Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 475
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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Nella determinazione del danno alla persona il danno biologico e quello patrimoniale (considerato cioè per i riflessi della lesione sul piano economico reddituale) attengono a due distinte sfere di riferimento, dovendosi avere riguardo per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno, e, per il primo, prevalentemente alla gravità dell'inabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non conforme a diritto, in relazione a tale principio, e privo di giustificazione logica il criterio seguito dai giudici di merito che avevano liquidato il risarcimento del danno alla capacità reddituale nella misura di un terzo di quanto attribuito a titolo di ristoro del danno biologico).

La liquidazione del danno morale da fatto illecito, pur rimessa alla valutazione equitativa del giudice, deve essere compiuta rispettando l'esigenza di una razionale correlazione tra l'entità oggettiva del danno e l'equivalente pecuniario, sicché solo nella effettiva considerazione del danno concreto (risultante dalla motivazione della sentenza) e al di fuori di ogni automatismo, può considerarsi legittimo il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta per il risarcimento in questione in una frazione dell'importo riconosciuto per il danno biologico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/1999, n. 475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 475
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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