Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2011, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 27/01/2011
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 215
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21659/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ZO, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Milano, in data 3/12/2009;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 bis.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 5/12/08, dichiarava OL ZO colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e lo condannava alla pena di anni 4
di reclusione ed Euro 6.000.00 di multa, concesse le attenuanti generiche e applicata la ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 citato. La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 3/12/09, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, con i seguenti motivi:
la Corte distrettuale ha omesso di dare adeguato riscontro al secondo motivo di appello, con cui veniva richiesta l'applicazione del trattamento sanzionatorio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione, adottata in sentenza, è logica e corretta. Osservasi che per procedere alla sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva è necessario che si verifichino quattro condizioni: che l'interessato sia tossicodipendente o, comunque, assuntore di sostanze stupefacenti;
che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia riconosciuto il fatto di lieve entità;
che l'imputato abbia espressamente chiesto, eventualmente in via subordinata, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità;
che non ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.. Nella specie sussisterebbero tutti i presupposti per accogliere la istanza dell'imputato, ma il giudice è libero di decidere, sia non accogliendo tale richiesta, anche a fronte del parere positivo del p.m. sia accogliendola, andando di contrario avviso alle determinazioni sfavorevoli del p.m..
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non costituisce, infatti, un diritto dell'imputato, essendo rimessa la relativa applicazione all'apprezzamento discrezionale del decidente, da esercitarsi avendo riguardo principalmente al parametro costituzionale espresso dall'art. 27, in particolare, sub specie, della idoneità della misura a tendere alla rieducazione del condannato, ai parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., oltre che ai parametri dettagliati nello stesso art. 73, comma 5 bis. Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata si palesa evidente l'implicito rigetto della istanza di applicazione del citato comma 5 bis, sul rilievo del decidente volto ad evidenziare l'oggettiva entità del fatto, la personalità del prevenuto, quale descritta dai suoi precedenti, gravi e numerosi, che ne fanno emergere la particolare proclività a delinquere, con conseguente pericolo per la collettività, tanto da determinare la Corte distrettuale a non riconoscere al OL una modifica, in melius, del trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011