Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 39530
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Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale o continuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte, aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicché l'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale che costituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura custodiale all'imputato ritenendo che il presupposto della sua tossicodipendenza non potesse desumersi dalla relazione di un consulente privato, relativa alla ripetuta assunzione di cocaina, nè dalla certificazione del SERT recante la diagnosi di abuso di tale sostanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2016, n. 39530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39530
    Data del deposito : 14 luglio 2016

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