazioni ed alle captazioni è stata rinvenuta e, quindi, sottratta al possibile utilizzo da parte dell'imputato) imminente, persistente e incombente il pericolo di reiterazione criminosa con conseguente necessità di neutralizzazione possibile solo ed esclusivamente mediante la misura carceraria.
6.2. Anche per quanto riguarda RI ES il Giudice del riesame ha adempiuto al dictum della Corte regolatrice, valorizzando le "specifiche modalità e circostanze del fatto" da cui ha tratto l'elevata pericolosità del RI, il quale ha mostrato forte intraprendenza e determinazione criminosa nell'avviamento di un proprio mercato di spaccio (nel quale, come si evince dalle intercettazioni, vanta radicate conoscenze con altri spacciatori di livello) e ancor maggiore spregiudicatezza nel "gestire" numerose armi da fuoco quali la Beretta sequestrata in via dei Castani, la pistola Glock utilizzata nel tentato omicidio sub 25 dell'imputazione, la pistola ceduta a AN (capo 31 dell'imputazione), il revolver calibro 38 Olympic con matricola abrasa custodito presso la madre (capo 33 dell'imputazione), «dimostrative del suo inserimento in un ambiente criminale di elevata pericolosità, il cui legame gli ha consentito, nel lasso temporale monitorato (il primo semestre del 2014), di disporre di ben quattro pistole (di cui una poi ceduta)», la "personalità" del ricorrente desunta dai precedenti penali a suo carico (una condanna per porto di arma ex art. 4 del 2010, una condanna della Corte d'Appello di Roma del 7.2.2013 alla pena di anni 4 e mesi tre di reclusione e 160 mila euro di multa per stupefacenti)>> e dalla circostanza che lo stesso, nonostante la detenzione in carcere, abbia ripreso, ии più forte di prima, a gestire l'attività di narcotraffico, in quanto gli р "albanesi...hanno tenuto i miei clienti..." (come da lui spiegato all'interlocutore nella conversazione a f. 20 dell'ordinanza) e dalla circostanza che - diversamente da quanto assume la difesa lo stesso abbia proseguito, con il fratello, a gestire le attività illecite anche dopo l'arresto di EM il 13.5.2014, come dimostrato, ad es., dalla conversazione del 26 maggio (in cui i fratelli discutevano su come monetizzare una partita di droga che avrebbe loro consegnato il Cenolli, detto 7 Tony) e dal sequestro di stupefacente, attrezzatura varia, armi (la pistola calibro 38) e munizioni il 3.6.2014 in occasione dell'arresto del fratello IO». Tutti elementi, questi, idonei a ritenere (come ineccepibilmente e diffusamente osservato dal Giudice del riesame -v. pagg. 6,7, 8 e 9 dell'ordinanza impugnata-, il quale ha pure sottolineato che nessuna delle armi di cui alle imputazioni ed alle captazioni è stata rinvenuta e, quindi, sottratta al possibile utilizzo da parte dell'imputato) imminente, persistente e incombente il pericolo di reiterazione criminosa con conseguente necessità di neutralizzazione possibile solo ed esclusivamente mediante la misura carceraria, non sussistendo neppure le condizioni per l'applicazione dell'art. 89 DPR 309/90, non risultando, dalla documentazione prodotta, che lo stesso sia tossicodipendente (il controllo al SERT del 2.3.2015 sui metaboliti urinari ha dato esito negativo all'uso di sostanze)».
6.3. Medesime, sostanziali, considerazioni valgono per RI IO. Anche per tale imputato il Giudice del riesame ha adempiuto al dictum della Corte regolatrice, valorizzando le "specifiche modalità e circostanze del fatto” da cui ha tratto l'elevata pericolosità «per intraprendenza criminale, lucidità strategica (è lui a ideare l'utilizzo di un appartamento da destinare a piazza di spaccio e ancora lui a suggerire la necessità di locare un box dove appoggiare lo stupefacente), aggressività (come nella vicenda di SP sub 29, che egli stesso minaccia perché restituisca i soldi dello spaccio a EP), solidità dei rapporti nel mondo dello spaccio (in cui opera da tempo, v. conversazione progr. 559 del 15.3.2014 ...), disponibilità di armi da fuoco (esattamente tre, la Beretta di via dei Castani, la pistola ceduta a AN, il revolver calibro 38)».
6.3.1. In ordine alla "personalità" dell'imputato, ad incensurabile parere del Tribunale, si rileva che il RI IO ha, tra l'altro, mostrato una elevata capacità di pianificazione e organizzazione, un'intensa determinazione a conquistare un posto rilevante nel mercato dello spaccio romano, anche evidentemente avvalendosi della efficacia intimidatoria derivante dalla disponibilità di armi, la cui quantità lui stesso ha suggerito di incrementare, armi лис che RI IO suggerisce anche di usare per assassinare eventuali antagonisti, convenendo con il fratello ES sulla bontà del progetto di darsi al commercio di armi (v. intercettazioni a f. 401 e segg. informativa finale).
6.3.2. I surriportati elementi appaiono idonei a ritenere (come ineccepibilmente e diffusamente osservato dal Giudice del riesame -v. pagg. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata-, il quale ha pure sottolineato che nessuna delle armi di cui alle imputazioni ed alle captazioni stata rinvenuta e, quindi, sottratta al possibile utilizzo da parte dell'imputato) imminente, persistente e 8 incombente il pericolo di reiterazione criminosa con conseguente necessità di neutralizzazione possibile solo ed esclusivamente mediante la misura carceraria, non sussistendo neppure «le condizioni per l'applicazione dell'art. 89 DPR 309/90, non risultando dalla documentazione prodotta (una relazione di un consulente di fiducia) che lo stesso sia tossicodipendente (ma solo che egli ha ripetutamente assunto cocaina)».
6.4. Quanto al EP NO, il Giudice del riesame ha, anche per la sua posizione, adempiuto al dictum della Corte regolatrice, valorizzando le "specifiche modalità e circostanze del fatto” che descrivono il ricorrente come soggetto professionalmente e da tempo dedito allo spaccio», prima autonomamente e poi come sodale dell'associazione (contestatagli) che anch'egli ha contribuito ad organizzare e finanziare;
non restio a fare ricorso a condotte minacciose e violente per ottenere il pagamento del corrispettivo dello spaccio.
6.4.1. In ordine alla "personalità" dell'imputato, ad incensurabile parere del Tribunale, si rileva che il EP appare indifferente alla restrizione domiciliare in cui si trovava a dicembre 2013 (ha scontato due anni e sei mesi di reclusione da gennaio 2012 a febbraio 2014 per un cumulo di due condanne per stupefacenti), «risultando che egli si recava a casa dello SP approfittando delle autorizzazioni rilasciategli dall'A.G. per motivi familiari»; determinato a fare uso delle armi da fuoco di cui dispone per esigenze correlate all'attività di spaccio (come la Beretta di via dei Castani, che egli stesso suggerisce di lasciare in via dei Castani a EM Manolo) e ad incrementarne il numero;
disposto ad uccidere in caso di contrasti ritenendo il semplice ferimento più rischioso per la possibilità di denunce o peggio di vendette (v. captazione progr. 1721 del 3.5.2014); in rapporti di conoscenza con falsari;
gravato da pregiudizi penali per furto del 2006, per stupefacenti del 2007 e ancora per stupefacenti del gennaio 2012, dichiarato sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per anni due con decreto del Tribunale di Roma in data 15/02/2016, definitivo il 04/03/2016. 6.4.2. I surriportati elementi appaiono idonei a ritenere (come ineccepibilmente e diffusamente osservato dal Giudice del riesame -v. pagg. 10, 11 e 12 dell'ordinanza impugnata-, il quale ha pure sottolineato che il EP fa uso di cocaina tanto da essere giudicato inaffidabile dai suoi stessi sodali, il che concorre a rendere attuale il pericolo di una ripresa dell'attività delittuosa per рии fare fronte all'esigenza di consumo di stupefacente) imminente, persistente e incombente il pericolo di reiterazione criminosa con conseguente necessità di neutralizzazione possibile solo ed esclusivamente mediante la misura carceraria, non sussistendo neppure «le condizioni per l'applicazione dell'art. 89 DPR 309/90, non risultando, dalla documentazione prodotta, che lo stesso sia tossicodipendente (ma solo, dalla relazione di un consulente di fiducia, che lo stesso ha ripetutamente assunto cocaina;
dalla certificazione del SERT che è effetto da abuso di cocaina, condizione, questa, non assimilabile a quella di tossicodipendenza richiesta dalla norma: v. Cass. 38040 del 27.6.2012 secondo cui In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendente, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale, il quale costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza)».
7. Alla stregua di quanto sopra detto, può ritenersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
8. S'impone, pertanto, il rigetto di tutti i ricorsi cui segue, per legge, la condanna alle spese.
8.1. Va, infine, disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art.94, comma 1-ter, disp. att. del c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art.94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.. Così deciso il 14/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio ON Tanga CO Marco Blaiotta Blaisten 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONA IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabrielle Lamelza