Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2026, proposto da
GA Lo RO e AG ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Bonavita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Letojanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Ardizzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare ex art. 55 CPA,
del provvedimento prot. n. 15306 del 03/11/2025, emesso dal Dirigente U.T.C. del Comune di Letojanni, recante "Archiviazione negativa della S.C.I.A. prot. SUE n. 62 dell'11/04/2024".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Letojanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa TA BR UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti espongono di aver presentato al Comune di Letojanni, tramite portale SUE, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) prot. SUE n. 62, avente ad oggetto il frazionamento dell’unità immobiliare sita in Letojanni (ME), tra Via Vittorio Emanuele e Via Massimo D’Azeglio, censita al foglio 11, particella 396, subalterno 2.
La S.C.I.A., asseverata dal tecnico incaricato, autocertificava il possesso di tutti i requisiti, inclusa la titolarità delle particelle oggetto di frazionamento, così come derivante dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 1352/2019 (RG 5174/2013, rep. 2041/2019 del 21/06/2019).
I lavori, iniziati il 15 maggio 2024, venivano ultimati il 20 settembre 2024, come da apposita comunicazione trasmessa, nell’interesse dei ricorrenti, dall’avv. Villanti.
Tuttavia, con provvedimento del 4 ottobre 2024, il Comune - richiamata la nota pervenuta tramite PEC … in data 7/10/2024 prot. n. 13102, da parte dei controinteressati sig.ri NT MI, NT ES e NT NO ed esaminato il progetto nel quale si rappresenta che l’accesso al nuovo vano avverrà passando dalla proprietà confinante, particella 396 subalterno del foglio di mappa 11, in ditta catastale NT MI, NT ES e NT NO, pertanto utilizzando la proprietà di altra ditta, pur non risultando alcuna documentazione attestante l’autorizzazione al passaggio da detta particella … o comunque altro titolo autorizzativo o di possesso della stessa - disponeva la sospensione in via cautelativa dei lavori di cui alla S.C.I.A. prot. SUE n. 62 dell’11 aprile 2024, al fine del bilanciamento dell’interesse dei destinatari e dei controinteressati.
Con successivo provvedimento del 3 novembre 2025, infine, l’amministrazione, richiamato il provvedimento di sospensione in autotutela adottato in data 04/11/2024 prot. n. 14767, motivato dalla mancata dimostrazione della titolarità dell’area interessata dall’intervento , disponeva l’archiviazione con esito negativo della S.C.I.A. presentata l’11 aprile 2024, dichiarandone l’inefficacia e confermando il divieto di prosecuzione dei lavori e di ogni attività edilizia riferita alla stessa.
2. Con ricorso notificato al Comune di Letojanni il 30 dicembre 2025 e depositato il successivo 29 gennaio 2026 i ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 19 L. 241/1990 (come modif. da L. 120/2020 conv.) e art. 21 DPR 380/2001 (agg. 2025). Eccesso 4 di potere per sviamento e difetto di istruttoria. Autotutela esercitata oltre i termini e senza motivazione rafforzata.
II. Violazione artt. 11 e 22 DPR 380/2001 (agg. D.L. 152/2021 PNRR). Erronea valutazione titolarità e difetto presupposti. Eccesso di potere per travisamento fatti .
III. Violazione artt. 7-8 L. 241/1990. Difetto motivazione e contraddittorio. Eccesso di potere per irragionevolezza.
Il Comune, essendo decorsi i termini previsti dall’art. 19 comma 3 della legge n. 241/90, sarebbe dovuto intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies , con motivazione rafforzata sull’interesse pubblico prevalente e sul bilanciamento dei contrapposti interessi.
L’amministrazione comunale, peraltro, è tenuta a verificare solo la conformità urbanistica della S.C.I.A. e non può, invece, mettere in dubbio la disponibilità giuridica del bene così come autocertificata.
3. Il 24 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il Comune di Letojanni insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ai controinteressati.
Su richiesta del difensore di parte ricorrente, la causa è stata rinviata all’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026 per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione rilevata d’ufficio.
Nonostante la concessione del suddetto termine, nessuna delle parti ha depositato memorie difensive né è comparsa all’udienza dell’11 marzo 2026 (solo il difensore dell’amministrazione resistente, in data 2 marzo 2026, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione ).
La causa è stata, quindi, introitata per la decisione, anche ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Occorre preliminarmente evidenziare che l’assenza della parte costituita non costituisce impedimento alla definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso in tal senso dato in camera di consiglio.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non impedisce di decidere la causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire fa presumere che esse abbiano accettato la possibilità di una definizione immediata della causa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7059; id. 27 maggio 2025, n. 4580; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 luglio 2024 n. 6886; id. 26 agosto 2015; n. 4017; id. 20 dicembre 2011, n. 6759; Tar Milano, sez. V, sentenza n. 1119 del 5 marzo 2026).
6. Tanto premesso, come da avviso dato alle udienze in camera di consiglio del 25 febbraio 2026 e dell’11 marzo 2026, il ricorso è inammissibile per omessa notifica ai controinteressati.
6.1. L’art. 41 comma 2 c.p.a. dispone, invero, che “ qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge…”.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, la qualità di controinteressato è riconosciuta nel processo amministrativo a chi, oltre ad essere nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile (c.d. elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto, in quanto questo di norma gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio (c.d. elemento sostanziale). L’astratta posizione speculare e simmetrica del ricorrente, da un lato, e del controinteressato, dall’altro, va indagata in concreto, in relazione all'atto impugnato, poiché è rispetto ad esso che i contendenti coltivano opposte aspettative alla sua caducazione (il ricorrente) e alla sua conservazione (il controinteressato), correlate al riflesso pregiudizievole o vantaggioso che le stesse parti risentono nella propria sfera giuridica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2022, n. 3324; 23 ottobre 2020, n. 6449; sez. III, 26 aprile 2021, n. 3359; TAR Sicilia- Catania, sez. I, 19 aprile 2021, n. 1234; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 2600).
Per “controinteressato” deve, quindi, sinteticamente intendersi - secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza - quel soggetto che, oltre ad essere indicato o, comunque, facilmente individuabile nel provvedimento, abbia un concreto interesse a che il provvedimento impugnato non venga annullato, così da conservare intatta la posizione giuridica di vantaggio conseguentemente acquisita.
6.2. Nel caso in esame, ad avvisto del Collegio, entrambi tali elementi sussistono con riferimento ai signori MI NT, ES NT e NO NT, proprietari della particella sulla quale i ricorrenti sostengono di potere esercitare il diritto di passaggio al vano di loro proprietà.
Ed invero, sotto il profilo formale, tali soggetti, pur non menzionati nel provvedimento con cui è stata dichiarata inefficace la S.C.I.A. presentata dai ricorrenti, erano espressamente individuati nel precedente provvedimento con cui era stata disposta la sospensione dei lavori, al quale il provvedimento qui impugnato espressamente rinvia.
Quanto al profilo sostanziale, gli stessi risultano senz’altro titolari di un interesse contrario a quello dei ricorrenti e cioè alla conservazione del provvedimento con cui è stata disposta l’archiviazione negativa della S.C.I.A. prot. SUE n. 62 dell'11/04/2024.
Non si tratta, invero, di meri vicini denuncianti, ma di soggetti titolari di un interesse qualificato a difendere la loro posizione giuridica di proprietari della particella 396 subalterno del foglio di mappa 11, sulla quale i ricorrenti assumono di potere esercitare un diritto di passaggio al fine di accedere al vano di loro proprietà.
7. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ai proprietari della suddetta particella, da qualificarsi controinteressati in quanto:
a) agevolmente identificabili dal provvedimento impugnato;
b) titolari di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della S.C.I.A. dell’11 aprile 2024 che prevedeva l’accesso al nuovo vano attraverso la suddetta particella.
8. In ragione della natura della presente pronuncia e del rilievo officioso del profilo di inammissibilità sul quale si fonda, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC MA VA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
TA BR UD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA BR UD | NC MA VA |
IL SEGRETARIO