Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
La dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. 7 maggio 1974 n. 139 dell'art. 1 comma terzo legge 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15 comma primo della legge 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui disponeva che sono definitivi i pagamenti dei canoni effettuati senza contestazione giudiziaria da parte del locatore prima del 29 dicembre 1977, sopprimendo questa ultima condizione, ha comportato che l'affittuario può ripetere dal concedente le somme pagate in più dell'equo canone, salvo il caso di pagamento a seguito di transazione giudiziale o di sentenza passata in giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANTINUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'AN DA VED. IOZZI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1051/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 04/04/97 e depositata il 30/06/97 (R.G.2386/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Barbara SPADONI (per delega Avv. M. PADRONI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 895/1992 il Tribunale di Roma - Sezione specializzata agraria accoglieva la domanda di D'ND ND - proprietaria di un fondo con casa colonica in agro di Roma alla Via Pantan Monastero, condotto il affitto da UN GI - di rilascio del fondo, intendendo essa coltivarlo direttamente. Accoglieva, pure, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale dell'UN di rimborso della somma di L. 1.035.735, oltre interessi, per eccedenza del canone corrisposto, a partire dal 1^.1.1978.
La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 446/1995 rigettava l'appello di UN GI volto alla reiezione dell'avversa domanda e all'accoglimento integrale di quella propria con condanna della D'ND alla restituzione delle differenze di canoni anche per periodo anteriore al 29.12.1977.
Tale sentenza veniva cassata con sentenza n. 150/1991 dalla Corte di Cassazione per violazione delle modalità relative all'assunzione dei mezzi istruttori (prova testimoniale e consulenza tecnica).
Riassunto il giudizio dall'UN, la Corte d'appello di Roma - Sezione specializzata agraria, con la sentenza ora impugnata in data 4.4 - 10.6.1997, all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava l'appello proposto da esso UN. In particolare, per quanto ancora interessa, riteneva che il diritto alla ripetizione dell'indebito riguardasse solo i pagamenti successivi al 29.12.1977, per cui la domanda riconvenzionale dell'UN restava accolta nei limiti della somma di L. 1.035.735.
Per la cassazione di detta sentenza, con impugnazione affidata ad un unico motivo, ha proposto ricorso UN GI. Ha resistito D'ND ND con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha ritenuto la Corte territoriale romana essere definitivi i pagamenti dei canoni di affitto di fondi rustici in data anteriore al 29.12.1977, escludendo, così, la restituzione (in favore, nel caso de quo, di UN GI) delle differenze pagate in più anteriormente a tale data.
Al riguardo ha osservato che "il diritto alla ripetizione è stato riconfermato solo per i pagamenti successivi al 29 dicembre 1977 dalla norma dell'art. 1, 3^ comma, della l. 10 maggio 1978, n. 176, colpita da dichiarazione di incostituzionalità (sent. n. 139
del 3.5.1984) nella parte in cui limitava la definitività dei pagamenti anteriori al 29 dicembre 1977 soltanto a quelli giudizialmente non contestati dal locatore e non anche dall'affittuario".
Con il motivo di ricorso UN GI, denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1, 3^ comma, l. 10.5.1978 n. 176, deduce che, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 139/1984, sole ipotesi di irripetibilità dei canoni pagati oltre i limiti di legge prima del 29.12.1977 sono quelle - non verificatesi nella specie - della "transazione" e della "sentenza passata in giudicato".
La censura merita accoglimento.
L'interpretazione fornita dalla Corte di merito, come si fa condivisibilmente rilevare da parte ricorrente, è invero restrittiva ed errata, giacché la Corte Costituzionale, con la richiamata decisione, dichiarando la parziale illegittimità del 3^ comma dell'art. 1 l. n. 176/19781 ha fatto venir meno l'inciso senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore", ma sono rimaste ferme e valide le altre parole "o a seguito di transazione o in base a sentenza passata in giudicato".
Il disposto, perciò, della detta norma, è risultato il seguente: "Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, a seguito di transazione di cui all'art. 23 l. 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato
Il giudice delle leggi, in tal modo, ha voluto escludere solo la limitazione della mancata contestazione del locatore, non già ha voluto dire che in mancanza di contestazione l'affittuario non avrebbe potuto chiedere l'equo canone di affitto e la ripetizione di quanto pagato in più illegittimamente, avendo per vero diminuito solo le ipotesi di irripetibilità dei canoni pagati oltre i limiti di legge prima del 29.12.1977 alle due della "transazione" e della "sentenza passata in giudicato", intervenuta tra le parti. Già questa Corte regolatrice (sent. n. 8174/1992), del resto, ha avuto modo di dire che "l'eliminazione da parte della Corte Costituzionale (con sentenza 139/1984) delle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore" nella legge 176/1978 ha avuto come conseguenza che l'affittuario può ripetere dal proprietario le somme pagate in più dell'equo canone, salvo il caso di pagamento a seguito di transazione giudiziaria" o - quivi aggiungendosi - di sentenza passata in giudicato.
Incongruo, per altro verso, appare il richiamo da parte resistente alla ordinanza della stessa Corte Costituzionale 18 giugno 1986, n. 144, dalla quale - secondo la medesima resistente - si deduce che i canoni corrisposti prima del 29.12.1977 sono divenuti definitivi, senza ulteriori possibilità di ripetizione. Vero è, invece, che la menzionata ordinanza ha sostanzialmente confermato quanto alla precedente sentenza n. 139/84. Essendo stata difatti sollevata la questione che - poiché La norma dell'art. 1 comma 3 l. 176/78 stabiliva che erano definitivi pagamenti effettuati prima del 29.12.1977 "senza contestazioni giudiziarie da parte del locatore" - la stessa norma, trattando in modo differente locatore e affittuario, si poneva in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e ledeva il diritto di difesa in giudizio di cui al successivo art. 24, la Corte Costituzionale ha dal suo canto dichiarato la questione manifestatamente infondata "essendo stata già decisa con la cit. sent. n. 139 del 1984", rilevando a tal riguardo come si fosse precisato che la caducazione dell'espressione "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o" intendeva permettere ad entrambe le parti, locatore e affittuario, di far valere le loro ragioni anche relativamente ai pagamenti effettuati prima del 29.12.1977.
Il motivo, e con esso il ricorso, va pertanto accolto, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla stregua degli esposti principi, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche alla statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Roma, anche in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001