Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2014, n. 9314
CASS
Sentenza 19 febbraio 2014

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In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla decorrenza della revoca, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la revoca "ex tunc", dando conto esclusivamente della gravità della violazione e delle modalità della sua commissione, alla quale era conseguito un arresto del soggetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2014, n. 9314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9314
    Data del deposito : 19 febbraio 2014

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