Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motori, l'art. 8 del decreto legge n. 576 del 1978, convertito in legge n. 738 del 1978 - a norma del quale, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre è esclusa la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi sei mesi dall'invio delle richieste - trova applicazione soltanto relativamente all'ipotesi di azioni da iniziare ex novo, e non anche nel caso in cui la liquidazione coatta sopravvenga in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, che prosegua nei confronti dell'impresa cessionaria in nome dell'INA - Gestione Autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "jure hereditatis".
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS ASSIC SPA IN NOME CONSAP GESTIONE AUTONOMA FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANGELO DEL BORRELLO, NICOLA GUASTADISEGNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AN, AN MA, AC EL VE AN, PAN ASS SPA IN LCA, BR IL AL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 12086/96 proposto da:
AN AN, AN MA, AC IL VE AN, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA A. MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato FABIO DE JORIO, difesi dall'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AS ASSIC SPA IN NOME CONSAP SPA;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n^ 13142/96 proposto da:
BR IL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO ACQUAROLI, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS ASSIC SPA IN NOME CONSAP GEST, ER AN GUIDO IN PERS AN AN;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^ 14158/96 proposto da:
AN AN, AN MA, AC IL VE AN, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA A.MANCINI 4, presso lo studio dell'avvocato FABIO DE JORIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
BR IL AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2385/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/03/96 e depositata il 26/06/96 (R.G. 2019/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Antonio ACQUAROLI;
udito l'Avvocato Lucio Filippo LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso AS, l'inammissibilità del ricorso BR ed il rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 24.1.1984, ND ed EM AN e IA CH vedova AN esponevano che il rispettivo padre e marito DO AN il 30.11.1981 era stato investito da un'autoveicolo condotto dal proprietario LI OR ER, riportando gravi lesioni per le quali era rimasto degente in ospedale sino al 28.9.1982; deducevano che il AN era successivamente deceduto, per altra causa, il 22.6.1983; convenivano davanti al Tribunale di Roma il ER e la PANASS S.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'incidente.
La PANASS S.p.a. si costituiva, contestando la fondatezza della domanda.
Il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento penale nel confronti del ER, che si concludeva con sentenza istruttoria di proscioglimento del 26.5.1987. Nelle more, con decreto del 3.12.1986, era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della PANASS S.p.a., con cessione del portafoglio alla AS S.p.a., e gli attori provvedevano quindi alla riassunzione del giudizio, con atto notificato il 1^.8.1988, nei confronti di quest'ultima, in nome dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, del commissario liquidatore e del ER.
I convenuti si costituivano e resistevano.
2. Il tribunale, con sentenza del 21.1.1993, rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, sul rilievo che la morte del AN non era avvenuta in conseguenza dell'incidente;
rigettava altresì la richiesta di risarcimento del danno biologico e del danno morale sofferti, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, dal AN, in ragione della ritenuta intrasmissibilità dei relativi diritti;
riteneva già ristorate le spese mediche con il pagamento della somma di L.
3.000.000 compiuto dall'assicuratore a favore della USL.
3. Proponevano appello gli attori soccombenti nei confronti della AS S.p.a., della PANASS S.p.a. in l.c.a. e del ER. Resistevano le prime due appellate, mentre restava contumace il ER.
4. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 26.6.1996, in accoglimento del gravame, condannava in solido la AS S.p.a., in nome dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di garanzia, ed il ER al pagamento della somma di L. 197.290.135 con gli interessi dalla data della decisione;
condannava in solido tutti gli appellati al pagamento delle spese del primo grado, e le due Compagnie, in solido, al pagamento di quelle del secondo grado. Considerava la corte:
- che il diritto di credito avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico e del danno morale sofferti dal AN era azionabile dagli eredi iure successionis, in quanto già acquisito al patrimonio del de cuius;
- che per la liquidazione del danno biologico poteva tenersi conto del criterio del triplo della pensione sociale, pari all'epoca dell'incidente, a L.
5.816.100 annue, e che, conseguentemente, sulla base del reddito giornaliero di L 15.935, per il periodo di dieci mesi di invalidità temporanea, era dovuta la somma di L. 4.780.500, mentre il risarcimento del danno da inabilità permanente, pari al 75%, tenuto conto del coefficiente corrispondente all'età dell'infortunato al termine del periodo di invalidità temporanea (anni 60,6), secondo la tabella annessa al r.d. n. 1403/1922, risultava di L.44.065.680, sicché a titolo di risarcimento del danno biologico erano complessivamente dovute L. 48.846.180;
- che per il danno morale, tenuto conto della totale perdita della possibilità di deambulazione e delle gravi sofferenze connesse a tale stato, risultava adeguata la liquidazione di L. 30.000.000;
- che a titolo di spese mediche il tribunale aveva correttamente riconosciuto un esborso di L. 1.744.055;
- che conseguentemente il danno complessivo, ai valori dell'epoca dell'incidente, ammontava alla somma di L.80.020.185;
- che la AS S.p.a., quale impresa cessionaria, aveva provveduto a corrispondere, nel termine di sei mesi dalla sua chiamata in giudizio, che attuava la richiesta di cui all'art. 8 della legge n.738/1978, il residuo del massimale pari a L.
17.000.000, sicché non rispondeva in proprio oltre il limite del detto massimale (pari a L.20.000.000), non essendo ad essa imputabile alcuna mala gestio;
- che, per converso, era imputabile alla PANASS S.p.a., in bonis sino al dicembre 1986, il ritardo nella messa a disposizione del massimale;
- che del detto superamento, così come del danno da svalutazione, doveva rispondere il Fondo di garanzia, rappresentato in giudizio dall'impresa cessionaria;
- che, previa detrazione dall'importo totale del danno della somma di L. 17.000.000 pagata nell'anno 1989, ridotta ai valori monetari dell'anno 1982, pari a L.9.083.129, e conseguente determinazione del danno medesimo in L.70.937.056, doveva procedersi alla rivalutazione all'attualità, con indice 2,7812, della detta somma, che risultava quindi pari a L. 197.270.140;
- che non poteva riconoscersi, in difetto di prova sul danno, il risarcimento del lucro cessante, per effetto della mancata disponibilità della somma attribuita a titolo di reintegrazione patrimoniale.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AS S.p.a. (ricorso n. 10625/96), sulla base di due motivi;
hanno resistito, con controricorso, gli eredi AN, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale (ricorso n. 12086/96), affidato ad unico mezzo. Ha altresì proposto ricorso il ER (ricorso n. 13142/96), sulla base di due motivi;
hanno resistito, con controricorso, gli eredi AN, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale (ricorso n. 14158/96), affidato ad unico mezzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I quattro ricorsi, proposti avverso la medsima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n.10625/96
2. Il primo motivo del ricorso principale reca denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 21 della legge n.990/1969. La AS S.p.a. deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe pronunciato nei suoi confronti, quale impresa cessionaria convenuta in nome dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vitime della strada, condanna oltre il limite del massimale per il comportamento defatigatorio tenuto dalla PANASS S.p.a., quale impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Sostiene che, al sensi dell'art. 4 della legge n.738/1978, che richiama espressamente l'art. 21, comma 3, della legge n.990/1969, il Fondo di garanzia risponde entro il limite dei massimali minimi fissati dalla legge;
che all'epoca dell'incidente il minimo di garanzia era fissato dal d.P.R. n.776/1977 in L.20.000.000; che, avendo provveduto a corrispondere la somma di L.17.000.000, pari al residuo massimale (tenuto conto di un precedente esborso di L.3.000.000), nel termine di sei mesi dalla chiamata in giudizio, equipollente alla richiesta di cui all'art. 8 della legge n.738/1978, aveva adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge, e non poteva quindi essere chiamata a rispondere per ulteriori importi, in ragione del comportamento colposo dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, nel cui confronti soltanto, mediante insinuazione in detta procedura, il danneggiato era abilitato ad agire per i danni conseguenti alla mala gestio.
2.1. Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nel caso in esame, la domanda risarcitoria è stata proposta con azione diretta contro la PANASS S.p.a,; il giudizio, sospeso per pregiudiziale penale, a seguito della liquidazione coatta amministrativa della convenuta, disposta con d.m.3.12.1986, è stato riassunto, con atto notificato il 1^.8.1988, nei confronti della AS S.p.a. quale impresa cessionaria, in nome dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al sensi dell'art. 4 del decreto legge n.576 del 1978, convertito con modificazioni nella legge n.738 del 1978; alla PANASS S.p.a. è stato imputato, con pronuncia della Corte romana, non impugnata sul punto, il ritardo nella messa a disposizione del massimale di polizza. Da quanto rilevato consegue, in primo luogo, che infondatamente la ricorrente invoca, a sostegno della pretesa esenzione da responsabilità per ritardo colposo nella messa a disposizione del massimale, l'art. 8 del decreto legge n.576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, il quale dispone che, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria del portafoglio la richiesta di risarcimento con le modalità indicate dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ed esclude la proponibilità di qualsiasi azione risarcitoria se non siano trascorsi sei mesi dall'invio della richiesta.
Tale disposizione, per costante giurisprudenza di questa S.C., trova invero applicazione soltanto relativamente all'ipotesi di azioni da iniziare ex novo, e non anche nel caso - ricorrente nella specie - in cui la liquidazione coatta amministrativa sopravvenga in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, che prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione e dell'impresa cessionaria in nome dell'INA - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittima della strada (sent. n. 1579/84; n. 135/89; n. 776/89; n. 6539/90; n. 12645/91; n. 4145/93;
n.9197/95; n.8355/96).
Va poi osservato che correttamente la corte d'appello ha posto a carico dell'impresa cessionaria l'obbligazione risarcitoria ultramassimale sorta in capo all'impresa posta in liquidazione. Così statuendo, i giudici di appello si sono infatti uniformati al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel caso di liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice, si ravvisa un'ipotesi di successione a titolo particolare ope legis del Fondo di garanzia, rappresentato dall'impresa cessionaria, nell'obbligazione risarcitoria ultramassimale gravante sull'impresa in liquidazione coatta amministrativa per mala gestio.
Ha invero più volte statuito questa S.C. che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, qualora la società assicuratrice, convenuta con azione diretta, debba rispondere, oltre il limite del massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese in relazione ad un suo comportamento processuale defatigatorio, la successione ope legis dell'impresa designata dal Fondo di garanzia (o dell'impresa cessionaria, in ragione della coincidente situazione sostanziale e processuale) a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società si verifica anche con riguardo alle indicate obbligazioni accessorie, e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art.21, comma 3, della legge n.990 del 1969, attinente soltanto al debito principale di indennizzo (sent. n. 4042/85; n. 3789/89; n. 7004/93; n. 10688/94; n. 756/95; n. 2470/95). E la suindicata ipotesi di successione ope legis si è
verificata, per quanto sopra ricordato, nel caso in esame.
3. Con il secondo motivo, la AS S.p.a. deduce che, anche se fosse corretta la pronuncia di condanna nei confronti del Fondo di garanzia, rappresentato dall'impresa cessionaria, per i danni conseguenti al comportamento defatigatorio tenuto dall'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il Fondo medesimo non può comunque essere condannato a risarcire l'intero danno, come ha invece disposto la corte d'appello, ma soltanto il danno da mora in relazione al massimale legale.
3.1. Il motivo è fondato.
La corte romana, dopo aver liquidato il danno in complessive L.80.020.185 ai valori dell'epoca del sinistro, ha detratto da tale somma l'importo residuo del massimale corrisposto dalla S.p.a. AS nel gennaio del 1989, previa riduzione del detto importo da L. 17.000.000 a L. 9.083.129, onde ricondurlo ai valori dell'epoca del sinistro, pervenendo quindi alla somma di L.70.937.056, che ha poi rivalutato alla data della decisione in L. 197.270.140. E per tale importo ha poi pronunciato condanna solidale del danneggiante, della S.p.a. AS e della S.p.a. PANASS in l.c.a. Tale pronuncia è errata.
Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato effettuata a norma dell'art. 18 della legge n.990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nel confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo (entro i limiti da questo previsti), che, quindi, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore (quale è quello dell'assicurato verso il danneggiato), per il solo effetto di una iniziativa del detto terzo, che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiarlo della prestazione. Dalla natura pecuniaria di tale debito dell'assicuratore verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest'ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l'assicuratore, mediante l'impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dall'art. 22 della legge n.990 del 1969, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all'art. 1224 c.c., e comporta, a carico dell'assicuratore, il quale abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, che il creditore deduca e dimostri a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c. Ne consegue altresì che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quella per cui è data azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad una autonoma causa di debito nel rapporto tra assicuratore e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, la quale è afferente esclusivamente alla obbligazione principale oggetto di quella azione diretta (in tal senso: Cass., sez. un., n. 5218/83, costantemente seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità).
Al fine di una corretta appplicazione dei suindicati principi, occorre quindi muovere dalla considerazione che il danneggiato, pur essendo terzo rispetto al contratto di assicurazione, è legittimato a richiedere all'assicuratore, mediante l'azione diretta che la legge gli concede operando una mutazione coattiva del beneficiario della prestazione, una somma che rappresenti l'indennizzo dovuto dal l'assicuratore all'assicurato danneggiante in forza del contratto di assicurazione (e quindi con le limitazioni di massimale previste dalla polizza).
Il danneggiato è quindi legittimato a richiedere all'assicuratore non già il risarcimento del danno cagionatogli dal danneggiante assicurato, ma una somma che rappresenti l'indennizzo dovuto dall'assicuratore all'assicurato - danneggiante. L'obbligazione dell'assicuratore verso il danneggiato ha invero come oggetto il pagamento dell'indennizzo, che costituisce debito di valuta, e non il risarcimento del danno, ché è invece dovuto dal danneggiante al danneggiato e costituisce debito di valore:
quest'ultimo rileva, nel confronti dell'assicuratore, soltanto come parametro esterno per la determinazione in concreto dell'importo dell'indennizzo, entro la soglia del massimale.
La somma dovuta a titolo di indennizzo dall'assicuratore deve infatti essere calcolata, entro il limite segnato dal massimale, con riferimento al debito risarcitorio aquiliano del danneggiante - assicurato verso il danneggiato, che ne determina il concreto ammontare. Qualora il danno aquiliano, quantificato secondo i criteri propri del debito di valore, sia di consistenza inferiore al massimale, l'indennizzo sarà sufficiente a soddisfare completamente la pretesa risarcitoria del danneggiato. Qualora, invece, il danno aquiliano, quantificato secondo i criteri propri del debito di valore, ecceda il tetto del massimale, per l'eccedenza non potrà rispondere che il danneggiante.
Il ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'assicuratore può peraltro determinare a suo carico, ed a favore del danneggiato, una ulteriore obbligazione, accessoria a quella principale di pagamento dell'indennizzo, e riconducibile ad una autonoma causa di debito. Qualora infatti l'assicuratore non provveda, senza adeguata giustificazione, al pagamento dell'indennizzo, alla scadenza del termine di giorni sessanta di cui all'art. 22 della legge n.990/1969, egli sarà tenuto, ai sensi dell'art. 1224 c.c., al pagamento degli interessi di mora ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno da svalutazione, da calcolare sulla base dell'importo del massimale di polizza, qualora sia già alla data del dovuto pagamento insufficiente a coprire, l'entità del danno aquiliano (pari alla somma capitale oltre rivalutazione ed interessi compensativi da calcolare con riferimento al periodo compreso tra la data del verificarsi dell'evento dannoso e la scadenza dello spatium deliberandi).
Nei termini e nei limiti suesposti si configura quindi la c.d. responsabilità ultramassimale dell'assicuratore. Resta per converso esclusa la possibilità di condannare l'assicuratore al pagamento della parte del debito da risarcimento del danno liquidato a favore del danneggiato che ecceda il massimale di polizza (maggiorato degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno): di tale debito aquiliano deve infatti rispondere il solo danneggiante (sent. n. 865/85; n. 10931/91; n. 4494/95). Al suindicati principi non si è attenuta la corte d'appello, che ha condannato l'assicuratore al pagamento, in solido con il danneggiante, dell'intero importo della somma attribuita ai danneggiati a titolo di risarcimento del danno. La sentenza va pertanto cassata sul punto.
4. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e seguenti c.c., la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto trasmissibile agli eredi il risarcimento del danno biologico subito da DO AN;
sostiene che il predetto era morto oltre un anno dopo l'incidente, senza avere azionato tale diritto, che ha natura personalisima e si patrimonializza soltanto con l'esercizio dell'azione risarcitoria.
4.1. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C., nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali, seguite, dopo un apprezzabile lasso di tempo, dalla morte, è configurabile nei confronti del danneggiato un danno biologico, ed il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, in quanto entrato a far parte del suo patrimonio, può essere fatto valere iure successionis dai suoi eredi (sent. n. 11169/94; n. 2450/95; n. 10271/95; n. 4091/96; n. 1704/97). A tale principio si è correttamente uniformata la corte d'appello.
5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, che il danno biologico sofferto dal dante causa degli attori è stato liquidato in misura eccessiva, sulla base del coefficiente di previsione di una normale vita futura, mentre doveva tenersi conto soltanto del breve periodo durante il quale il AN era rimasto in vita dopo l'incidente.
5.1. Il motivo è fondato.
Questa S.C. ha avuto modo di statuire che, in caso di lesioni seguite, dopo un apprezzabile periodo di tempo, dalla morte, gli eredi acquistano il diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal proprio dante causa, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita sino al momento del decesso, e quindi con riferimento al periodo di tempo compreso tra il verificarsi dell'illecito e la morte (sent. n. 11169/94; n. 10271/95; n. 12299/95; n. 1704/97). A tale principio non si è attenuta la corte d'appello. La sentenza va quindi cassata sul punto.
Ricorso n.12086/96 - Ricorso n.14158/96
6. Gli eredi AN impugnano la sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha condannato la AS S.p.a. ed il ER al pagamento degli interessi solo dalla data della sentenza. Con l'unico mezzo, di eguale formulazione in entrambi i ricorsi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. in riferimento all'art. 350, n. 3, c.p.c., i ricorrenti incidentali deducono che erroneamente la corte d'appello, prendendo spunto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, ha ritenuto di non dover liquidare nulla a titolo di lucro cessante, e non ha quindi attribuito gli interessi per il periodo precedente alla data della sentenza sulla somma attribuita a titolo di risarcimento del danno e rivalutata alla data della decisione.
6.1. Il motivo non è fondato.
In effetti la corte d'appello si è espressamente richiamata alla sentenza di questa S.C. n.1712/95, resa, come è noto, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, e, dopo aver esattamente affermato che, alla stregua della suindicata decisione, il danno da lucro cessante per la mancata disponibilità immediata della somma liquidata a titolo di risarcimento della perdita subita può essere risarcito, se provato, anche mediante l'attribuzione degli interessi, ha ritenuto, nel procedere al vaglio della sussistenza o meno della prova del danno, che nella specie non sussistevano elementi utili a configurare l'esistenza del danno, tenuto conto del modesto importo delle somme attribuite ai singoli danneggiati, ed ha quindi negato il risarcimento anche nella forma dell'attribuzione degli interessi. La pronuncia della corte territoriale muove quindi da una corretta premessa in diritto in punto di risarcimento del danno da lucro cessante, desunta dalla sentenza n. 1712/95, e risulta in definitiva fondata su un apprezzamento negativo delle risultanze probatorie circa la configurabilità del danno da lucro cessante. Tale apprezzamento non può tuttavia essere sindacato da questa S.C., poiché la motivazione che lo sorregge non è stata sottoposta a censura in questa sede, dal momento che i ricorrenti non hanno impugnato la sentenza il profilo del difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c., ma soltanto con riferimento all'art. 360, n.3, c.p.c. (oltretutto denunciando la violazione di norme non pertinenti, come l'art. 1224 c.c., che concerne i danni nelle obbligazioni pecuniarie).
Ricorso n.13142/96
7. In relazione al ricorso proposto dal ER è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della PANASS S.p.a. All'integrazione non si è provveduto e va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Non può infatti essere accolta l'istanza di concessione di ulteriore termine formulata in sede di discussione e giustificata da difficoltà incontrate dal difensore nel procedere alla notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio.
Il termine in questione ha invero natura perentoria, come è dato desumere dal tenore dell'art. 331, comma 2, c.p.c., e non può essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, che abbia impedito la tempestiva notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio (sent. n. 1487/87; n. 8952/90; n. 5572/96).
8. In conclusione, sono accolti il secondo e quarto motivo del ricorso principale. L'impugnata sentenza va quindi cassata in relazione alle dette censure, con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si atterrà ai principi sopra enunciati nei paragrafi 3.1. e 5.1.
Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso principale n.10625/96; rigetta i ricorsi incidentali n.12086/96 e n. 14158/96; dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 13142/96, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17.11.1998
Depositato in Cancelleria il 10 Febbraio 1999