Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 3
In tema di danno biologico, qualora il giudice di merito abbia adottato il criterio cosiddetto "tabellare", la riduzione del valore del punto percentuale di invalidità operata per adeguarlo (e, quindi, personalizzarlo), da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica (e, quindi, alle probabilità di vita), a quello che, in concreto, dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di fatto, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, di norma, vi procederà con criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni poste a fondamento del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione.
Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte del soggetto (morte ad esse conseguente), vanno distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni - cui compete il risarcimento "iure proprio" trasmissibile agli eredi "iure hereditatis" - ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o da altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possano comunque far valere un'aspettativa riparatrice) - cui compete, invece, un diritto risarcitorio "iure proprio" -, a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato, in concreto, perseguito in sede penale perché assorbito, ex art. 15 cod. proc. nel più grave delitto di omicidio colposo, atteso che il criterio penalistico dell'assorbimento (in forza del quale, all'esito dell'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione irrogata per quest'ultimo comprende anche quella astrattamente irrogabile per il meno grave delitto assorbito) non trova applicazione in sede civile, ove invece, atteso il principio che postula l'integrale ristoro del danno ingiusto, vanno risarcite tutte le conseguenze dannose dell'illecito.
Il danno biologico può avere ad oggetto (non diversamente dal danno patrimoniale) tanto l'invalidità temporanea (allorché la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), con la conseguenza che il giudice di merito, nel provvedere alla sua liquidazione, del tutto legittimamente specifica se esso si riferisca all'inabilità temporanea ovvero a quella permanente, atteso che tale, separata liquidazione, nel concorso di entrambe le suddette ipotesi, non costituisce una (illegittima) duplicazione di voci di danno ontologicamente unitarie, ma rappresenta soltanto una liquidazione frazionata in relazione a due eventuali momenti diversi e successivi tra loro.
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- 1. Responsabilità del medico per l’errore e aggravamento della malattiaRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023
- 2. Danni iure ereditario, apprezzabile lasso di tempo, 45 minuti, insufficienzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RV NI, RV SE ANN, LO CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato LIANA TUMBIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALLSECURES ASSIC SPA, ACCOMANDO CARLO, ACCOMANDO CRISTIAN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 21349/00 proposto da:
AXA ASSIC SPA, corrente in Torino, in persona del Dott. NI Tucci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato NINO LA MANTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RV NI, RV SE ANN, LO CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 545/99 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Seconda Civile, emessa il 12/02/99 e depositata il 17/06/99 (R.G. 585/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato CA ALBINI (per delega avv. Luigi MANZI);
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3/5.5.1993 ER NI, ER IN e OL NC convenivano davanti al Tribunale di Palermo OM CA, OM IA e la Allsecures Assicurazioni s.p.a., assumendo che il 20.10.1992, in piazza Pallavicino di Palermo, OM IA, alla guida di una Ford Fiesta, di proprietà di OM CA ed assicurata con la Allsecures Assicurazioni, attraversando a zig zag imprudentemente la piazza, aveva investito alla gamba sinistra il Dr. VI ER, pediatra, mentre si trovava fermo sul lato della piazza sulla sua motocicletta;
che il Dr. ER, ricoverato in clinica, aveva subito una serie di interventi chirurgici, all'esito dei quali era deceduto.
Gli attori chiedevano la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniale, morale e biologico subiti dal Dr. VI ER, pari a L. 1.936.000.000, da liquidare in favore di essi attori, quali eredi, nonché al risarcimento del danno morale subito da essi attori, pari a L. 280 milioni, ed al rimborso delle spese funerarie e mediche, pari a L. 6.500.000.
Il Tribunale condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti in proprio da ER VI, pari a L. 6.250.000, nonché del danno morale subito da ER NI e IN, pari a L. 53.960.000 per ciascuno e dal coniuge, pari a L. 87.600.000, nonché condannava i convenuti al pagamento della somma di L.
4.000.000 per danno patrimoniale.
Avverso questa sentenza proponevano appello gli attori. Si costituiva l'assicuratrice che proponeva appello incidentale. La corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 17.6.1999, liquidava il danno morale in favore della OL in L. 100 milioni ed in favore di ciascun figlio in L. 70 milioni, oltre gli interessi legali, rigettando nel resto gli appelli. Riteneva la corte di merito che dalle deposizioni testimoniali risultava che l'auto dell'OM aveva investito la moto ferma su cui si trovava il ER, per cui andava affermata l'esclusiva responsabilità del conducente OM nella causazione del sinistro;
che il danno biologico subito dal ER VI correttamente era stato valutato nella misura di L. 50.000 per i soli 65 giorni di invalidità assoluta, poiché esso andava commisurato alla durata effettiva della malattia fino alla data del decesso;
che solo questo era il danno biologico iure hereditatis, che gli attori potevano vantare;
che nessun danno patrimoniale subito da VI ER poteva essere riconosciuto, non essendo stata fornita la prova che durante detti 65 giorni egli non avesse ricevuto gli emolumenti da parte dell'Usl, a cui era legato da un rapporto di convenzionamento. Secondo la corte non poteva accogliersi la domanda degli attori di risarcimento dei danni patrimoniali e biologici iure proprio, perché la domanda era nuova.
Riteneva la corte territoriale di dover adeguare la liquidazione del risarcimento del danno morale iure proprio, richiesto dagli attori, nelle misure sopra dette.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori, che hanno presentato memoria.
Resiste con controricorso la Axa assicurazioni s.p.a. (incorporante la Allsecures s.p.a), che ha proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 2043 c.c. e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che, essendo intercorso un notevole lasso di tempo tra le lesioni ed il decesso, in favore del loro dante causa era sorto il diritto alla corresponsione del danno biologico e morale per intero, mentre i giudici di merito avevano liquidato solo la somma di L. 3.250.000, pari a L. 50.000 per giorni 65 di invalidità temporanea assoluta e L.
1.300.000 per danno morale, confondendo l'invalidità temporanea totale con il danno biologico. In ogni caso lamentano la mancanza di motivazione totale, quanto alla liquidazione del danno morale di L. 1.300.000, trattandosi di somma miserrima, tenuto conto che il danneggiato nell'ambito di 65 giorni fu sottoposto a 4 interventi chirurgici, all'esito dei quali decedette, con gravissime sofferenze.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è solo parzialmente fondato, relativamente al vizio motivazionale nella liquidazione del danno morale della vittima VI CE, mentre nel resto è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che nella liquidazione del danno biologico patito dalla vittima nell'intervallo di tempo tra le lesioni e la morte, intervenuta nelle more del giudizio, occorre distinguere - sotto il profilo del tipo di danno biologico - a seconda che la morte sia stata o meno causata delle lesioni. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di inabilità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.
Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalle lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medicolegale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo.
Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea. Nell'ipotesi di lesioni personali seguite, dopo apprezzabile lasso di tempo, dalla morte ad esse conseguente, debbono essere distinti i danni subiti dal soggetto passivo delle lesioni, cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", trasmissibile agli eredi "iure hereditatis" ed i danni subiti, per effetto del decesso, dai congiunti (o dagli altri soggetti che, essendo legati alla vittima, possono far valere un'aspettativa riparatrice), cui compete il diritto al risarcimento del danno "iure proprio", a nulla rilevando che il reato di lesioni colpose non sia stato perseguito perche assorbito, per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., nel più grave reato di omicidio (colposo) dato che il criterio penalistico dell'assorbimento, nel quale, per l'obbligato passaggio dal reato meno grave a quello più grave, la sanzione per il reato più grave comprende quella del reato meno grave, non può essere applicato al campo civilistico, in cui, per il principio che prevede l'integrale ristoro del danno ingiusto, debbono essere risarcite tutte le conseguenze dannose del fatto illecito (Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).
2.2. Se, invece, la morte non è stata causata dalle lesioni, ma sopravviene per altre cause quando le lesioni erano già guarite con postumi, le conclusioni mutano sotto il profilo delle categorie concettuali, ma molto meno sotto il profilo del risultato pratico liquidatorio.
In questo caso, infatti, il danneggiato al momento della morte aveva già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente residuata al sinistro (trasmissibile agli eredi): con ciò si vuoi dire solo che non si versa più in ipotesi di danno biologico da inabilità assoluta temporanea, cui sia conseguita la morte;
ma in ipotesi di danno biologico da invalidità permanente.
Sennonché anche detta liquidazione del danno biologico da invalidità permanente obbedisce a regole particolari. Infatti, nell'ambito della liquidazione del danno, va tenuto conto dell'età del leso: altro è infatti convivere con un'invalidità per pochi anni, altro è tollerarla per la maggior parte della propria vita. Quando però il danneggiato muore, prima o nel corso del giudizio liquidatorio, la durata della vita è nota: essa non costituisce più un dato presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale. È possibile quindi sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione.
Nella aestimatio del danno, pertanto, il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta (Cass. 20 gennaio 1999, n. 489; Cass. 29.5.1998, n. 5366;Cass. 7 aprile 1998, n. 3561; Cass. n.
10271/1995).
2.3. Per tener conto dell'incidenza della durata effettiva della vita del danneggiato, il giudice di merito può scegliere il criterio che ritiene più opportuno, purché ne dia adeguata motivazione. In particolare, qualora il giudice abbia adottato il "criterio tabellare" per la liquidazione danno biologico, la detta riduzione del valore del punto percentuale di invalidità per adeguarlo (e quindi personalizzarlo) da quello fissato in astratto in corrispondenza all'età anagrafica e, quindi, alla probabilità di vita, a quello che in concreto dovrà essere corrisposto, costituendo una valutazione di merito, è di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale di norma vi procederà con criterio equitativo, che non è sindacabile in sede di legittimità se non per l'assenza di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione (Cass. S.U. 29.10.1984, n. 5537).
2.4. Non è quindi esatto quanto sembra sostenuto dai ricorrenti, secondo cui, in caso di morte del danneggiato, sia pure dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, essendo già maturato il diritto al risarcimento del danno biologico in capo allo stesso per intero, in questi termini esso sarebbe trasmesso agli eredi iure hereditatis.
Infatti i ricorrenti confondono l'an del diritto al risarcimento del danno biologico, che, perché possa sorgere, presuppone la permanenza in vita del soggetto danneggiato per un certo periodo, con il quantum di detto danno.
Invero gli artt. 2043 e 1223 ss. c.c. non consentono il risarcimento del danno biologico "iure successionis" nella ipotesi in cui l'evento morte del "de cuius", causato dalla condotta illecita altrui, sia contestuale, o di poco susseguente alle lesioni, come, invece, viene ammesso quando la vittima delle stesse sia rimasta in vita per un tempo apprezzabile. Infatti, come affermato dalla Corte cost. (sent. n. 372 del 1994), per un verso, vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti;
per l'altro, in caso di morte immediata, l'esistenza di un diritto al risarcimento del danno in capo al "de cuius", trasmissibile "iure successionis" è da escludere per un duplice ordine di motivi, uno dei quali attinente alla situazione giuridica soggettiva, non essendo più in vita la persona offesa, e l'altro correlato alla circostanza che la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite. In caso di lesioni seguite, dopo un apprezzabile periodo di tempo, dalla morte, gli eredi acquistano il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa, da liquidarsi in relazione all'effettiva menomazione dell'integrità psicofisica da lui patita sino al momento del decesso, e quindi con riferimento al periodo di tempo compreso tra il verificarsi dell'illecito e la morte (Cass. 25 febbraio 2000, n. 2134; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1131).
2.5. Sennonché l'apprezzabile lasso di tempo intercorso tra la lesione e la morte ad essa conseguente, comporta solo che il predetto diritto al risarcimento del danno biologico sia sorto, ma non che esso sia pari al massimo possibile, come se il soggetto avesse maturato per intero ed istantaneamente il diritto al risarcimento in relazione alla sua vita probabile futura, indipendentemente dalla premorienza. Infatti, poiché come si è detto, il danno biologico costituisce un danno alla salute, (che ha come presupposto ovviamente l'esistenza in vita), da commisurarsi su due parametri e cioè l'entità della lesione e la durata della vita, se la vita effettiva cessa dopo un certo tempo il danno biologico va commisurato a quel tempo.
In altri termini, una volta sorto il diritto al risarcimento del danno, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte, questo non sorge istantaneamente in tutta la sua entità, per cui è irrilevante se successivamente il soggetto vivrà o meno, ma sempre in relazione a detta durata della vita nel corso della quale il soggetto leso dovrà convivere con il danno biologico subito. Se questa durata è nota, perché la morte è intervenuta prima della liquidazione definitiva, la liquidazione del danno sarà proporzionata ad essa, se la durata non è nota non essendo deceduto il soggetto leso, la durata della vita sarà quella probabile, in relazione all'aspettativa di vita.
2.6. Errata è anche la censura, secondo cui il giudice di appello avrebbe confuso il danno biologico con l'inabilità transitoria totale o assoluta.
Infatti il danno biologico può avere ad oggetto, sia l'inabilità temporanea (allorché la malattia è ancora in atto) che l'invalidità permanente (allorché la malattia è guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non altrimenti che il danno patrimoniale, eventualmente subito durante i due distinti periodi.
Conseguentemente bene il giudice di merito nel provvedere alla liquidazione del danno biologico specifica se esso si riferisce all'inabilità temporanea o all'invalidità permanente, e questa liquidazione separata, allorché concorrano entrambe le ipotesi, non costituisce una duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, quale è quella del danno biologico, ma rappresenta semplicemente una liquidazione frazionata in relazione a due eventuali momenti diversi, successivi tra di loro (cfr. Cass. 15.9.1995, n. 9725).
3.1. Fondata, invece, è la censura di mancanza di motivazione relativamente alla liquidazione del danno morale nella somma di L. 1.300.000, nei confronti di un soggetto costretto per oltre sessanta giorni in un letto di ospedale, operato 4 volte, e poi giunto a morte per effetto delle lesioni.
Va a tal fine rilevato che, pur dando atto la sentenza impugnata che l'appello proposto dagli attuali ricorrenti investiva la liquidazione del quantum non solo del danno biologico, ma anche del danno morale, non motiva assolutamente per quali ragioni ha ritenuto di confermare la liquidazione, effettuata dal tribunale, del danno morale sofferto dal soggetto leso.
3.2. A tal fine va ricordato che, pur essendo rimessa la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell'effettuarne la valutazione delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravita dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto (Cass. 6.10.1994,n. 8177;
Cass. 26.2.1996, n. 1474). Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non è di per sè illegittimo, se il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria "personalizzazione" del criterio detto al caso concreto ed apportando, se del caso gli eventuali consequenziali correttivi in aumento o in diminuzione.
Il criterio, infatti, è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la liquidazione del danno alla salute in base al sistema cosiddetto del "valore del punto di invalidità" ed è quindi volto proprio ad evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie anche in ragione dell'insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e controllabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato. Il dichiarato ricorso a tale criterio è pertanto legittimo solo ove il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo specifico l'oggetto della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo (Cass. 19.1.1999, n. 475).
3.3. Va poi precisato che, poiché la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ.14.2.2000, n. 1633; Cass. 14.10.1997,. n. 10024) e la maggioranza della dottrina ritengono che la funzione del risarcimento del danno morale sia quella satisfattoria delle sofferenze patite e non quella punitiva del responsabile (in quanto la figura della pena privata ha sempre avuto una certa ostilità nella nostra dottrina, ma che è diffusa nel diritto anglosassone sotto la forma dei punitives damages), il primo e principale elemento da valutare, ai fini della liquidazione del danno morale è l'entità oggettiva della sofferenza morale (anche detta "patema d'animo"). Allorché detta sofferenza morale derivi da una lesione della salute, ovviamente, esiste una correlazione tra l'entità delle lesioni fisiche o psichiche e le sofferenze morali, correlazione certo non automatica, ma che non può essere trascurata.
Il riferimento all'entità oggettiva del danno può essere tradotto, operativamente, nella regola per cui il danno morale derivante da una grave invalidità (tanto più se conduca a morte il soggetto) non può essere liquidato con somme irrisorie.
3.4. A tal fine il giudice di merito, al cui prudente criterio equitativo del giudice di merito, deve rispettare l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno (specie se reiterato nel tempo) e l'equivalente pecuniario, in modo che questo mantenga la sua connessione con l'entità e la natura del danno da risarcire, così che non rappresenti un mero simulacro o una parvenza di risarcimento. Ne consegue che è censurabile l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito ogni volta che la liquidazione del danno morale appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse di fatto in ordine alla natura ed all'entità del danno dallo stesso giudice accertate. (Cass. 21 maggio 1996, n. 4671; cass. 2 marzo 1998, n. 2272).
4. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 345 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto nuova la domanda di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio subito da essi ricorrenti per la morte del congiunto, pur avendo essi proposto una domanda di risarcimento dei danni subiti, che, come tale comprendeva anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
5.1. Ritiene questa corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa Corte che la giurisprudenza di legittimità ritiene costantemente che la richiesta risarcitoria di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) comprende necessariamente quella del danno biologico, anche se dovesse mancare una specifica domanda in proposito, in quanto la richiesta, per la sua omnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, dovendosi peraltro tener conto della evoluzione degli orientamenti interpretativi - anche in sede di giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 184-86 e 372-94) e della Corte di Cassazione - circa l'individuazione delle varie voci di danno e la natura giuridica del danno biologico (vedi Cass. n. 7975 del 1997; Cass. 8216 del 1995, Cass. 1955 del 1995, Cass. 8787 del 1994; Cass. 4909 del 1996).
5.2. Il principio è certamente da condividere non solo sulla base dell'elemento volontaristico della domanda, ma anche per il principio dell'unità del diritto al risarcimento del danno. Invero il principio dell'unità, dal punto di vista sostanziale, del diritto al risarcimento del danno (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale) ha come logico corollario, sul piano processuale, il principio, condiviso da dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 10702/98), della cd. infrazionabilità o inscindibilità del giudizio di liquidazione del danno, il quale esige che alla liquidazione, di regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quindi in un solo processo.
Può dirsi tuttavia ben consolidato un diverso indirizzo che, pur facendo salva, in linea di massima, l'inscindibilità del giudizio sul "quantum debeatur", riconosce per un verso che sussistono alcune eccezioni, o previste espressamente dalla legge, seppure nell'ambito di diverse fasi di un medesimo processo (quella dell'art. 278 cpv. c.p.c, della condanna ad una provvisionale, con prosecuzione del processo per la liquidazione definitiva;
quella dell'art. 345 cpv. c.p.c, della possibilità di ottenere in appello i danni sofferti dopo la sentenza di primo grado), o ricavabili dal sistema (come quella di un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno e quindi superi con la sua forza il principio giuridico dell'inscindibilità della domanda di liquidazione del danno); e per altro verso enuclea un'ipotesi assai più generale, nascente dal riconoscimento di una certa disponibilità delle parti nel processo, che cioè la scissione del giudizio di liquidazione sia accettata da entrambe le parti.
Non manca chi sostiene che questa ipotesi tragga legittimità dall'art. 12 c.p.c, dal quale si desumerebbe che, in relazione ad rapporto obbligatorio, il creditore possa agire "pro parte" in momenti diversi e che il giudicato, in tal caso, si formi solo su quella parte del rapporto che forma oggetto della domanda;
sicché sarebbe arbitrario negare una tale possibilità in relazione all'azione avente ad oggetto il risarcimento del danno. L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano, dunque che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, abbia l'onere di dedurre tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta.
Perché tale principio non trovi applicazione è necessario che sia esclusa "a priori" la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quando tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall'attore, o "ab initio" o nel corso del processo. Infatti il principio dell'infrazionabilità della richiesta di risarcimento del danno va coordinato con il principio dispositivo della domanda (art. 99 e 112 c.p.c).
5.3. Pertanto, solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno, e tra esse non sia indicata quella relativa al danno patrimoniale, l'eventuale domanda proposta in appello è inammissibile per novità (ex art. 345 c.p.c.). Inoltre nel caso in cui le conclusioni vengano precisate in forma analitica, deve intendersi abbandonata ogni precedente domanda od eccezione precedentemente formulata, e non riproposta nelle conclusioni, proprio per la funzione che ha la precisazione delle conclusioni. Ne consegue che, in materia di responsabilità aquiliana, ove con l'atto di citazione sia chiesto genericamente il risarcimento di "tutti i danni", mentre nel precisare le conclusioni venga domandato soltanto il risarcimento del danno morale, deve intendersi rinunciata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (cfr. Cass. 11 marzo 1998, n. 2673; Cass. n. 10748/1993). Nella fattispecie sia con l'atto di citazione che nelle conclusioni di primo grado gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno morale da loro subito e non del danno patrimoniale, mentre avevano richiesto il risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale subito dal loro congiunto.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da loro subito (iure proprio) per il decesso del congiunto, avanzata solo in grado di appello, giustamente è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile dal giudice di appello ex art. 345 c.p.c.
6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 2, 3, 24 e 32 Cost., in rapporto agli artt.2043, 1226, 2056, 2059 cc. e 589 c.p., l'omessa equiparazione dell'evento morte all'invalidità permanente del 100%, l'omessa valutazione del danno biologico con il sistema del punto tabellare. L'illegittima equiparazione della valutazione del danno biologico e del danno morale, riconosciuto iure proprio allo stesso de cuius, all'invalidità temporanea totale. Lamentano i ricorrenti che non sia stata equiparata la morte all'invalidità assoluta del 100%, sia con riferimento al danno biologico che con riferimento al danno morale, che a quello patrimoniale, applicando successivamente a detta invalidità assoluta del 100% il punto tabellare previsto dalle tabelle in uso presso il tribunale di Milano, in luogo di quelle inferiori del 30% del tribunale di Palermo.
7. Il motivo è infondato.
Esso ripete l'errore, in parte simile a quello evidenziato al punto 2, secondo cui, essendosi verificata un'invalidità del 100%, poi risoltasi con il decesso, il danno (biologico, patrimoniale e morale) non va determinato in riferimento a quello effettivamente subito dal soggetto in vita per il periodo intercorrente tra la lesione ed il decesso, e quindi con riferimento a detto parametro temporale, ma con riferimento alla vita probabile del soggetto, come se lo stesso, in luogo di morire precedentemente o nel corso del giudizio, fosse continuato a vivere per il periodo di aspettativa di vita.
Come sopra si è detto, anche allorché il decesso è conseguenza delle lesioni causate dal fatto illecito, il danno biologico, quello morale e quello patrimoniale subito dal soggetto leso non può che essere relativo al tempo in cui lo stesso effettivamente è vissuto, in quanto con il decesso il soggetto non può più subire alcun danno (cfr. 28 novembre 1995, n. 122 99; Cass. 7 aprile 1998, n. 3561; 25 febbraio 1997, n. 1704). Detti danni, pertanto, presuppongono l'esistenza in vita del danneggiato.
8.1. Infondata è anche la censura secondo cui erratamente il giudice di merito avrebbe applicato in luogo delle più usuali tabelle di liquidazione del tribunale di Milano, le tabelle del tribunale di Palermo, inferiori del 30%. Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.
Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n.
5005, Cass. 14.5.1997, n. 4236). Questi principi meritano alcune precisazioni, in quanto l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno biologico è giunta a questo sistema di liquidazione che si articola in due fasi: il giudice dapprima, accertata la percentuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico-fisica del soggetto leso, determina un ammontare di base, ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo predeterminato che si è inteso adottare;
in un secondo momento, il giudice prende in considerazione le circostanze del caso concreto in cui la lesione si è verificata e decide se e come adeguare ad essa, la somma in un primo momento individuata.
Attiene sempre alla prima fase l'elaborazione di criteri tendenzialmente uniformi di generali criteri di riferimento, elaborati sulla base dell'esame di situazioni tipiche e privi di elementi peculiari in cui, partendo dall'esatta considerazione dell'esperienza e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben diversa sia la compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta per l'integrità e l'efficienza psicofisica del soggetto, si è differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto (le cosiddette "Tabelle"), abbandonando il criterio del valore fisso del punto di invalidità.
Rimane fermo però che l'utilizzabilità della "tabella" da parte del giudice trova fondamento pur sempre nel suo potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., a cui è insito, anche lì dove si pongano come punti di partenza criteri predeterminati e standardizzati, la valutazione del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. In altri termini, anche l'adozione della cosiddetta "tabella" non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un'evoluzione e perfezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri, il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase).
Se ciò avvenisse, il fondamento della liquidazione sarebbe di fatto trasferito dal potere equitativo del giudice (esauritosi solo nella prima fase di scelta del criterio di "liquidazione a punto") ai rigidi parametri delle "tabelle", in assenza di base normativa.
8.2. L'adozione del valore del "punto", quale indicato nella tabella di riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perche al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza (o astratto) nella liquidazione equitativa, ma non esaurisce la stessa, anche se all'esito della necessaria fase della "personalizzazione", il giudice può riscontrare che il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si attaglia perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento.
Anche in relazione alla fase di partenza del procedimento liquidatorio, poiché l'adozione delle tabelle costituisce già espressione del potere equitativo del giudice (ma non lo esaurisce), questi non è vincolato all'adozione della "tabella" adottata presso il suo ufficio giudiziario in luogo di un altra adottata presso altro ufficio. Ovviamente però, poiché il fondamento della "tabella dei punti" di invalidità è costituito dalla media dei precedenti giudiziari in quell'ambito giudiziario (più o meno esteso) e la finalità è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno, se il giudice adotta le tabelle in uso presso la propria sede giudiziaria, è già in re ipsa la motivazione (nei termini suddetti) relativa a detta adozione della base di partenza del procedimento liquidatorio equitativo (prima fase).
Se invece il giudice adotta, come è certamente nel suo potere equitativo, le "tabelle" in uso presso altri uffici giudiziari, poiché ciò si discosta da quella che è la funzione tipica delle "tabelle" (fissare criteri tendenzialmente uniformi in una data sede giudiziaria, in mancanza di una "tabella" unica nazionale, pure propugnata negli studi di settore), deve motivare perché ritiene di iniziare il procedimento liquidatorio equitativo non dalla media dei valori e dei criteri risultanti presso la propria sede giudiziaria (espressi dalle "tabelle" di quella sede) ma dalla media dei valori e dei criteri di altra sede giudiziaria.
Ne consegue che non è viziata la motivazione dell'impugnata sentenza che ha adottato ai fini della liquidazione del danno biologico le tabelle adottate presso la propria sede giudiziaria, in luogo di quelle adottate presso la sede di Milano.
Egualmente è immune da censure, rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità, la valutazione di merito del giudice di appello che ha ritenuto nella fattispecie di non discostarsi da detti valori tabellari.
9. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2043, 1223, 1226 e 2056 c.c. sulla valutazione del danno patrimoniale, nonché l'illegittimità della sentenza che non ha deciso sul risarcimento del danno patrimoniale e contraddittorietà della motivazione.
Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata non ha riconosciuto il danno patrimoniale ne' in loro favore ne' in favore del de cuius, ritenendo che non fosse stato provato detto danno, mentre in atti esistevano le prove dello stesso.
10.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Quanto al danno patrimoniale, subito in proprio dai ricorrenti per la morte del congiunto, va rilevato, come sopra detto, che nessuna domanda in merito era stata proposta, essendo stata proposta solo quella relativa al danno morale iure proprio.
10.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dal de cuius (astrattamente ipotizzabile solo relativamente al periodo di permanenza in vita per giorni 65 successivi all'evento lesivo), va osservato che la sentenza impugnata ha rigettato detta domanda, ritenendo che non era stato provata la circostanza che il Dr. VI ER, medico convenzionato con la USL, durante detto periodo di malattia non avesse continuato a percepire gli emolumenti di competenza.
Ritiene questa corte che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, con congrua motivazione. Infatti al lavoratore dipendente che sia rimasto infortunato per fatto illecito del terzo nulla compete a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea, anche totale, ove abbia continuato a percepire nel periodo d'invalidità la retribuzione dal proprio datore di lavoro, atteso che tale corresponsione esclude la esistenza stessa di un danno risarcibile, salva restando la prova di avere percepito solo parte della retribuzione per perdita di straordinari o trasferte, o, infine, pregiudizi di carriera o nocumenti in ordine alla utilizzazione di congedi (Cass. 22 maggio 2000, n. 6616). 11. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. nei confronti dei congiunti ed inadeguata quantificazione del danno morale. Lamentano i ricorrenti che la liquidazione effettuata del danno morale iure proprio è inadeguata ed in ogni caso non è conforme a quella prevista dalle "tabelle" ed ai principi fissati in materia dalla S.C..
12. Ritiene questa corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.
Richiamato quanto già detto in tema di liquidazione del danno morale, va rilevato che la corte di merito ha fatto esatta applicazione dei suddetti principi.
Infatti, applicando il sistema equitativo "puro", la corte di merito ha ritenuto di liquidare il danno morale per il coniuge in L. 100 milioni e per ciascuno dei figli in L. 70 milioni, avuto riguardo alla gravita della perdita subita del loro congiunto, alle connesse sofferenze morali e tenuto conto dell'età della vittima. Trattasi di valutazione di merito, esente da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di legittimità.
13. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dei criteri generali per la liquidazione dei compensi professionali ex art. 5 e segg. della tariffa forense 1994. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha tenuto conto nella liquidazione delle spese della nota spese depositata il 14.10.1994, "cui si rinvia", e che gli onorari, tenuto conto dell'importanza, del numero delle questioni trattate e del numero delle persone assistite, dovevano essere liquidati in misura maggiore.
14. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Infatti la parte che lamenti con ricorso per cassazione omissione o errori nella liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non liquidato o liquidato in modo riduttivo, non essendo sufficiente il mero rinvio alla nota spese, per il principio dell'autosufficienza del ricorso. Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre la mera violazione della tariffa massima, o la parziale liquidazione delle spese, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale errore, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 24 marzo 2000, n. 3536; Cass. 20 novembre 1998, n. 11770). Non avendo i ricorrenti adempiuto a detto onere, il motivo di ricorso è inammissibile.
15. Con il ricorso incidentale la AXA Assicurazioni lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 d.lgs 30.4.1992, n. 285 e dell'art. 2054 c.c..
Assume la ricorrente che erratamente il giudice di merito ha attribuito l'esclusiva responsabilità dell'incidente al suo assicurato, mentre doveva ritenersi la responsabilità del ER o, in ogni caso non superata la presunzione di pari concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.. Secondo il ricorrente il motociclista (ER) stava sorpassando dalla destra;
che lo stesso aveva sorpassato un segnale di stop da poco, per cui doveva continuare a procedere con prudenza;
che il motociclista non era visibile al conducente dell'auto condotta da OM, perché coperto da altra auto;
che tanto risultava dalle deposizioni testimoniali.
16.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10021; Cass. 21 aprile 1990, n. 3343). 16.2. Nella fattispecie la corte di merito ha ritenuto che dalle deposizioni testimoniali dei testi PO e ON la responsabilità esclusiva dell'incidente era da attribuirsi all'OM, che aveva investito con la sua auto la motocicletta, su cui era il ER VI, che si trovava ferma tra una fila di macchine posteggiate ed una fila incolonnata nel traffico. Riteneva poi la corte di merito che era inattendibile la deposizione del teste LF, che viaggiava sull'auto investitrice, perché forniva una versione dei fatti, aggiungendo circostanze che neppure il conducente della ford era stato in grado di fornire. Tale ricostruzione dei fatti è immune da censure rilevabili in sede di legittimità.
Infatti la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. 3 marzo 2000, n. 2404; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13567; 29 aprile 1999, n. 4347). 17. In definitiva, va accolto per quanto di ragione il primo motivo di ricorso principale (relativamente alla sola censura attinente al danno morale subito in proprio dal Dr. VI ER), mentre vanno rigettati gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale e rigetta i restanti motivi, nonché il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003