Decreto presidenziale 5 novembre 2025
Sentenza breve 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 12/12/2025, n. 22472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22472 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12719 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da CA RC, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, viale della Croce Rossa, 119/B;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune ed idonee misure cautelari,
- del provvedimento/esito negativo della prova scritta del 24 luglio 2025 (compito [...]), conosciuto il 25 luglio 2025 , con cui veniva comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali e, nello specifico per quanto di interesse, nella parte in cui errata la seconda risposta al quiz n. 22, con decurtazione di 0,25 pt. e consequenziale totalizzazione del punteggio di 20,00 pt. e mancato raggiungimento della soglia minima di 21 pt., con esito della prova non superata;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale attualmente non conosciuto e non conoscibile e, nello specifico, della graduatoria finale stilata per l'Ufficio scolastico regionale Abruzzo pubblicata il 15 settembre 2025;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il giusto punteggio all'esito della correzione del quiz n. 22, ovvero 21,00 punti;
con consequenziale condanna
dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 3 novembre 2025;
- del provvedimento/esito negativo della prova scritta del 24 luglio 2025 (compito [...]), conosciuto il 25 luglio 2025 , con cui veniva comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta del Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali e, nello specifico per quanto di interesse, nella parte in cui errata la seconda risposta al quiz n. 22, con decurtazione di 0,25 pt. e consequenziale totalizzazione del punteggio di 20,00 pt. e mancato raggiungimento della soglia minima di 21 pt., con esito della prova non superata;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale attualmente non conosciuto e non conoscibile e, nello specifico, della graduatoria finale stilata per l'Ufficio scolastico regionale Abruzzo pubblicata il 15 settembre 2025;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il giusto punteggio all'esito della correzione del quiz n. 22, ovvero 21,00 punti;
con consequenziale condanna
dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione in graduatoria della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. EN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, sostenendo che il quiz di logica n. 22 (così formulato: “ Note le serie di numeri 29, 32, 45 e 34, 38, 53, il candidato completi, seguendo la stessa regola, la serie 20, 44, ?, scegliendo il terzo elemento tra le alternative proposte: 42; 64; 32 ”) contenesse due risposte esatte;
- nello specifico, sebbene l’Amministrazione avesse individuato come corretta la risposta “42”, secondo la prospettazione della ricorrente, anche l’alternativa “64”, dalla medesima opzionata, sarebbe ugualmente valida in base al seguente ragionamento: “(...) la somma delle differenze tra il primo e il secondo elemento e tra il secondo e il terzo corrisponde esattamente alla differenza tra il primo e il terzo elemento. A titolo di esempio: - differenza tra il primo e il secondo numero (es. 38 - 34) = 4; - differenza tra il secondo e il terzo numero (es. 53 - 38) = 15; - somma delle due differenze: 4 + 15 = 19; - differenza tra il primo e il terzo numero: 53 - 34 = 19 (...)”;
- il ricorso è corredato da un parere pro veritate nel quale si sostiene la correttezza del ragionamento della ricorrente sulla base dei seguenti argomenti: “(...) Il primo approccio segue la seguente equazione algebrica: (b-a) +(c-b) =c-a (...) Tale risultato conduce al secondo approccio: disporre i numeri della serie in ordine crescente. Nelle due serie numeriche presenti nel testo del quesito oggetto di ricorso e riportate come calcolo di partenza, il terzo numero è sempre maggiore degli altri due, determinando così una serie di numeri crescenti. Dunque, il filo logico che lega insieme i due approcci sopra esposti, rende la risposta “64” una valida alternativa a quella ritenuta corretta dalla Commissione (...)”;
- la ricorrente ha altresì domandato ex art. 116, comma 2, c.p.a., la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti di cui all’istanza di accesso del 19 settembre 2025 (avente ad oggetto i recapiti del controinteressato al quale notificare il ricorso ed eventuali chiarimenti dell’Amministrazione sul quesito n. 22);
- in data 27 ottobre 2025 l’Amministrazione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente comunicandole i recapiti del controinteressato;
- con atto di motivi aggiunti del 3 novembre 2025 la ricorrente ha quindi nuovamente impugnato gli atti della procedura depositando in atti la notifica del gravame al controinteressato;
- con memoria del 26 novembre 2025 ha quindi insistito per l’accoglimento del gravame, manifestando il sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla domanda ex art. 116, comma 2 c.p.a.;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e hanno concluso per il rigetto del gravame;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente in rito che:
- l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il ricorso è stato notificato in data 24 ottobre 2025, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza degli esiti della prova scritta (25 luglio 2025) e dalla pubblicazione della graduatoria finale (15 settembre 2025);
Ritenuto nel merito che:
- il ricorso è infondato;
- il quesito di logica oggetto del contendere, come prescritto dall’art. 6 della lex specialis , è volto a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;
- l’approccio della ricorrente al quesito è errato, nella misura in cui ha ritenuto di poter includere nel ragionamento anche il numero “ignoto” della serie indicato tra le possibili risposte, onde ricavare la regola applicabile alla serie numerica;
- un simile ragionamento non è dimostrativo di capacità logico-deduttiva poiché si risolve, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, in un’equazione tautologica, cioè un’identità aritmetica sempre vera proprio perché le operazioni vengono eseguite prendendo in considerazione tutti i numeri dell’insieme (tanto è che sarebbe applicabile a qualsivoglia serie numerica);
- al contrario, l’approccio corretto sarebbe stato quello di desumere la regola delle sequenze numeriche complete indicate esemplificativamente dalla Commissione (espressa dalla formula “a+b-b/2”), per poi applicarla alla sequenza numerica oggetto di specifica domanda svolgendo le relative operazioni sui soli dati noti, ovvero i numeri 20 e 44;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va rigettato, stante l’infondatezza dell’unico motivo di censura;
- le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse sulla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
- li respinge;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Monica Gallo, Referendario
EN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OR | RI IC |
IL SEGRETARIO