Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 2
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale.
Nella valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, l'attualità dello stato di alcooldipendenza non è escluso dalla costante negatività agli specifici controlli, anche se plurimi e ripetuti nell'arco di un apprezzabile periodo di tempo, quando sono somministrati farmaci per la disassuefazione dall'alcool, posto che detti esiti sono apprezzabili come il risultato di una terapia in atto e non del superamento della dipendenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2013, n. 11575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11575 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 464
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 24542/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NO N. IL 13/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 192/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 08/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava le istanze di rinvio facoltativo della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare e di affidamento terapeutico avanzate da Sabino NN, osservando che le problematiche connesse alla dipendenza da alcool erano orami da tempo superate e che la patologia (sindrome di Meniere) documentata era adeguatamente seguita in ambito carcerario, come evidenziato nelle relazioni mediche acquisite.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente NN, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato accoglimento delle domande.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. Le doglianze prospettate non meritano accoglimento per quanto concerne il diniego del rinvio facoltativo della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare.
Ai fini della concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 146, comma 1, n. 3, art. 147 c.p., n.2, e art. 47 ter, comma 1, lett. c) e comma 1 ter, occorre avere riguardo a tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e, infine, quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo.
Ne consegue che: a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
b) l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà; c) uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità.
La malattia da cui è affetto il condannato deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi della L. 26 luglio 1975, n.354, art. 11. 2. La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dall'art. 146 c.p. e art. 147 c.p., comma 1, n. 2 mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità. Alla luce di tali principi, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vì tam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativi in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter, comma 1, lett. c) ord. pen., può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione (Sez. 1, 19 ottobre 1999, n. 5715;
Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37337; Sez. 1, 24 giugno 2008, n. 27313).
3. Alla stregua di questi principi, nel caso in esame la ordinanza impugnata è esente dai vizi denunziati, in quanto con motivazione puntuale, argomentata ed esauriente, fondata su un complesso di elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, tra loro logicamente correlati e fondati sugli accertamenti clinici e salutari svolti ha evidenziato la compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute di NN Sabino, ha illustrato le ragioni per le quali la patologia da cui è affetto il ricorrente ben può essere adeguatamente curata in costanza di regime detentivo carcerario.
Sotto questi profili, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso merita, invece, accoglimento con riferimento all'affidamento terapeutico.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, i presupposti per l'applicazione dell'istituto sono di duplice natura:
a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94, comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;
b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamento stesso.
In presenza di queste pre-condizioni l'Autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n. 115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, 5.9.2001, sent. n. 33343). Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con motivazione carente e intrinsecamente contraddittoria, ha, da un lato, evidenziato che a NN sono tuttora somministrati farmaci (alcover) per la disassuefazione dall'alcol e, dall'altro, ha escluso lo stato di alcooldipendenza sulla base del fatto che il ricorrente, nell'arco di tempo di un anno e mezzo, era risultato sempre negativo ai controlli (quattordici).
Così argomentando, però, il Tribunale cade in un'insuperabile aporia logica, atteso che la negatività dei controlli circa l'assunzione di alcool è - così come chiaramente indicato nell'ordinanza impugnata - il risultato di una terapia tuttora in atto e non del superamento della dipendenza, costituente il presupposto della domanda avanzata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. È alla luce di tale circostanza che dovrà, quindi,
essere nuovamente valutato anche il programma concordato da NN con il Sert territorialmente competente.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento terapeutico.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento terapeutico e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013