Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla.
Commentario • 1
- 1. Nervosismo e urine positive integrano reato (Cass. 16378/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2009, n. 38110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38110 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/06/2009
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1270
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 016291/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE IG NT N. IL 28/06/1947;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Martusciello Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 17-4-2003, con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato RI GI colpevole del reato ascrittogli al capo B) della rubrica, limitatamente alla detenzione illecita di gr. 7,814 di cocaina (fatto commesso in Genova il 13-11- 1997) e, con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
Ricorre il RI, a mezzo del suo difensore, lamentando in primo luogo, con riferimento all'ordinanza emessa in data 10-3-2006, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis, in relazione alla mancata applicazione della pena di anni due di lavori di pubblica utilità, concordemente richiesta dalle parti.
Rileva che Corte di Appello ha motivato il suo diniego osservando da un lato che mancava la prova dell'attualità dello stato di tossicodipendenza dell'imputato e dall'altro che i lavori di pubblica utilità non apparivano misura adeguata alla personalità del prevenuto, già detenuto per altra causa. Deduce che la prima affermazione è smentita dalla relazione SERT confluita in atti, dalla quale si evince che il RI è seguito da oltre un anno da personale medico, avendo espresso la volontà di disintossicarsi;
e che la Corte di Appello ha ecceduto dai limiti attribuitile dalla legge, in quanto, in sede di patteggiamento in appello, il giudice del gravame è tenuto a verificare solo la corretta qualificazione dei fatti e la congruità in astratto della pena, la cui concreta determinazione è rimessa alla volontà delle parti, rinuncianti agli altri motivi. Aggiunge che il richiamo alla personalità dell'imputato è inconferente, facendo riferimento ad una valutazione non prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da TL SO. Deduce che la Corte di Appello si è limitata a ripetere pedissequamente le considerazioni svolte dal primo giudice, senza dare alcuna risposta alle specifiche doglianze mosse dalla difesa con i motivi di appello.
Con un terzo motivo il difensore denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, in relazione alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente. Sostiene che non vi è alcuna prova della destinazione illecita della cocaina consegnata dalla TL, la cui detenzione era perfettamente compatibile con un uso esclusivamente personale. Rileva che la motivazione è apparente a parzialmente contraddittoria, in quanto la Corte di Appello, pur avendo ammesso la possibile destinazione personale di parte dello stupefacente, ha comunque confermato la condanna.
Con un quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo che, in ragione della ritenuta destinazione promiscua, la pena avrebbe dovuto essere adeguata ai fatti così come accertati.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Deve premettersi che, in base al principio di tassatività delle impugnazioni, desumibile dall'art. 568 c.p.p., l'ordinanza in data 10- 3-2006, con la quale la Corte di Appello ha disatteso la richiesta ex art. 599 c.p.p., comma 4, di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, non è di per sè
impugnabile, trattandosi di provvedimento contro il quale non è previsto alcun mezzo di gravame.
Il ricorso, pertanto, deve intendersi come proposto avverso la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, con la quale, in ipotesi, il giudice del gravame ben avrebbe potuto revocare la precedente ordinanza reiettiva ed accedere all'istanza delle parti.
Di conseguenza, devono considerarsi inconferenti le censure mosse nel motivo di ricorso in esame avverso la menzionata ordinanza, nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di prova dell'attualità del dedotto stato di tossicodipendenza del RI, trattandosi di argomento estraneo all'iter motivazionale seguito dalla Corte di Appello in sentenza.
Fatte queste premesse, si osserva che il D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 bis dispone che, nel caso in cui venga riconosciuta l'attenuante del fatto lieve di cui al precedente comma 5 e si tratti di reato commesso da soggetto tossicodipendente, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., "può" applicare, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità.
La formulazione della norma in esame ("il giudice ... può applicare") rende evidente che l'applicazione della pena alternativa non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma che, al contrario, come è stato già puntualizzato da questa Corte, a tal fine è richiesta una valutazione giudiziale di meritevolezza, di natura discrezionale (Cass. Sez. 6, 14-10-2008 n. 39164). Nel caso di specie, pertanto, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto di non accedere alla concorde richiesta delle parti di applicazione della pena alternativa, in ragione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, anche specifici. Non par dubbio, infatti, che la personalità del prevenuto costituisca un elemento di particolare valenza nell'orientare l'esercizio del potere discrezionale attribuito in materia al giudice di merito.
2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello ha illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità delle accuse di illecita detenzione di cocaina rivolte nei confronti dell'imputato dalla teste TL, rilevando in primo luogo che la donna, a conferma di tali accuse, ha materialmente consegnato il quantitativo di sostanza poi caduto in sequestro. Il giudice del gravame ha altresì fatto presente che le dichiarazioni della teste, secondo cui la mattina del 13-11-1997 il convivente aveva acquistato da tale LG circa 20 grammi di stupefacente, hanno trovato riscontro nel fatto che la mattina del 14-11-1997 una donna nota con il nome LG è stata arrestata nel portone dell'immobile ove abitava il RI, con circa 21 grammi di cocaina, verosimilmente destinata, almeno in parte, all'imputato; e che l'ulteriore affermazione resa dalla stessa teste, secondo cui abituale cliente del RI era tale LI DR, che si recava quasi tutte le sere a casa del prevenuto per acquistare droga, ha trovato riscontro nel fatto che la sera del 13 novembre il LI, presente la polizia, si è effettivamente recato a casa dell'odierno ricorrente. Il giudice del gravame ha aggiunto, confutando le ulteriori deduzioni svolte dalla difesa, che non vi è ragione perché la TL dovesse essere sentita con le garanzie dell'imputato, non essendo emersi dalla sua deposizione elementi che imponevano la sospensione dell'esame.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, la Corte di Appello non si è affatto appiattita, sul punto, in modo acritico al giudizio espresso dal Tribunale, ma ha espresso le ragioni del suo convincimento, con una motivazione non meramente apparente e non manifestamente illogica, con cui ha tenuto conto dei rilievi difensivi.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente, che attraverso l'apparente deduzione di vizi di motivazione mirano sostanzialmente ad ottenere una rilettura degli atti ed una rinnovata valutazione dell'attendibilità della testimonianza in esame, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte. 3) Il terzo motivo è infondato.
La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha escluso che la cocaina detenuta dall'imputato fosse destinata ad uso esclusivamente personale, argomentando:
- dal quantitativo di sostanza (grammi 7,814, con un principio attivo pari al 38,5%), eccedente il fabbisogno di un tossicodipendente per diversi giorni;
- dalla inidoneità dell'attività lavorativa svolta dall'imputato a garantire un reddito tale da consentire, oltre che il soddisfacimento dei bisogni primati, anche l'acquisto di una scorta di cocaina di significativo valore economico;
- dal possesso di bilancini, di norma non usati dal mero consumatore di droga.
Trattasi di elementi che in modo del tutto ragionevole hanno indotto i giudici di merito a ritenere la rilevanza penale della condotta di detenzione, alla stregua dei parametri valutativi presi in considerazione dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) ai fini della prova della destinazione ad un uso non personale della droga, rappresentati dalla "quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute", dalle "modalità di presentazione" e dalle "altre circostanze dell'azione", tra le quali ben possono essere apprezzate le ridotte disponibilità economiche del detentore e il possesso di strumenti (il bilancino) tipici dello spacciatore. Nessuna contraddittorietà, d'altro canto, è dato rinvenire della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la possibile detenzione a consumo personale di una parte della cocaina rinvenuta: si tratta di un'affermazione formulata in via meramente ipotetica (come dimostrato dall'uso dell'avverbio "forse"), che non scalfisce la validità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, per la quale è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, la destinazione della sostanza detenuta "ad uso non esclusivamente personale".
4) Le censure mosse col quarto motivo sono inammissibili, in quanto la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ambito dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito e, nella fattispecie in esame, la Corte di Appello ha ottemperato all'obbligo motivazionale su essa gravante, dando atto della congruità della pena inflitta, in relazione alla quantità di cocaina detenuta ed alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, anche specifici.
5) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009