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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 11/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
CONTR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16058/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105791171000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105791171000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti;
con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Resistente/Appellato: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, respingere l'appello in quanto infondato per tutto quanto dedotto in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza ex adverso impugnata;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società CONTR propone appello avverso la sentenza n. 16058/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 16, del 28/06/2024, depositata il 27/12/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720230105791171, notificata il 04/05/2023, per un importo complessivo di euro 76.338,74, riguardante IRES, IRPEF Addizionale regionale e comunale in riferimento all'annualità 2018. La società impugnava l'atto eccependo in particolare l'estinzione delle obbligazioni opposte, delle sanzioni e degli interessi per maturata prescrizione e l'esistenza di vizi della notifica, effettuata a mezzo PEC, censure che i Giudici di primo grado rigettavano ritenendole insussistenti. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione degli interessi. L'appellante lamenta pure l'inesistenza degli atti presupposti e nei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi ed il vizio delle cartelle e dei ruoli esattoriali perché non sono stati sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale
2. Incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
3. Omessa pronuncia sulla mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'istanza ex L. 228/2012 di sospensione ex lege.
4. Omesso accertamento prescrizione
5. Vizio della notifica della cartella
6. Sulla soccombenza per le spese di giudizio. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei motivi indicati sub nn. 1, 2, 3, 4 e 5 perche domande nuove, e l'inammissibilità dell'appello per assenza della specificità dei motivi in relazione a ciascun tema di contestazione dedotto in primo grado. Nel merito, l'Agenzia contesta i motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. In data 14/01/2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita memorie illustrative con le quali ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio ritiene che l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla novità di alcuni dei motivi compresi sub n. 1 e poi di quelli sub 2 e 3, sia fondata. Si tratta in particolare della doglianza sull'omessa indicazione del criterio del calcolo degli interessi;
sull'inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali;
sul vizio delle cartelle e dei ruoli esattoriali perché non sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale;
sull'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
sulla mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'istanza ex L. 228/2012 di sospensione ex lege. Il Collegio osserva che si tratta di domande nuove, proposte per la prima volta in questo grado del giudizio e pertanto inammissibili. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile.
Nel merito, l'appello è privo di fondamento. Il primo motivo, per la parte ammissibile, il quarto ed il quinto motivo di appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. La cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata a mezzo PEC il 04/05/2023, dell'importo complessivo di € 76.338,74, ha ad oggetto IRES ed IRPEF relative all'anno di imposta 2018, per somme dovute a seguito del controllo formale effettuato rispettivamente ai sensi dell'art. 36 ter e 36 bis del D. P.R. n.600 del 1973. La cartella è stata regolarmente notificata a mezzo PEC inviata all'indirizzo Email_3" " consegnata in data 4 maggio 2023 ore 09:33:18, come da documentazione prodotta agli atti del giudizio. In particolare il Collegio ritiene che la doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, sia priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018). La cartella è stata pertanto notificata regolarmente. In ordine al termine di decadenza per la notifica del titolo, il Collegio osserva, in relazione ai diversi diritti portati dalla cartella, che questo decorre, per l'IRES, ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e per l'IRPEF, ai sensi del comma 1, lettera a dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, dal terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Ciò premesso, considerato che ai fini del computo del termine di decadenza, occorre pure tenere conto della sospensione dei termini di 542 gg., ai sensi della normativa emergenziale sanitaria c.d. Covid 19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, il Collegio ritiene che la notifica della cartella, avvenuta in data 04/05/2023, sia sicuramente tempestiva in entrambe le fattispecie sopra descritte, scadendo il rispettivo termine nel 2024 e nel 2025. Per le ragioni sopra indicate, non è decorso neanche alcun termine di prescrizione dei tributi portati dalle cartelle, che è decennale, trattandosi di crediti erariali, né alcun termine di prescrizione per relative sanzioni ed interessi, che è quinquennale. Il Collegio osserva infine che, la provata, rituale notificazione della cartella e la conseguente omessa impugnativa della stessa nei termini di legge preclude ogni possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il sesto motivo di appello, relativo alla condanna alle spese, è privo di fondamento. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza per cui la condanna alle spese decisa nel primo grado del giudizio a carico del contribuente, è legittima. Le spese del grado d'appello sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, a totale conferma della sentenza impugnata, rigetta l'appello della società CONTR. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario della parte appellata.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CASO LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 11/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
CONTR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16058/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105791171000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230105791171000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti;
con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c. Ancora nel merito accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Resistente/Appellato: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, respingere l'appello in quanto infondato per tutto quanto dedotto in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza ex adverso impugnata;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società CONTR propone appello avverso la sentenza n. 16058/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 16, del 28/06/2024, depositata il 27/12/2024, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. 09720230105791171, notificata il 04/05/2023, per un importo complessivo di euro 76.338,74, riguardante IRES, IRPEF Addizionale regionale e comunale in riferimento all'annualità 2018. La società impugnava l'atto eccependo in particolare l'estinzione delle obbligazioni opposte, delle sanzioni e degli interessi per maturata prescrizione e l'esistenza di vizi della notifica, effettuata a mezzo PEC, censure che i Giudici di primo grado rigettavano ritenendole insussistenti. La società odierna appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. Onere probatorio, decadenza dell'azione e omessa indicazione degli interessi. L'appellante lamenta pure l'inesistenza degli atti presupposti e nei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi ed il vizio delle cartelle e dei ruoli esattoriali perché non sono stati sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale
2. Incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
3. Omessa pronuncia sulla mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'istanza ex L. 228/2012 di sospensione ex lege.
4. Omesso accertamento prescrizione
5. Vizio della notifica della cartella
6. Sulla soccombenza per le spese di giudizio. Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dei motivi indicati sub nn. 1, 2, 3, 4 e 5 perche domande nuove, e l'inammissibilità dell'appello per assenza della specificità dei motivi in relazione a ciascun tema di contestazione dedotto in primo grado. Nel merito, l'Agenzia contesta i motivi di appello ribadendo la correttezza della sentenza impugnata. In data 14/01/2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita memorie illustrative con le quali ribadisce l'infondatezza dei motivi di appello. Nella camera di consiglio del 05/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia privo di fondamento. In via preliminare il Collegio ritiene che l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla novità di alcuni dei motivi compresi sub n. 1 e poi di quelli sub 2 e 3, sia fondata. Si tratta in particolare della doglianza sull'omessa indicazione del criterio del calcolo degli interessi;
sull'inesistenza delle pretese ivi opposte e dei sottesi ruoli esattoriali;
sul vizio delle cartelle e dei ruoli esattoriali perché non sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale;
sull'incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
sulla mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'istanza ex L. 228/2012 di sospensione ex lege. Il Collegio osserva che si tratta di domande nuove, proposte per la prima volta in questo grado del giudizio e pertanto inammissibili. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione sulla mancanza di motivi specifici d'impugnazione, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546/92. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d'appello, dei requisiti minimi dell'appello. La Suprema Corte ha statuito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Chiariscono ulteriormente le Sezioni Unite citate che “nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”. Nel caso in esame l'odierno appellante ha formulato specifiche doglianze, riprendendo le linee difensive del primo grado che sono state sviluppate nei punti della sentenza di primo grado ritenuti censurabili. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, "nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione." (Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519). Inoltre, la formulazione dei motivi d'appello attraverso la riproposizione delle considerazioni già contenute nelle difese di primo grado dell'appellante non integra, di per sè, la pretesa inammissibilità del gravame. La Cassazione ha infatti statuito sul punto che " nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci " (Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis). L'odierno appellante ha precisato le argomentazioni a supporto delle proprie asserite ragioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati e pertanto il Collegio ritiene il ricorso in appello, siccome formulato, ammissibile.
Nel merito, l'appello è privo di fondamento. Il primo motivo, per la parte ammissibile, il quarto ed il quinto motivo di appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. La cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata a mezzo PEC il 04/05/2023, dell'importo complessivo di € 76.338,74, ha ad oggetto IRES ed IRPEF relative all'anno di imposta 2018, per somme dovute a seguito del controllo formale effettuato rispettivamente ai sensi dell'art. 36 ter e 36 bis del D. P.R. n.600 del 1973. La cartella è stata regolarmente notificata a mezzo PEC inviata all'indirizzo Email_3" " consegnata in data 4 maggio 2023 ore 09:33:18, come da documentazione prodotta agli atti del giudizio. In particolare il Collegio ritiene che la doglianza sull'indirizzo PEC del mittente Agenzia delle Entrate Riscossione, non iscritto in pubblici registri, sia priva di fondamento. Al riguardo il Collegio osserva che l'art. 26 comma 2 DPR 602/73 sopra citato, prevede unicamente che l'indirizzo del destinatario sia quello “risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione “ mentre nessuna prescrizione è presente in merito all'indirizzo di posta PEC del mittente e l'eventuale vizio riguardante tale ambito non è causa di nullità della notifica. Ai sensi dell'art. 156 c.p.c. le cause di nullità sono infatti soltanto quelle previste dalla legge e l'art. 160 c.p.c. non annovera l'incertezza sull'indirizzo del mittente, anche PEC, fra le cause di nullità della notifica. La norma infatti così dispone “: La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.” Peraltro l'art. 16-ter, D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 45-bis, comma 2, D.L. 90/2014, ha eliminato l'IPA dalla tipologia dei registri pubblici. Conformemente la Suprema Corte, con l'ordinanza 23445/2021, ha statuito che: “L'indirizzo IPA inizialmente annoverato nella tipologia dei “registri pubblici” ai sensi del comma 8, art. 16 del DL 185/2008, è scomparso alla stregua della disposizione di cui all'art. 16-ter del DL 179/2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a, del DL n. 90/2014, che non richiamando il succitato art. 16-ter ha espunto da quella tipologia proprio il registro IPA. … Detto ciò, è evidente che se l'indirizzo IPA non è più annoverato negli elenchi pubblici l'utilizzo di detto indirizzo - quale elenco “non pubblico” di fiducia” - ne rende non più obbligatorio l'utilizzo (Cassazione, ordinanza 44521/2021)”. Da ultimo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 982/2023, ha ribadito che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022)”. Parimenti è priva di fondamento la doglianza sulla ricevuta di consegna della PEC, atteso che la Corte di Cassazione, con pronunzia che il Collegio ritiene in toto di condividere, ha affermato che “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (Sez. 2 - , Sentenza n. 15001 del 28/05/2021). Il Collegio ritiene pertanto che “la RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo” (Cass. n. 16365/2018). La cartella è stata pertanto notificata regolarmente. In ordine al termine di decadenza per la notifica del titolo, il Collegio osserva, in relazione ai diversi diritti portati dalla cartella, che questo decorre, per l'IRES, ai sensi del comma 1, lettera b dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e per l'IRPEF, ai sensi del comma 1, lettera a dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, dal terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Ciò premesso, considerato che ai fini del computo del termine di decadenza, occorre pure tenere conto della sospensione dei termini di 542 gg., ai sensi della normativa emergenziale sanitaria c.d. Covid 19 ex art. 68 del D.L. 18/2020, il Collegio ritiene che la notifica della cartella, avvenuta in data 04/05/2023, sia sicuramente tempestiva in entrambe le fattispecie sopra descritte, scadendo il rispettivo termine nel 2024 e nel 2025. Per le ragioni sopra indicate, non è decorso neanche alcun termine di prescrizione dei tributi portati dalle cartelle, che è decennale, trattandosi di crediti erariali, né alcun termine di prescrizione per relative sanzioni ed interessi, che è quinquennale. Il Collegio osserva infine che, la provata, rituale notificazione della cartella e la conseguente omessa impugnativa della stessa nei termini di legge preclude ogni possibilità di dedurre eventuali vizi concernenti la cartella di pagamento stessa, che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a queste ultime (Cassazione, sentenze n. 10326/2014 e 3594/2017). La definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione nei termini determina l'irretrattabilità del credito, poiché “i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri…” (ordinanza 2258/2018). Il sesto motivo di appello, relativo alla condanna alle spese, è privo di fondamento. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza per cui la condanna alle spese decisa nel primo grado del giudizio a carico del contribuente, è legittima. Le spese del grado d'appello sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio sez. II, a totale conferma della sentenza impugnata, rigetta l'appello della società CONTR. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.000,00, oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario della parte appellata.