Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 25640
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante che per essi non sia stata proposta querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 25640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25640
    Data del deposito : 21 maggio 2013

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