Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 38941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38941 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
LU EL
NA PI
AR ES NT
SC CA LU LO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SEZIONE PENALE FERIALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38941/2025 Roma, li, 02/12/2025
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1199/2025 UP - 30/10/2025
SENTENZA
R.G.N. 26141/2025
ED EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria dell'avv. Giuseppe Vitiello, nell'interesse della parte civile, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e chiesto la condanna alla rifusione delle spese;
Letta la memoria dell'avv. Vincenzo Domenico Ferraro, nell'interesse dell'imputato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva condannato ED EL a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., commesso (dal dicembre 2019 al 22 novembre 2021) in danno di UC RE.
24db4a81d812880d-Firmato Da: LU EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc446876015F
Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: NA PI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
Il procedimento ha tratto origine dalle querele presentata da UC RE. La predetta riferiva di essere stata molestata da un soggetto sconosciuto il quale -oltre ad inviare, sul suo profilo Facebook e anche sul suo profilo Twitter, ripetuti messaggi con i quali alludeva ad un pregresso rapporto fra i due durato anni, in realtà del tutto inesistente- la offendeva esprimendo commenti negativi sui suoi comportamenti nonostante lo avesse più volte invitato a desistere;
la persona offesa precisava, inoltre, che utilizzava i suddetti canali solo per scopi professionali e che tali messaggi avevano leso la sua immagine anche lavorativa, limitando, altresì, la sua libertà di autodeterminazione a causa della paura che ne era derivata di esporre la sua persona sui social network o di comunicare ai suoi follower i suoi spostamenti e le sue attività; in sede di sommarie informazioni, soggiungeva che tale situazione le provocava molta ansia, per il timore di essere seguita, inducendola ad evitare di intrattenere conversazioni con i fan sui social network.
2. ED EL ha proposto ricorso per cassazione, con atto a firma del suo difensore.
2.1.Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Deduce dubbi sulla configurabilità, nel caso di specie, del reato di atti persecutori, in particolare in ordine alla sussistenza dell'evento tipico del reato. La Corte di appello, recependo passivamente le dichiarazioni della persona offesa senza valutarle criticamente, non avrebbe considerato che: la suddetta era un personaggio pubblico che non aveva ridotto, per paura o ansia, la sua esposizione al pubblico;
il profilo social e le mail della persona offesa erano gestiti da un team che ne curava il personaggio, filtrando tutta la corrispondenza ed i messaggi;
la condotta dell'imputato non avrebbe raggiunto la soglia di offensività in concreto richiesta e non si era verificato se le condotte avessero effettivamente ingenerato stato d'ansia o di paura o determinato, nella persona offesa, un'alterazione delle sue abitudini di vita.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge penale, in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e all'applicazione della pena nei limiti edittali.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile, con memoria depositata telematicamente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
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Firmato Da: SABRINA NT
Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: NA PI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Il primo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di atti persecutori, è inammissibile. Il ricorrente, pur lamentando violazione di legge, tuttavia, riduce le proprie argomentazioni ad una critica alla ricostruzione nel merito svolta dal provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Occorre ricordare, invero, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere il sindacato demandato a questa Corte limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, in particolare, dai poteri della Corte di cassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (.Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944-01;
Dessimone,
Sez. U,n.12
del 31/05/2000,Rv. 216260; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003,Rv. 226074-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01). In particolare, la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva ed immune dalle carenze denunciate in ricorso, avendo la Corte territoriale sottolineato l'irrilevanza del fatto che la posta elettronica venisse filtrata dallo staff della persona offesa, cantante, in quanto ne veniva comunque informata con conseguente preoccupazione per ulteriori possibili iniziative pericolose che avrebbero potuto realizzate dall'imputato, geloso senza alcun motivo;
inoltre, la persona offesa aveva cercato di sottrarsi ai contatti con l'imputato bloccandolo in due occasioni, senza tuttavia riuscire a sottrarsi ad ulteriori messaggi inviati, arrivando, più in generale, ad autolimitarsi nei contatti con i suoi followers, pur essendo tali dinamiche relazionali strettamente connesse al suo impegno lavorativo e conseguenziali all'essere un personaggio pubblico.
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24db4a81d812880d-Firmato Da: LU EL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1b82cc44e876015F
Firmato Da: NA PI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
Relativamente alle deduzioni concernenti la mancanza di prova degli eventi richiesti dalla fattispecie incriminatrice, la sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente, e descriva con esattezza, uno o più degli eventi alternativi del delitto tra i quali lo stato d'ansia provocatole dall'imputato o il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, peraltro certamente enucleabili dal contesto della vicenda in esame potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 47195 del 6/10/2015, [...], Rv. 265530; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, [...], Rv. 272086).
1.1. In ordine alle doglianze espresse sull'attendibilità della persona offesa, deve, altresì, considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (necessità di riscontri esterni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, [...], Rv, 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261730).
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Nella fattispecie in esame, alle apodittiche e aspecifiche doglianze riferite alla presunta inattendibilità della persona offesa che riproducono i motivi d'appello, essi stessi già generici e giustamente stigmatizzati dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione di quest'ultimo provvedimento - si contrappone l'adeguata e logica analisi condotta sul piano motivazionale dal provvedimento della Corte territoriale che ha, in particolare, evidenziato come la consulenza tecnica disposta dal P.M. abbia accertato, a riscontro di quanto rappresentato dalla persona offesa, la presenza, sul computer e telefono in uso all'imputato, di numerosissime tracce (relative a contatti via mail o attraverso i social) che lo collegavano alla suddetta.
2.È manifestamente infondato il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici territoriali hanno motivato puntualmente negando le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di motivi a sostegno e richiamando la mancanza di resipiscenza, oltre che la natura prolungata nel tempo della condotta. Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, posto che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di attenuanti generiche, il giudice merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli
del
Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da:
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Firmato Da: NA PI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712285107f110e9
elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 -02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...]).
3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 30/10/2025
Il Consigliere estensore NA PI
Il Presidente
LU EL
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