Sentenza 5 novembre 2018
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale richiesto per ragioni terapeutiche, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è configurabile una condizione di tossicodipendenza in caso di assunzione saltuaria di sostanze stupefacenti, che non dia luogo ad un consumo abituale, o almeno continuativo, idoneo a consolidare la condizione di dipendenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2018, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
Testo completo
00317-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4170/2018 -Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI CC 05/11/2018 STEFANO APRILE " R.G.N. 21363/2018 RAFFAELLO MAGI Motivazione Semplificata ALESSANDRO CENTONZE -Relatore ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NO GR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG li Letta la requisitoria della dott.ssa Marilia Di Nardo sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Catania con ordinanza in data 21/3/2018 rigettava la richiesta presentata nell'interesse di NA NO IA, finalizzata ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento cd. terapeutico. Osservava che era in corso di esecuzione la pena di anni sei mesi dieci di reclusione di cui al cumulo in data 2/10/2017 della Procura generale della Corte d'appello di Catania, cumulo in cui era confluita la condanna di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, con un fine pena al 26/7/2021. Si riteneva esistente una pericolosità attuale desunta dalla gravità del reato in esecuzione che era stato commesso anche dal NA NO IA quale associato al clan PP RR e dalle - informazioni della P.S. (compendiate nella nota del 19-3-2018) da non si poteva of escludere il perdurante collegamento con la criminalità organizzata. Ancora la saltuaria assunzione di sostanza stupefacente escludeva che il richiedente potesse essere ritenuto in condizione di tossicodipendenza e che potesse ottenere una misura come l'affidamento terapeutico invocato.
2. Ricorre per cassazione NA NO IA e deduce quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta che il tribunale di sorveglianza era giunto a formulare un giudizio di pericolosità utilizzando atti non presenti nel fascicolo. Ancora, l'istante non aveva commesso il reato in esecuzione in quanto associato al clan mafioso, non essendo mai stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. D'altro canto non aveva costituito oggetto di valutazione la nota del 30.3.2018 in cui si affermava che l'istante si sottoponeva regolarmente al programma terapeutico stabilito. Ciò a confutazione della ritenuta assunzione saltuaria di stupefacenti, che aveva indotto a ritenere non sussistente la condizione per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
2.2. Con altro e separato motivo si censura la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. In primo luogo si deve osservare che, sul tema sviluppato e relativo alla intervenuta condanna dell'istante come soggetto partecipe del clan di tipo mafioso PP, il ricorso assume dati ed elementi informativi rispetto ai quali non risulta autosufficiente. In proposito non è stata, infatti, allegata né la sentenza in cui si darebbe atto di quanto assunto, né altra documentazione che possa risultare equipollente e fonte certa della relativa base conoscitiva.
3.1.2. Le deduzioni sulla ritenuta pericolosità sociale che risulterebbe ritratta, si afferma, da un'informativa della P.S. del 19/3/2018, non presente nel fascicolo processuale (come da nota di cancelleria allegata agli atti)- sono prive di decisività. Basta qui sottolineare come l'indicata pericolosità personale sia stata, comunque, dedotta dalla gravità del fatto, valutato dal giudice territoriale, e dalla sua commissione in concorso con altri soggetti, anche intranei alla struttura mafiosa "PP". Le ulteriori censure e le deduzioni sull'assenza di una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sul difetto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, risultano al pari prive di supporto documentale e, ancora una volta, di li autosufficienza, non essendo stato allegato al ricorso alcun documento che possa dare conto delle affermazioni anzidette.
3.1.3. L'ultimo aspetto critico che caratterizza il primo motivo di ricorso riguarda la negazione dell'affidamento terapeutico, per la ritenuta mancanza del requisito della tossicodipendenza, accertamento che, per il profilo di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità. In diritto, si deve, poi, osservare che il provvedimento impugnato valorizza, per escludere l'indicato presupposto, la nota del Sert del 12/9/2017 secondo cui il NA risultava assuntore solo "saltuario" di sostanza stupefacente e che era stato preso in carico dal relativo Servizio su sua insistenza. I "drug test" eseguiti risultavano, infatti, costantemente negativi. In questa logica si è anche ritenuta una finalità strumentale della domanda e si è escluso che potesse disarticolare il ragionamento posto a fondamento della decisione il contenuto della ulteriore nota del 30/3/2018 in cui si era affermato che il soggetto, proveniente dalla comunità di Marsala, si sottoponeva con regolarità al programma terapeutico stabilito. Questa Corte ha, invero, chiarito che, ai fini dell'affidamento cd terapeutico, non rileva la distinzione tra stato di tossicodipendenza ed uso abituale o continuativo di stupefacenti, in quanto le due nozioni si inquadrano nella categoria generale dei "disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze", all'interno della quale devono essere distinti per grado: disturbi lievi, moderati e gravi (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016 Cc. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266619). Ciò, tuttavia, non può autorizzare a ritenere che la mera assunzione "saltuaria" di sostanze stupefacenti possa rientrare in una condizione patologica tale da far ipotizzare ex se la sussistenza della situazione clinica legittimante la misura di cui all'art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990. Ciò vale viepiù allorquando la certificazione rilasciata dal Se.R.T., attesti una condizione di semplice uso saltuario senza dare conto né della tossicodipendenza in senso stretto, né almeno di una condizione di abuso di sostanze stupefacenti da intendere e recuperare ad un uso che abbia crismi di abitualità e non di pura assunzione occasionale (per la distinzione, sia pur a fini diversi e in ambito di sostituzione della misura cautelare: Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, Boncaldo, Rv. 273023, in cui si accomunano le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti in quanto espressione di un medesimo "status" patologico). Deve, pertanto, ritenersi che non ricorra condizione di tossicodipendenza, ai fini della concessione della misura dell'affidamento cd. terapeutico, là dove l'assunzione della sostanza avvenga occasionalmente, senza dar luogo a un consumo abituale o almeno continuativo, idoneo a consolidare la relativa condizione di dipendenza.
3.2. Il secondo motivo risulta inammissibile per sua intrinseca genericità. Si duole il ricorrente de! vizio di motivazione non confrontandosi la critica con l'iter logico- giuridico posto a fondamento della decisione e non individuando, la stessa censura di omessa motivazione, il punto relativo all'insussistenza delia condizione di tossicodipendenza, che ha costituito la base fondante della decisione.
3.3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero મ
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 5 novembre 2018. Puhui's losin Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Antonejja, Patrizia Mazzei "Gr. mezze 3