Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10663 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
02 REPUBBLICA ITALIANA 1 0663 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Incidente stradale TEZA UZVILE Giudice di pace. Equità Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 14804/99 Dott. Vittorio Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron.28269 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 13/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ON, elettivamente domiciliata in ROMA VLE A BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA SPA, in persona del suo procuratore speciale avv. Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2167 nonchè
contro
COMUNE DI NAPOLI%; intimato avversO la sentenza n. 8225/98 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 23/05/98 e depositata il 29/05/98 (R.G. 41016/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per 1 l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6 ottobre 1997 TI CO, nella veste di danneggiata, conveniva dinanzi al giudi- ce di pace di Napoli, il Comune di Napoli, quale pro- prietario dell'autoveicolo investitore e la compagnia assicuratrice di tale mezzo, e ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni materiali alla pro- pria autovettura, nell'incidente avvenuto in Napoli il 26 marzo 1997, in Piazza Dante. Si costituiva la compagnia assicuratrice contestan- do il fondamento della domanda;
restava contumace il Comune. La lite era istruita con prove orali e documentali. Con sentenza del 25 settembre 1998 il giudice di 2 pace, deducendo secondo equità rilevava il maggior con- produzione corso di colpa della TI nella (per i 2/3) e liquidava il danno nella dell'incidente misura di lire 300.000 oltre interessi dalla data del fatto. Compensava per intero le spese del giudizio. Contro la decisione ricorre la TI deducendo tre motivi;
resiste la Nuova Tirrena spa con controri- corso;
non svolge difese il Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Con il primo motivo si deduce "la violazione delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme processuali e dell'art. 2054 C.C. sia come error in iudicando sia come vizio della motivazione". La tesi è che dalle deposizioni testimoniali risul- che l'urto da parte del furgone del Comune avvenne ta mentre la Fiat DA dell'attrice era ferma sulla stra- da per esigenze di traffico. Si tratta cioè di un tam- ponamento con colpa esclusiva del tamponante. In senso contrario si osserva che il giudice di pa- ce, proprio sulla base delle prove orali e del posizio- namento dei danni sulla fiancata destra della vettura, ha ricostruito diversamente la dinamica, ritenendo che l'urto avvenne mentre i veicoli erano in movimento e mentre la Fiat DA rientrava da un sorpasso, strin- gendo il furgone. Tale ricostruzione è in fatto, e se contiene un travisamento, doveva essere impugnata con il mezzo re- vocatorio. Non sussiste pertanto alcuna violazione di legge e la motivazione è congrua ed adeguata. Con il secondo motivo si deduce l'error iuris (art. 2056 c.c.) per la mancata concessione della svalutazio- ne (maturata tra il fatto e il dì della decisione), trattandosi di debito/credito di valore da illecito. Il motivo è inammissibile, in quanto la regola di equità scelta dal giudice per la valutazione del danno si sovrappone alla regola codificata, in relazione alla modestia del danno, e non vulnera alcun precetto costi- tuzionale. Con il terzo motivo si lamenta la compensazione delle spese processuali. Ma tale potere compensativo appartiene al potere discrezionale del giudice che ha considerato la preva- lente soccombenza della parte attrice. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costi- 4 R.S. 14804 tuite le spese del giudizio di cassazione. 1949 Roma 13 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE for Vitoria JuvaДига IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 22. 07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello 5