Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3414
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto "tabellare", la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.

Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte del soggetto (morte ad esse conseguente), vanno distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni - cui compete il risarcimento "iure proprio" trasmissibile agli eredi "iure hereditatis" - ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o da altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possano comunque far valere un'aspettativa riparatrice) - cui compete, invece, un diritto risarcitorio "iure proprio" -, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato, in concreto, perseguito in sede penale perché assorbito, ex art. 15 cod. proc. nel più grave delitto di omicidio colposo, atteso che il criterio penalistico dell'assorbimento (in forza del quale, all'esito dell'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione irrogata per quest'ultimo comprende anche quella astrattamente irrogabile per il meno grave delitto assorbito) non trova applicazione in sede civile, ove invece, atteso il principio che postula l'integrale ristoro del danno ingiusto, vanno risarcite tutte le conseguenze dannose dell'illecito.

Il danno biologico può avere ad oggetto (non diversamente dal danno patrimoniale) tanto l'invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), con la conseguenza che il giudice di merito, nel provvedere alla sua liquidazione, del tutto legittimamente specifica se esso si riferisca all'inabilità temporanea ovvero a quella permanente, atteso che tale, separata liquidazione, nel concorso di entrambe le suddette ipotesi, non costituisce una (illegittima) duplicazione di voci di danno ontologicamente unitarie, ma rappresenta soltanto una liquidazione frazionata in relazione a due eventuali momenti diversi e successivi tra loro.

Commentari2

  • 1Responsabilità del medico per l’errore e aggravamento della malattia
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023

  • 2Danni iure ereditario, apprezzabile lasso di tempo, 45 minuti, insufficienzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3414
Data del deposito : 7 marzo 2003

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