Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice d'appello dispone d'ufficio lo svolgimento di una perizia tesa alla verifica dell'eventuale diversità tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel corso del giudizio, atteso che a tale accertamento lo stesso giudice è tenuto ai sensi degli artt. 521 e 598 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il giudice d'appello, in un procedimento per il reato di lesioni colpose, aveva disposto perizia finalizzata ad accertare le cause del decesso della persona offesa, intervenuto nel corso del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 30065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30065 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1426
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 006767/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL LL, N. IL 03/09/1960;
avverso ORDINANZA del 01/02/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza dibattimentale la Corte d'appello di Firenze, nel corso del processo nei confronti LL LI, afferente al reato di lesioni personali colpose, ha disposto lo svolgimento di indagine peritale. La Corte ha ritenuto che l'eventualità di un fatto diverso costituito dal decesso della vittima, così come prospettato dal Procuratore Generale, dovesse essere verificata con apposita indagine medico-legale.
2. Contro tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato denunziandone la abnormità.
Si lamenta che la Corte ha disposto indagini in ordine ad una reato diverso(omicidio colposo) non devoluto alla sua valutazione perché non è stato oggetto del processo di primo grado e per il quale non è stata mai formulata alcuna imputazione. L'esercizio di tali poteri istruttori è estraneo al sistema penale. Infatti non trova applicazione l'art. 603 c.p.p., che prevede poteri istruttori d'ufficio volti a colmare lacune nelle indagini e non ad accertare se sia stato commesso un nuovo o diverso reato;
ne' nel processo d'appello trova applicazione l'art. 518 c.p.p.. D'altra parte il fatto diverso costituito dalla morte della vittima è già accertato con certezza mentre l'accertamento in ordine alla addebitabilità del decesso all'imputato dovrebbe spettare al pubblico ministero. Il giudice di appello, sì lamenta ancora, avrebbe dovuto semplicemente prendere atto che in ordine al distinto reato potrebbe essere esercitata l'azione penale, mentre il giudizio di primo grado ha riguardato correttamente la fattispecie delittuosa all'epoca legittimamente contestata.
Ancora si prospetta che, in ipotesi di diversità del fatto, il giudice può rimettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., ma non può procedere in ordine al fatto diverso sopravvenuto, mai contestato all'imputato, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Ogni diversa soluzione priverebbe l'imputato di un grado di giudizio.
3. Il ricorso è infondato. L'evento costituisce con tutta evidenza il tratto essenziale del fatto. D'altra parte l'art. 521 c.p.p. enuncia un principio che permea l'intero ordinamento processuale;
quello della necessaria corrispondenza tra il fatto enunciato e quello accertato. In conseguenza, è conforme al sistema che il Giudice d'appello, quando riscontri la mancanza di corrispondenza tra il fatto contestato e quello evidenziatosi nel giudizio annulli la sentenza di primo grado e rimetta gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521 e 598 c.p.p., come ripetutamente ritenuto da questa Corte (da ultimo Sez. 6, 10, 10, 2007, Rv. 238323).
La crucialità della questione di fatto rende evidente che il Giudice, ove ravvisi un dubbio al riguardo, è legittimato ad esercitare poteri officiosi ai fini degli approfondimenti probatori occorrenti;
se del caso disponendo perizia. Del resto l'esigenza di disporre accertamenti officiosi è stata recentemente rimarcata con forza dalle Sezioni unite che, sia pure nei distinto contesto dell'udienza preliminare, hanno posto condivise enunciazioni generalizzanti in ordine alla doverosità delle iniziative volte ad assicurare una puntuale descrizione del fatto in aderenza ' alla realta' processuale (S.U. 20 dicembre 2007, Battistella). Ne discende che il provvedimento impugnato non è certamente abnorme, atteso che il giudice ha riscontrato un dubbio sulla configurazione dell'evento connesso con la condotta illecita, essendo incerto se la stessa condotta abbia determinato lesioni personali o abbia avuto un ruolo eziologico anche in ordine all'evento letale. Tale situazione di dubbio irrisolto legittimava l'iniziativa officiosa di cui si discute. D'altra parte, occorre pure considerare, ad abundantiam, che larga parte del gravame si fonda sull'assunto, privo di qualunque supporto obiettivo, che il giudice d'appello abbia dato corso all'indagine in questione al fine di modificare eventualmente la contestazione, proseguendo nel giudizio d'appello.
4. Il gravame va quindi rigettato. Segue ex lega la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008