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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14166 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 30909/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30909 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NE IL LO, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. TRINCHI CLAUDIO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” 1) accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte di
[...] dell'assegno bancario di cui alla premessa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la società medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 27.710,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002;
2) accertare e dichiarare gli inadempimenti e le omissioni della come illustrati CP_3 in narrativa e la responsabilità di essa per l'illegittimo omesso protesto relativo all'assegno bancario n. 3039066250-12 dell'importo di € 27.710,00 e, per l'effetto, Cont condannare la stessa alla refusione della predetta somma in favore della Società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, o di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/14, oltre Iva e Cpa come per legge.”
Deduce parte attrice, di aver emesso una fattura per € 27.710,09 in data 26.06.2013 per merce venduta alla società (doc.1), a garanzia del Controparte_4 predetto pagamento, emetteva in favore della società attrice assegno bancario n. CP_2
3039066250-12 non trasferibile, dell'importo di € 27.710,00, tratto sulla BNL, GRUPPO
BNP PARIBAS – Agenzia n. 35 di via Casilina n. 1125 (RM) con scadenza 30.11.2013 e con l'accordo che lo stesso sarebbe stato restituito alla società traente non appena il debito fosse stato onorato (doc.2). Tra le due società, infatti, intercorreva un accordo che prevedeva il pagamento del predetto debito in rate mensili di €. 5.000,00, la cui prima scadenza era stata concordata al 30.04.2013, fino alla soddisfazione dell'intero debito.
A seguito del mancato rispetto delle scadenze concordate per la data del 30.04.2013 e del
30.05.2013 da parte della il legale rappresentante della odierna attrice, effettuava, CP_2 prima di porre all'incasso l'assegno consegnatogli in garanzia, diversi solleciti telefonici all'utenza mobile 3348860198, a tale sig. , n.q. di dipendente/responsabile della Per_1 P società con quale erano precedentemente intercorse le trattative commerciali. CP_2
Detti solleciti rimanevano privi di riscontro, tra i quali anche la notifica di un atto di precetto. In data 26.06.2013, il sig. , dopo aver regolarizzato nel bollo l'assegno in Pt_3 suo possesso, provvedeva a porlo all'incasso, che rimaneva, tuttavia, impagato per mancanza di fondi, né la provvedeva a levare protesto, ed il titolo veniva restituito CP_1 Par alla solo cinque giorni dopo la presentazione all'incasso, ovvero nei termini utili per poter ancora levare il protesto. Con lettera del 11.7.2013 l'avv. Alessia Pancallo, su Par incarico della contestava l'operato dell'Istituto di Credito e in data 08.11.2013 si Contr recava presso l'Agenzia n. 35 della sita in via Casilina n. 1125, al fine di verificare la presenza di un eventuale deposito tardivo a copertura del predetto assegno. In tale circostanza, dopo intercorse conversazioni a chiarimento con il sig. , n.q. di CP_5 dipendente della Banca, Ag. 35, l'avv. Pancallo constatava la mancanza di un deposito tardivo, oltre alla mancata predisposizione da parte della Banca sia del protesto che degli adempimenti previsti dalla legge nel caso di specie, quale la revoca dell'emissione degli assegni e successiva segnalazione al CAI. Ritenuto il sussistere di una responsabilità della Par Banca per l'illegittimo omesso protesto, la invitava in mediazione e in data CP_3
05.05.2016 si teneva il primo incontro presso l'Organismo di Mediazione 645 s.r.l. tra l'odierno attore e la banca, conclusosi con verbale negativo stante la mancata comparizione di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio deducendo come il Controparte_1 Contr comportamento della nella vicenda che ci occupa fosse improntato alla più totale buona fede e nel più rigoroso rispetto dei principi normativi vigente e rassegnando le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande attoree perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, oltre 4% C.A. ed IVA 22% come per legge”, evidenziando, inoltre, che l'assenza di protesto non è circostanza di per sé idonea a fondare una responsabilità della banca verso il creditore insoddisfatto, né a ritenere la banca medesima responsabile del danno pari al valore del titolo (AB n. 2567/2013, AB Milano n. 13705/18, AB n.
16291/2021).
Nessuno si costituiva per Controparte_2
Istruita la causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, assegnata definitivamente a questo giudice con provvedimento del 8 maggio 2024, disposta udienza per tentativo di conciliazione nella quale nessuna delle parti si presentava, la causa documentalmente istruita era trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche al 18 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
Nel caso di specie si tratta di assegno emesso con clausola di non trasferibilità, emesso con un'unica girata (effettuata per l'incasso da parte della ricorrente beneficiaria), pertanto la mancata levata del protesto non ha prodotto nessun danno alla ricorrente in quanto sono rimasti impregiudicati i suoi diritti.
La segnalazione in C.A.I. del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione che comporta per il soggetto segnalato la revoca di “ogni” autorizzazione ad emettere assegni bancari per la durata di sei mesi , nonché il divieto per qualunque intermediario di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare assegni da lui tratti dopo l'iscrizione, anche se emessi nei limiti della provvista.”
Alla luce del provvedimento AB (decisione n. 2567 del 10/05/2013) in base al quale “la levata del protesto, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, è da ritenersi “non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche “doverosa” per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari (Banca d'It., Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3)
– tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo “il disagio e il costo” di doversi attivare per recuperare il suo credito”.
È evidente, nel caso di specie, l'assenza dell'interesse del portatore del titolo di tutelare i propri diritti nei confronti del debitore essendo il titolo emesso valido in quanto non protestato e mancando un'azione di regresso a favore di terzi.
Rilevato che l'assegno è stato presentato per l'incasso in stanza di compensazione e che nessun vincolo contrattuale possa essere riscontrato e rilevato tra l'attore e la banca trattaria in merito alla negoziazione dell'assegno, tale circostanza è desumibile dalla documentazione depositata e dalle deduzioni delle parti nei propri scritti, ne consegue che la richiesta di risarcimento danni per responsabilità della banca convenuta sia di natura extracontrattuale e pertanto alla medesima applicabile l'art. 2024 c.c.
Orbene l'azione ex art. 2042 c.c. (azione di arricchimento) è un'azione di sussidiaria, cioè è proponibile solo se non esiste un'altra azione per ottenere il risarcimento del danno. Questo significa che non si può agire per arricchimento se si potrebbe agire, come nel caso di specie, con l'azione causale portata dall'assegno.
Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni perché sfornita di prova del danno e della relativa quantificazione.
Conclusivamente la domanda non deve essere accolta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Accerta l'inadempimento della convenuta contumace Controparte_2
e la condanna al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] complessiva pari ad € di € 27.710,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002;
3) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_1 in favore della convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,000 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30909 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NE IL LO, giusta delega in atti
- ATTORE -
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. TRINCHI CLAUDIO, giusta delega in atti
- CONVENUTO -
Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni:” 1) accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte di
[...] dell'assegno bancario di cui alla premessa e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la società medesima al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 27.710,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002;
2) accertare e dichiarare gli inadempimenti e le omissioni della come illustrati CP_3 in narrativa e la responsabilità di essa per l'illegittimo omesso protesto relativo all'assegno bancario n. 3039066250-12 dell'importo di € 27.710,00 e, per l'effetto, Cont condannare la stessa alla refusione della predetta somma in favore della Società attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, o di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa ex D.M. 55/14, oltre Iva e Cpa come per legge.”
Deduce parte attrice, di aver emesso una fattura per € 27.710,09 in data 26.06.2013 per merce venduta alla società (doc.1), a garanzia del Controparte_4 predetto pagamento, emetteva in favore della società attrice assegno bancario n. CP_2
3039066250-12 non trasferibile, dell'importo di € 27.710,00, tratto sulla BNL, GRUPPO
BNP PARIBAS – Agenzia n. 35 di via Casilina n. 1125 (RM) con scadenza 30.11.2013 e con l'accordo che lo stesso sarebbe stato restituito alla società traente non appena il debito fosse stato onorato (doc.2). Tra le due società, infatti, intercorreva un accordo che prevedeva il pagamento del predetto debito in rate mensili di €. 5.000,00, la cui prima scadenza era stata concordata al 30.04.2013, fino alla soddisfazione dell'intero debito.
A seguito del mancato rispetto delle scadenze concordate per la data del 30.04.2013 e del
30.05.2013 da parte della il legale rappresentante della odierna attrice, effettuava, CP_2 prima di porre all'incasso l'assegno consegnatogli in garanzia, diversi solleciti telefonici all'utenza mobile 3348860198, a tale sig. , n.q. di dipendente/responsabile della Per_1 P società con quale erano precedentemente intercorse le trattative commerciali. CP_2
Detti solleciti rimanevano privi di riscontro, tra i quali anche la notifica di un atto di precetto. In data 26.06.2013, il sig. , dopo aver regolarizzato nel bollo l'assegno in Pt_3 suo possesso, provvedeva a porlo all'incasso, che rimaneva, tuttavia, impagato per mancanza di fondi, né la provvedeva a levare protesto, ed il titolo veniva restituito CP_1 Par alla solo cinque giorni dopo la presentazione all'incasso, ovvero nei termini utili per poter ancora levare il protesto. Con lettera del 11.7.2013 l'avv. Alessia Pancallo, su Par incarico della contestava l'operato dell'Istituto di Credito e in data 08.11.2013 si Contr recava presso l'Agenzia n. 35 della sita in via Casilina n. 1125, al fine di verificare la presenza di un eventuale deposito tardivo a copertura del predetto assegno. In tale circostanza, dopo intercorse conversazioni a chiarimento con il sig. , n.q. di CP_5 dipendente della Banca, Ag. 35, l'avv. Pancallo constatava la mancanza di un deposito tardivo, oltre alla mancata predisposizione da parte della Banca sia del protesto che degli adempimenti previsti dalla legge nel caso di specie, quale la revoca dell'emissione degli assegni e successiva segnalazione al CAI. Ritenuto il sussistere di una responsabilità della Par Banca per l'illegittimo omesso protesto, la invitava in mediazione e in data CP_3
05.05.2016 si teneva il primo incontro presso l'Organismo di Mediazione 645 s.r.l. tra l'odierno attore e la banca, conclusosi con verbale negativo stante la mancata comparizione di quest'ultima.
Si costituiva in giudizio deducendo come il Controparte_1 Contr comportamento della nella vicenda che ci occupa fosse improntato alla più totale buona fede e nel più rigoroso rispetto dei principi normativi vigente e rassegnando le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande attoree perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in premessa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del
presente giudizio, oltre 4% C.A. ed IVA 22% come per legge”, evidenziando, inoltre, che l'assenza di protesto non è circostanza di per sé idonea a fondare una responsabilità della banca verso il creditore insoddisfatto, né a ritenere la banca medesima responsabile del danno pari al valore del titolo (AB n. 2567/2013, AB Milano n. 13705/18, AB n.
16291/2021).
Nessuno si costituiva per Controparte_2
Istruita la causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, assegnata definitivamente a questo giudice con provvedimento del 8 maggio 2024, disposta udienza per tentativo di conciliazione nella quale nessuna delle parti si presentava, la causa documentalmente istruita era trattenuta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc per deposito di memorie conclusionali e repliche al 18 settembre
2025.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Letti gli atti e la documentazione depositata
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
Nel caso di specie si tratta di assegno emesso con clausola di non trasferibilità, emesso con un'unica girata (effettuata per l'incasso da parte della ricorrente beneficiaria), pertanto la mancata levata del protesto non ha prodotto nessun danno alla ricorrente in quanto sono rimasti impregiudicati i suoi diritti.
La segnalazione in C.A.I. del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione che comporta per il soggetto segnalato la revoca di “ogni” autorizzazione ad emettere assegni bancari per la durata di sei mesi , nonché il divieto per qualunque intermediario di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare assegni da lui tratti dopo l'iscrizione, anche se emessi nei limiti della provvista.”
Alla luce del provvedimento AB (decisione n. 2567 del 10/05/2013) in base al quale “la levata del protesto, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, è da ritenersi “non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742), ma anche “doverosa” per la banca trattaria - alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d'affari (Banca d'It., Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3)
– tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo “il disagio e il costo” di doversi attivare per recuperare il suo credito”.
È evidente, nel caso di specie, l'assenza dell'interesse del portatore del titolo di tutelare i propri diritti nei confronti del debitore essendo il titolo emesso valido in quanto non protestato e mancando un'azione di regresso a favore di terzi.
Rilevato che l'assegno è stato presentato per l'incasso in stanza di compensazione e che nessun vincolo contrattuale possa essere riscontrato e rilevato tra l'attore e la banca trattaria in merito alla negoziazione dell'assegno, tale circostanza è desumibile dalla documentazione depositata e dalle deduzioni delle parti nei propri scritti, ne consegue che la richiesta di risarcimento danni per responsabilità della banca convenuta sia di natura extracontrattuale e pertanto alla medesima applicabile l'art. 2024 c.c.
Orbene l'azione ex art. 2042 c.c. (azione di arricchimento) è un'azione di sussidiaria, cioè è proponibile solo se non esiste un'altra azione per ottenere il risarcimento del danno. Questo significa che non si può agire per arricchimento se si potrebbe agire, come nel caso di specie, con l'azione causale portata dall'assegno.
Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni perché sfornita di prova del danno e della relativa quantificazione.
Conclusivamente la domanda non deve essere accolta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Accerta l'inadempimento della convenuta contumace Controparte_2
e la condanna al pagamento in favore dell'attore della somma
[...] complessiva pari ad € di € 27.710,00, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n.231/2002;
3) Condanna , in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_1 in favore della convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.500,000 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Simone Antonio Castelnuovo