Sentenza 9 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7151 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto .. SEZIONE LAVORO 07 151 / 03 Lavoro Composta dagli Il presidente Vincenzo Dott. MIL R.G. N. 17935/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere- Cron. 15936 Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. - GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Dott. Corrado Ud. 10/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: ZO CI, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato. rappresentante mebo prawn to Roffack Se Luce a go, FARAVELLI N. 221 rappresentato e difeso in ROMA VIA A avvocati GIORGIO2002 dagli FONTANA, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, giusta delega in atti;
5328 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 2951/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 06/09/99 R.G. N. 44394/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 10/12/02 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FONTANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6.9.99, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal sign. RO ZZ nei confronti della spa Ferrovie dello Stato, di cui egli è dipendente con qualifica di ausiliario, diretta ad ottenere, dal 1973, quella di caposquadra livello 3-4° con il correlativo trattamento economico per aver espletato, sin da tale epoca, le relative mansioni;
2- che il Tribunale, per quanto interessa nella presente sede, ha ritenuto che: a- per effetto dell'art. 21 della 1.210 /85 l'art.2103 poteva trovare applicazione per i lavoratori dipendenti delle FS solo con la vigenza del primo contratto collettivo valevole per il periodo 1988-1990; b- l'appellante aveva prodotto estratti del registro di rilevazione giornaliera delle presenze da cui si evinceva che il sign. ZZ non era stato mai utilizzato in mansioni superiori per 90 giorni continuativi né per i 180 (non continuativi) previsti dall'art.41 del ccnl per gli anni solari 1988-1990; c- la predetta documentazione non risultava contestata dalla controparte,né poteva ritenersi validamente contrastata dalle prove raccolte in primo grado in quanto generiche in ordine ai tempi ed ai modi di espletamento della prestazione, mancando ogni riferimento all'epoca di svolgimento delle mansioni di caposquadra ed avendo i testi riferito dell'espletamento dell'attività stessa ,genericamente, nei trimestri estivi;
1 d- mancavano, pertanto, i presupposti richiesti dalle disposizioni contrattuali per il riconoscimento della qualifica superiore rivendicata;
3- che il sign. ZZ chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui la spa FS resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2103 cc e dell'art. 41 ccnl 1987/89 per i dipendenti delle FS nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e formula più profili di censura;
2- che, con il primo di essi, egli addebita al Tribunale di aver errato nell'interpretare la domanda riscontrandovi solo l'intento del lavoratore di ottenere la qualifica superiore e non anche quello di percepire, comunque ai sensi dell'art.36 Cost. e dell'art.12 1. n.42/79 e l'art. 8 della 1. n. 292/84, la retribuzion corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, incorrendo, in tal modo in un vizio di omessa pronuncia;
3- che tale censura è infondata risultando, inequivocabilmente, dall'atto introduttivo- il cui esame è consentito alla Corte essendo stato denunciato un errore procedurale che il ricorrente ha chiesto esclusivamente l'accertamento della spettanza della qualifica rivendicata (III- IV livello), o di quella ritenuta di giustizia, con conseguente ricostruzione della carriera, con riserva di richiederne le eventuali differenze retributive in separato giudizio, e non anche le sole spettanze economiche corrispondenti alle mansioni svolte;
2 4- che con il secondo imputa ai giudici d'appello di essere incorsi nel vizio di omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione atteso che le FS mai avevano contestato l'effettivo svolgimento delle mansioni di caposquadra manovali sin dal 1970, essendosi limitate unicamente a negare che le stesse dessero luogo all'inquadramento superiore per il periodo precedente all'entrata in vigore della contrattazione collettiva mentre, per il periodo successivo, hanno sostenuto che tali mansioni erano state espletate in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e mai per 90 giorni consecutivi né per 180 giorni discontinui per il periodo 1988-1990; 5- che tale censura è inammissibile atteso che essa fa riferimento ad elementi fattuali dedotti per la prima volta nella presente sede- quali il contenuto della contestazione delle FS e la questione della sostituzione dei lavoratori - della quale - senza che gli stessi siano stati non vi è traccia nella sentenza impugnata prospettati come punti integranti l'atto d'appello con espressa denuncia di omessa pronuncia in relazione ad essi;
6- che con il terzo profilo si contesta l'asserzione del Tribunale relativa alla mancanza ed alla genericità degli elementi probatori necessari per l'attribuzione della qualifica superiore e vengono riportati parti delle deposizioni dei testi lengo DI e CA da cui risulterebbero gli elementi stessi, e si fa riferimento ad una non meglio precisata delibera di conferimento delle mansioni di caposquadra;
7- che anche tale censura è inammissibile non essendo state le deposizioni, indicate come elementi idonei a smentire il convincimento del Tribunale sulla genericità delle prove fornite dal ricorrente sull'espletamento di mansioni rientranti nella qualifica superiore rivendicata, riportate nella loro interezza al fine di consentire di accertare se le stesse effettivamente abbiano la idoneità che gli attribuisce il ricorrente;
mentre anche la delibera di conferimento delle funzioni in contestazione costituisce elemento fattuale prospettato per la prima volta nella presente sede;
8- che con il quarto profilo di censura addebita al Tribunale di non aver operato alcuna indagine istruttoria fronte delle prove documentali e testimoniali;
né il Tribunale ha rilevato che la prova per l'adibizione a mansioni superiori per sostituzione di lavoratori assenti incombe sul datore di lavoro;
9- che la censura è infondata per quanto attiene al mancato ricorso ai poteri d'indagine da parte del Tribunale, presupponendo l'esercizio di tale potere, previsto dall'art.421 c.pc., cui evidentemente il ricorrente intende riferirsi, l'esistenza di una c.d. pista probatoria costituita da elementi ritualmente e tempestivamente acquisiti, sicchè il predetto potere risulti non suppletivo dell'onere probatorio delle parti, bensì finalizzato a colmare eventuali lacune, in relazione ad un quadro probatorio ritualmente formatosi ( Cass.3516/01), presupposti, quelli predetti, carenti nel caso di specie;
ed è invece inammissibile laddove ¡prospettando una questione di onere della prova, fa riferimento ad elementi di fatto che, come si è detto, sono per la prima volta indicati nella presente sede;
4 10-che con il quinto profilo di censura asserisce che la documentazione relativa alle presenze prodotta dalle Fs e tempestivamente contestate sono prive d'efficacia in quanto provenienti dalla parte: gli atti di conferimento d'incarico, infatti, ed il registro delle presenze attengono ad un periodo determinato compreso fra il 1988 e il 1989 (e non il 1990 come erroneamente ritenuto dal Tribunale) mentre nessun documento è stato fornito per il periodo precedente o successivo;
il ricorrente aveva sin dal 1988 maturati i requisiti richiesti dall'art.2103 per l'attribuzione della qualifica superiore,non essendo mai stata fornita alcuna prova contraria per il periodo precedente né avendo le FS mai contestato che il ricorrente avesse svolto mansioni superiori sin dal 1974; 11-che il medesimo giudizio di inammissibilità deve esprimersi anche per il profilo testè esaminato essendo esso, sostanzialmente, meramente contestativo del convincimento del Tribunale in ordine alle risultanze dei fogli di presenza, senza la indicazione di alcun vizio logico o di motivazione in cui lo stesso sarebbe incorso;
12- che il ricorrente addebita, infine, al Tribunale di aver motivato la decisione sulla base di un esame superficiale e di aver del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione della sostituzione dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto;
13-che tale censura è parimenti inammissibile perché anche essa, da un lato, si fonda su profili meramente contestativi del convincimento del Tribunale senza " indicazione dei vizi denunciabili nella presente sede ai sensi dell'art.360 n. 5 cpc. 5 ,e da un altro, inerisce ad elementi fattuali già prima definiti come indicati per la prima volta nella presente sede;
14- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
Che le spere segons la soccombenza lake come la disposition;
e vous liquidate
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 10, 20 oltre € 2000,00 per onorari. 889 N 84-8-11 #DD4 190 Roma 10 dicembre 2002 O ISMES IV OLLING O VE L INDO VA O SIÐIN 10 'OTO 1 VISONNI VE INS Il Consigliere es. Il Presidente incenzo Mile C ave Savell IL CANCELLIERÉ Depositato in Cancellería oggi, 9 MAG. 2003 A N E R P M E IL CANCEL 6