Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
In tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante che per essi non sia stata proposta querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2013, n. 25640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25640 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1809
Dott. SANTALUCIA IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 44563/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI US N. IL 19/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 789/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO, del 27/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. VIOLA A.P., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 27.6.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno disponeva la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di IZ IU ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 51- ter (da ora in poi Ord. pen.) confermando il provvedimento provvisorio di sospensione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno in data 29,5.2012. Premesso che l'IZ usufruiva della detenzione domiciliare in qualità di collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione (come da ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 12.3.2007), il Tribunale fonda la decisione su due episodi specifici. Il primo risulta avvenuto in data 22 maggio 2012, quando IZ veniva sorpreso dai Carabinieri di Eboli nell'atrio del condominio dove abita l'ex coniuge mentre stava gridando, in evidente stato di ebbrezza. In tale occasione venivano raccolte dichiarazioni -rese dalla ex moglie e dal padre della medesima- che evidenziavano la ricorrenza di simili comportamenti, anche minacciosi. Il secondo episodio si verificava in sede di notifica del provvedimento di sospensione emesso dal Magistrato di Sorveglianza. In tale occasione, come relazionato dai Carabinieri incaricati di eseguire il provvedimento, IZ opponeva resistenza e inveiva contro gli operanti. Da ciò la considerazione della particolare gravità dei comportamenti e della loro incompatibilità con la permanenza della misura della detenzione domiciliare.
2. Ricorre per cassazione IZ IU con unico motivo redatto dal difensore. Si denunzia erronea applicazione della normativa di riferimento e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. In sintesi, si sostiene che il Tribunale di Sorveglianza ha mal valutato le condotte poste in essere dal detenuto ammesso al beneficio, posto che non sarebbero state realizzate "specifiche condotte trasgressive". In particolare non risulterebbe valorizzata la dichiarazione successivamente resa dalla ex coniuge - e prodotta in udienza -che esprimeva la volontà di non sporgere denunzia contro l'IZ. Inoltre si sostiene l'irrilevanza - ai fini della decisione sulla revoca - dei comportamenti tenuti in sede di esecuzione del provvedimento di sospensione, ancora in fase di indagini preliminari e non verificati in contraddittorio. Tali considerazioni venivano ribadite con memoria pervenuta in data 8.5.2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. A fronte di una motivazione ampia e dettagliata circa le ragioni della revoca del beneficio, espressa dal Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente ripropone questioni inerenti la valutazione del materiale probatorio raccolto, sollecitando di fatto un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Sul punto, va brevemente osservato che la revoca del beneficio è correlata ai sensi degli artt. 47-ter e 51-ter Ord. Pen. - alla realizzazione di comportamenti contrari alla "legge" o alle "prescrizioni" e che risultino "incompatibili" con la prosecuzione della misura. Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di Sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - ne' tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (in tal senso Sez. 1 n. 6185 del 30. 11/95, Verderale, Rv 203654) non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità. Pertanto, nessun rilievo può attribuirsi alla volontà della ex coniuge dell'IZ di non proporre querela, ne' al fatto che il Tribunale abbia valutato i contenuti della relazione di servizio redatta in data 29 maggio 2012. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende che va determinata in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013