Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11575
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Sentenza 5 febbraio 2013

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In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.

Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, l'attualità dello stato di alcooldipendenza non è escluso dalla costante negatività agli specifici controlli, anche se plurimi e ripetuti nell'arco di un apprezzabile periodo di tempo, quando sono somministrati farmaci per la disassuefazione dall'alcool, posto che detti esiti sono apprezzabili come il risultato di una terapia in atto e non del superamento della dipendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11575
    Data del deposito : 5 febbraio 2013

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