Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1131
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del decreto legge n. 576 del 1978, convertito in legge n. 738 del 1978 - a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre è esclusa la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste - trova applicazione soltanto relativamente all'ipotesi di azioni da iniziare ex novo, e non anche nel caso in cui la liquidazione coatta sopravvenga in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, che prosegua nei confronti dell'impresa cessionaria in nome dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "jure hereditatis".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1131
Data del deposito : 10 febbraio 1999

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