Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NON DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S034 6 9/0 1 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE DOMANDE MIN RMROSE IN APPELLO SXART Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 346 CAT R. G. N. 13919/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.7206 Dott. Ugo Consigliere - VITRONE Rep. 1153 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Ud. 05/12/2000 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio ODDO ANTONELLO, nella qualità di Curatore del dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 300- FALLIMENTO DELLA ADRIANA COSTRUZIONI Srl, elettivamente 9-MC2-2001 CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso l'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso $ 3000 dall'avvocato FRANCESCO ALOSI, giusta mandato in calce CANCELLERIA al ricorso;
ricorrente
contro
M SPERA GIUSEPPE;
intimato 2000 avversO la sentenza n. 278/99 della Corte d'Appello di 2293 PALERMO, depositata il 24/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Tribunale di Palermo con sentenza 8.2.1996 di- chiarò la inefficacia ai sensi dell'art. 67 I ° comma n. 1 L.F. dell'atto di compravendita 26.7.1984, con cui la società Adriana Costruzioni, dichiarata fallita il 18/19.10.1984, aveva venduto a SP SE un appar tamento sito in Palermo via Panell 37, per il prezzo di L. 65.000.000, ritenuto sensibilmente inferiore al va- lore di mercato, e condannò il convenuto al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno da occupazio- ne, così accogliendo la richiesta del curatore, che aveva proposto l'azione anche sotto il profilo del- l'art. 67 cpv.L.F. SP SE propose impugnazione, che la Corte di Appello di Palermo con sentenza 29.1.1999 accolse, giudicando congruo il prezzo contrattuale e pertanto disattendendo la consulenza tecnica disposta in primo grado;
condannò la curatela fallimentare al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. 2 Ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento con unico motivo;
non ha presentato difese SP SE. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 67 I° e II° comma L.F. e dell'art. 61 c.p.c., nonchè la omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione su un punto decisivo della controver- sia. Lamenta anzitutto l'omesso esame della corte di merito della domanda proposta sotto il profilo del- l'art. 67 cpv. L.F., mentre, con riguardo alla pronun- zia reiettiva dell'azione proposta in relazione alla previsione del I° comma n.1, deduce la erronea valuta- zione delle risultanze della consulenza tecnica e la omessa motivazione sulle ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni peritali. Lamenta infine la erronea determinazione della su- perficie dell'immobile in mq. 160, anzichè 187,39 come accertato dal c.t.u.. La censura è articolata su tre distinti profili, in quanto prospetta: la violazione di norme sostanziali e processuali ( artt. 67 L.F. e 61 c.p.c.), con riferi- mento alla valutazione della domanda di revocazione, proposta in relazione alla fattispecie dell'art. 67 I° comma n.1 L.F., e cioè di prestazioni squilibrate tra 3 ciò che è dato e ciò che è ricevuto;
il corrispondente vizio motivazionale;
l'omesso esame della domanda su- proposta, sotto l'aspetto contemplato bordinatamente dal II° comma dell'art. 67 L.F. e cioè dell'atto onero- so in quanto tale, compiuto nell'ultimo anno precedente la dichiarazione di fallimento. Nessuna delle tre prospettazioni merita di essere condivisa. Quanto alla prima, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme invocate, nel momento in cui ha confrontato la fattispecie in esame con comma n.1, considerato che la norma l'art. 67 L.F. I ' prevede una notevole sproporzione, mentre il valore dell'immobile compravenduto era persino inferiore (L. 64.000.000) al prezzo pagato ( L.65.000.000). Sul pun- to del resto il ricorrente si limita a lamentare la violazione della legge predetta, senza esplicitarne le ragioni, passando poi a discutere il dedotto vizio mo- tivazionale, in relazione al dissenso del giudice di merito rispetto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Anche per tale verso la censura non ha pregio, poi- chè la corte di merito ha fornito adeguate ragioni del suo dissenso, giudicando astratte le conclusioni del c.t.u. e valutando in concreto. l'immobile sulla base 4 - della qualità, della consistenza, del sito, dell'epoca del trasferimento e delle stesse indicazioni di quel consulente, del quale ha utilizzato il valore più basso. anziché la media di quello assunto a parametro, proprio in virtù delle connotazioni appartamento di tipo economico e all'estrema periferia di Palermo) ac- certate in sede peritale. Conseguentemente la deduzione del vizio di motiva- zione si traduce in realtà in sollecitazione ad un rie- same delle risultanze istruttorie, sottratto al sinda- cato di legittimità una volta che la motivazione risul- ti sufficiente e congrua sul piano logico giuridico. Inammissibile è infine il terzo profilo della cen- sura. Se è vero, infatti, che con l'atto di citazione il curatore del fallimento della società Adriana Costru- zioni chiese la declaratoria di inefficacia dell'atto di cui trattasi, anche ai sensi dell'art. 67 cpv. L.F., costituendosi nel giudizio di appello proposto da SP 5 SE și limitò a resistere alla impugnazione, con cui l'appellante aveva lamentato la erronea valutazione dell'immobile, compiuta dal primo giudice, che aveva condotto all'accoglimento della domanda;
e concluse per il rigetto di quel gravame, mancando di riproporre an- che nelle successive difese la domanda predetta, che era rimasta assorbita dall'accoglimento della principa- πle. Dispone a riguardo l'art. 346 c.p.c. che le do- mande e le eccezioni non accolte nella sentenza di pri- mo grado, che non sono espressamente riproposte in ap- pello, si intendono rinunciate" e se la parte vittorio- sa in primo grado, qualora abbia proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una do- manda subordinata, è tenuta a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione, in qualsiasi forma indi- cativa della volontà di sottoporre la relativa questio- ne al giudice di appello la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., non può quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice di appello ( Cass. 11929 e 1788/1998;10119/1996). Pertanto la doglianza secondo cui la Corte di Ap- 11pello avrebbe omesso l'esame della domanda revocato- ria proposta dall'attore anche sotto il profilo del II° "comma dell'art. 67 L.F. è priva di ogni fondamento, a nulla giovando, а fronte del principio devolutivo del giudizio di impugnazione, che il curatore avesse in primo grado formulato la domanda sotto un duplice aspetto. Quanto, poi, alla erronea determinazione della su- 6 perficie dell'immobile, la doglianza non può trovare ingresso in questo giudizio, essendo il vizio prospet- tato di natura revocatoria. Nulla va disposto con riguardo alle spese proces- suali, non avendo controparte presentato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 5.12.2000 Donato Plenteda Alfredo Rocch водел Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SU P ARAZIONE IL CANCEL HERE Cvije Anu Bringh alterla 2001 ELLIERE Agenzia delle Entrate Rg86Ufficio di hoooo Iscritto a ruolo il Art. n. 290000 私 7