Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 2
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità non può essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che personalmente dall'imputato, può essere avanzata soltanto dal difensore munito di apposita procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2010, n. 16849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16849 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 244
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 31714/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS IR N. IL 16/11/1964;
avverso la SENTENZA N. 1223/2009 CORTE APPELLO di TORINO del 15/04/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO Margherita;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 15 aprile 2009 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza pronunciata l'8 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, dichiarava RA HI colpevole del delitto previsto e punito dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, detenuto, a fini di spaccio, quattordici buste termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, (per fatto verificatosi in Torino il 3 dicembre 2008) e, riconosciuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed esclusa la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, aveva condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, con confisca della sostanza stupefacente sequestrata.
Ha proposto ricorso per cassazione l'AS chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Deduce la difesa del ricorrente che i giudici di merito avevano ritenuto di escludere che la sostanza stupefacente fosse destinata ad uso personale soltanto perché era stata divisa in bustine, senza considerare che la suddivisione dello stupefacente non è indicativa della destinazione al fine di spaccio e che l'imputato aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza poco prima di essere arrestato.
Inoltre l'imputato era stato notato dai verbalizzanti mentre si attardava prima ad una fermata di un tram e poi ad un'altra; mentre, qualora avesse acquistato una sostanza per destinarla alla vendita, avrebbe cercato di passare inosservato, consapevole dei possibili controlli.
Rileva il Collegio che il motivo è infondato in quanto con esso il ricorrente contesta una valutazione di merito, congruamente ed adeguatamente motivata dalla Corte Territoriale, la quale ha rilevato che lo stupefacente trovato in possesso dell'imputato era contenuto in una busta trasparente con all'interno 14 bustine confezionate a paracadute e termosaldate (pari a 92.7 di eroina corrispondente a 3,7 dosi medie singole), il che costituiva modalità di confezionamento assolutamente ingiustificata per una destinazione ad uso personale ed invece idonea alla cessione delle singole bustine a terzi. La Corte di merito ha inoltre rilevato che l'imputato, in sede di convalida, aveva dichiarato di aver acquistato le bustine al prezzo di 85 Euro per cui, essendo pressocché inesistente la sua capacità reddituale derivante da attività saltuaria al mercato, era necessario dedurre che l'imputato traesse le risorse economiche necessarie per l'acquisto di stupefacente e per le normali esigenze di vita dallo spaccio, quanto meno parziale, dello stupefacente. Ha poi rilevato che comunque il comportamento ed i movimenti osservati dai Carabinieri non si spiegavano qualora io stupefacente fosse stato tutto destinato ad uso personale.
Alla luce dell'adeguata e congrua motivazione della Corte Territoriale il motivo si traduce in una ingiustificata richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto sottratta al sindacato di questa Corte.
Trova quindi applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6 sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510, Bruzzese), secondo cui "in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie dai momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità".
Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo l'imputato lamenta la violazione della legge penale e il difetto di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della pena sostitutiva dei lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis e art. 597 c.p.p., comma 5 formulata con l'atto di appello.
Rileva il ricorrente che la Corte di merito aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena rilevando che l'istanza non era stata formulata dall'imputato personalmente prima della sentenza di primo grado.
Secondo la difesa dell'RA la Corte di merito non aveva considerato che la richiesta può essere formulata ex novo anche in sede di appello e che non è necessaria la presentazione personale da parte dell'imputato, non rientrando la richiesta del lavoro di pubblica utilità tra gli atti personalissimi dell'imputato. Tale richiesta avrebbe quindi potuto essere accolta anche in considerazione dei poteri di ufficio spettanti al giudice di appello ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 5, nonché ai sensi della L. n.689 del 1981, art. 53. Vi era inoltre omessa motivazione in ordine alla valutazione del possesso dal parte di esso imputato dei requisiti per ottenere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 bis. Egli era infatti un tossicodipendente che faceva uso di elevati quantitativi di droga, come comprovato dalla cartella clinica in cui risultava sottoposto a terapia secondo il ed protocollo 2 che prevede l'assunzione di quantitativi più consistenti di Butrenorfina. Rileva il Collegio che anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
In primo luogo deve rilevarsi che la richiesta deve essere formulata nel giudizio di primo grado, come sembra chiaro dalla lettura della norma contenuta nel D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 bis in cui si specifica che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero il giudice può applicare, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità.
A tale conclusione si giunge anche confrontando il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 33
(disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma della L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 14) che prevede invece la richiesta dell'imputato, (o del difensore munito di procura speciale), subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna. Per quel che attiene alla presentazione dell'istanza rileva il Collegio che sembra corretto ritenere, nonostante il silenzio del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, che la richiesta, oltre che personalmente dall'imputato, possa essere presentata soltanto dal difensore munito di mandato speciale.
Tale conclusione è confortata da un duplice ordine di considerazioni: da un lato la considerazione che la disciplina generale sul lavoro di pubblica utilità contenuta sulla normativa sul giudice di pace sopra richiamata che prevede la richiesta dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, non è, sul punto, incompatibile con il disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 bis, dall'altro, l'ulteriore considerazione logica sistematica in forza della quale, poiché la richiesta di sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può essere formulata in occasione della presentazione dell'istanza di patteggiamento, che ha più ampi effetti, incomprensibile sarebbe il richiedere la presentazione soltanto da parte dell'imputato o del difensore munito di procura speciale della seconda (art. 446 c.p.p., comma 3) ma non anche della prima istanza.
Tale conclusione è del resto conforme al principio affermato da questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6 sent. 16 giugno 2009, n. 40101, rv 244684), secondo cui "la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, in quanto atto personalissimo può essere avanzata solo dall'imputato e non anche dal suo difensore non munito di apposita procura speciale". Considerato che comunque, come ha precisato la Corte Territoriale, l'istanza di sostituzione della pena non è stata presentata dall'imputato, nemmeno in via subordinata, prima della sentenza di primo grado, ma solo dal difensore con l'atto di appello, va respinto anche il secondo motivo di ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010