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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
, nata ad [...], il [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Armando Burgio, che la rap- presenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sicorello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 9 dicembre
2025.
DEL PM: cfr. visto del 4 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 15 dicembre 2024, , Parte_1
premettendo di avere, in data 14 giugno 2012, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli, PE ( nato nel CP_1
2013) e nato nel 2018), ancora minorenni, ha chiesto pronun- Per_1
ciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento ag- gressivo del , il quale avrebbe assunto atteggiamenti vessatori e de- CP_1
nigratori nei suoi confronti e avrebbe, altresì, violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione pre- valente presso il domicilio materno, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione dell'obbligo in capo al di provvedere al man- CP_1
tenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di im- porto pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di provvedere al mantenimento della medesima, versandole un assegno mensile pari ad euro 400,00.
Ha domandato, infine, la restituzione del 50% del capitale maturato dalla polizza stipulata in costanza di matrimonio con le risorse familiari,
- 2 - nonché il risarcimento del danno morale e materiale patito dalla stessa a causa della condotta del . CP_1
Con comparsa, depositata il 27 maggio 2025, non si è op- CP_1
posto alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di ad- debito, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del matrimonio sarebbe da attribuire all'atteggiamento della , la quale, in più occa- Pt_1
sioni, avrebbe sminuito il marito anche in presenza dei figli, decidendo di assumere le principali decisioni di vita in accordo con la propria famiglia di origine, senza condividerle con il coniuge.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispon- dere alla un assegno mensile per mantenimento dei figli in misura Pt_1
non superiore a euro 400,00, nonché di poter percepire il 50% dell'asse- gno unico, attualmente percepito dalla sola ricorrente, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvi- sori ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c. e, preso atto del consenso dei coniugi a intraprendere un percorso di mediazione familiare, ha rinviato la causa.
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo di separa- zione consensuale depositato in data 6-8 dicembre 2025 e all'udienza del
9 dicembre 2025, il giudice delegato, preso atto della richiesta di muta- mento del rito avanzata delle parti e preso atto della volontà di separarsi consensualmente alle condizioni concordate, ha posto la causa in deci- sione.
- 3 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di- retta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate nell'accordo sotto- scritto l'1 dicembre 2025 e depositato il 6 -8 dicembre 2025, siano rispon- denti all'interesse dei minori e non siano in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, di seguito esposte:
“I=Affidamento dei figli minori e Persona_2 Per_3
in modo condiviso ai genitori i quali limitatamente alle questioni di ordinaria
[...]
amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare.
II = Assegnazione della casa familiare, sita in Favara alla via Ugo Foscolo n. 63, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla signora (già pro- Parte_1
prietaria) che vi abiterà con i propri figli minori e Persona_2 Per_1
III = Il sig. potrà incontrare i figli quando vorrà, compatibilmente con CP_1
i loro impegni di studio e ricreativi, concordando liberamente con loro detti incontri, le vacanze estive, natalizie e pasquali. In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare i figli per tre pomeriggi la settimana nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore
16:30 alle ore 19:00 e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30, compatibilmente con le esigenze sociali e di studio dei minori e gli impegni lavorativi del padre, nonché nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre, ovvero in caso di disaccordo dal giorno 2 al giorno 16 del mese di agosto e nel periodo natalizio per i giorni tre consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il capodanno. Per le
- 4 - festività pasquali ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
IV = I coniugi concordano che provvederanno entrambi al mantenimento dei figli e che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole (sanitarie, scolastiche, ricreative-sportive) saranno corrisposte, previo accordo ed ove richiesto anche documen- tandole, nella misura del 50% da ciascuno di loro e ciò sino a quando i figli non raggiungeranno l'autonomia economica.
V = Il coniuge corrisponderà mensilmente e con decorrenza dalla data CP_1
di omologa della separazione, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 per ciascuno di loro e quindi complessivamente euro 400,00 che saranno versati entro il giorno 18 (diciotto) di ciascun mese con bonifico al codice IBAN
[...], corrispondente al conto corrente intestato al coniuge presso la quale i figli sono stabilmente collocati. L'assegno Unico Parte_1
erogato dall'Inps verrà percepito per l'intero dalla nell'interesse dei figli. Parte_1
VI = Nulla sarà reciprocamente dovuto dai coniugi per il loro personale manteni- mento stante la loro autosufficienza economica in ragione delle rispettive attività lavo- rative.
VII = Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto di ogni esigenza e delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
VIII = I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provve- duto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
IX = Nessuna statuizione viene richiesta sulle spese processuali che le parti concor- dano siano compensate”.
- 5 - Pertanto, il ricorso congiunto va accolto.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedi- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Favara il 14 giugno CP_1
2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Favara,
n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 2012, alle condizioni di cui all'accordo dell'1 dicembre 2025, depositato il 6 dicembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. PE Melisenda Giambertoni
G. UD US
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PE Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2732 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi promossa
[...]
, nata ad [...], il [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Armando Burgio, che la rap- presenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
E
, nato ad [...], il [...], elettivamente do- CP_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Sicorello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale udienza del 9 dicembre
2025.
DEL PM: cfr. visto del 4 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 15 dicembre 2024, , Parte_1
premettendo di avere, in data 14 giugno 2012, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli, PE ( nato nel CP_1
2013) e nato nel 2018), ancora minorenni, ha chiesto pronun- Per_1
ciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che la convivenza coniugale sarebbe divenuta intollerabile a causa dell'atteggiamento ag- gressivo del , il quale avrebbe assunto atteggiamenti vessatori e de- CP_1
nigratori nei suoi confronti e avrebbe, altresì, violato l'obbligo di fedeltà, intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione pre- valente presso il domicilio materno, l'assegnazione dell'uso della casa co- niugale, la previsione dell'obbligo in capo al di provvedere al man- CP_1
tenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile di im- porto pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di provvedere al mantenimento della medesima, versandole un assegno mensile pari ad euro 400,00.
Ha domandato, infine, la restituzione del 50% del capitale maturato dalla polizza stipulata in costanza di matrimonio con le risorse familiari,
- 2 - nonché il risarcimento del danno morale e materiale patito dalla stessa a causa della condotta del . CP_1
Con comparsa, depositata il 27 maggio 2025, non si è op- CP_1
posto alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di ad- debito, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del matrimonio sarebbe da attribuire all'atteggiamento della , la quale, in più occa- Pt_1
sioni, avrebbe sminuito il marito anche in presenza dei figli, decidendo di assumere le principali decisioni di vita in accordo con la propria famiglia di origine, senza condividerle con il coniuge.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispon- dere alla un assegno mensile per mantenimento dei figli in misura Pt_1
non superiore a euro 400,00, nonché di poter percepire il 50% dell'asse- gno unico, attualmente percepito dalla sola ricorrente, opponendosi alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvi- sori ed urgenti ex art. 473 bis. 50 c.p.c. e, preso atto del consenso dei coniugi a intraprendere un percorso di mediazione familiare, ha rinviato la causa.
Nelle more del giudizio, i coniugi hanno raggiunto un accordo di separa- zione consensuale depositato in data 6-8 dicembre 2025 e all'udienza del
9 dicembre 2025, il giudice delegato, preso atto della richiesta di muta- mento del rito avanzata delle parti e preso atto della volontà di separarsi consensualmente alle condizioni concordate, ha posto la causa in deci- sione.
- 3 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di- retta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate nell'accordo sotto- scritto l'1 dicembre 2025 e depositato il 6 -8 dicembre 2025, siano rispon- denti all'interesse dei minori e non siano in contrasto con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, di seguito esposte:
“I=Affidamento dei figli minori e Persona_2 Per_3
in modo condiviso ai genitori i quali limitatamente alle questioni di ordinaria
[...]
amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare.
II = Assegnazione della casa familiare, sita in Favara alla via Ugo Foscolo n. 63, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla signora (già pro- Parte_1
prietaria) che vi abiterà con i propri figli minori e Persona_2 Per_1
III = Il sig. potrà incontrare i figli quando vorrà, compatibilmente con CP_1
i loro impegni di studio e ricreativi, concordando liberamente con loro detti incontri, le vacanze estive, natalizie e pasquali. In caso di disaccordo, il padre potrà incontrare i figli per tre pomeriggi la settimana nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore
16:30 alle ore 19:00 e la domenica dalle ore 10:30 alle ore 16:30, compatibilmente con le esigenze sociali e di studio dei minori e gli impegni lavorativi del padre, nonché nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre, ovvero in caso di disaccordo dal giorno 2 al giorno 16 del mese di agosto e nel periodo natalizio per i giorni tre consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il capodanno. Per le
- 4 - festività pasquali ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale.
IV = I coniugi concordano che provvederanno entrambi al mantenimento dei figli e che le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole (sanitarie, scolastiche, ricreative-sportive) saranno corrisposte, previo accordo ed ove richiesto anche documen- tandole, nella misura del 50% da ciascuno di loro e ciò sino a quando i figli non raggiungeranno l'autonomia economica.
V = Il coniuge corrisponderà mensilmente e con decorrenza dalla data CP_1
di omologa della separazione, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00 per ciascuno di loro e quindi complessivamente euro 400,00 che saranno versati entro il giorno 18 (diciotto) di ciascun mese con bonifico al codice IBAN
[...], corrispondente al conto corrente intestato al coniuge presso la quale i figli sono stabilmente collocati. L'assegno Unico Parte_1
erogato dall'Inps verrà percepito per l'intero dalla nell'interesse dei figli. Parte_1
VI = Nulla sarà reciprocamente dovuto dai coniugi per il loro personale manteni- mento stante la loro autosufficienza economica in ragione delle rispettive attività lavo- rative.
VII = Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione ed all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto di ogni esigenza e delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
VIII = I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provve- duto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica. Pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
IX = Nessuna statuizione viene richiesta sulle spese processuali che le parti concor- dano siano compensate”.
- 5 - Pertanto, il ricorso congiunto va accolto.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Nessuna statuizione sulle spese, tenuto conto dell'esito del procedi- mento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Favara il 14 giugno CP_1
2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Favara,
n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 2012, alle condizioni di cui all'accordo dell'1 dicembre 2025, depositato il 6 dicembre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 18 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. PE Melisenda Giambertoni
G. UD US
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